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giovedì 3 settembre 2015

Consiglio di Stato: ACCESSO ATTI RELATIVI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO.



Nuova pagina 1
N. 07430/2009 REG.DEC.
N. 05279/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2009, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
 
contro
Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio;
 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00727/2009, resa tra le parti, concernente ACCESSO ATTI RELATIVI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009, il Consigliere Bruno Mollica;
Nessuno presente per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor @@@@@@@ @@@@@@@, appartenente all’Aeronautica militare, in servizio presso il Distaccamento aeroportuale di @@@@@@@, impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, nella parte in cui è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto per l’accertamento del diritto ad accedere agli atti richiesti con istanza in data 8.1.2009 e per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione e al rilascio di copia dei detti atti.
Con la indicata istanza il @@@@@@@ aveva chiesto l’accesso - oltre che ad una serie di documenti relativamente ai quali, successivamente alla proposizione del ricorso di 1° grado, l’Amministrazione aveva provveduto e per i quali la sentenza ora gravata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere - anche agli atti (2007-2008) concernenti gli alloggi disponibili (lett. C dell’istanza) nonché agli atti (2007-2008) riguardanti gli alloggi detenuti sine titulo per cessazione e/o decadenza ex artt. 18 e 19 D.M. n. 88/2004 (lett. d dell’istanza); ciò in relazione al dichiarato interesse di ottenere l’assegnazione di un alloggio di servizio in considerazione di una particolare situazione familiare.
Il giudice di primo grado, con riguardo alla documentazione di cui alla lett. c), assume che l’Amministrazione ha chiarito che essa concerne alloggi c.d. ASI, necessari per consentire l’espletamento di “particolari incarichi che richiedono tassativamente una costante presenza in servizio del concessionario”; si tratterebbe, di conseguenza, di unità immobiliari destinate a soddisfare esigenze abitative non coincidenti con quelle in relazione alle quali il @@@@@@@ ha manifestato il proprio interesse all’accesso.
Quanto alla documentazione di cui alla lett. d), il TAR rileva che l’Amministrazione, non smentita dal ricorrente, ha fatto presente che gli organi preposti alla gestione del patrimonio immobiliare “hanno sempre rispettato le disposizioni in materia”; assume altresì che “del resto l’istante non ha evidenziato specifici casi di detenzione abusiva” e che, in ogni caso, il Ministero ha contestato la sussistenza di un interesse all’accesso anche in considerazione del fatto che l’art. 2, comma 630, della legge n. 244/2007 ha disposto la “sospensione delle azioni di recupero forzoso per gli utenti detentori di immobili demaniali che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori”.
Il @@@@@@@ deduce l’erroneità della sentenza e ne chiede la riforma, anche in ordine alla pronuncia sulle spese, riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere già dedotte in primo grado.
2.- Il ricorso è fondato.
Circa il rilievo concernente la documentazione indicata alla lett. c), erroneamente l’Amministrazione si riferisce agli alloggi ASI ed il primo giudice ne fa derivare, di conseguenza, la connotazione di alloggi destinati ad esigenze abitative non coincidenti con quelle del @@@@@@@.
Ed invero, l’interessato ha chiesto l’accesso agli atti concernenti gli alloggi disponibili ex art. 15 D.M. n. 88/2005: tale disposizione contempla primariamente l’assegnazione degli “alloggi di qualsiasi tipo”, che sono assegnati “quando disponibili e consegnati al più presto” e, solo in via di eccezione, gli alloggi ASI; non sembra quindi revocabile in dubbio l’interesse del @@@@@@@ a conoscere la situazione delle dette assegnazioni degli “alloggi disponibili” (AST).
Con riguardo alla documentazione richiesta alla lett. d), appare singolare che l’Amministrazione si sia trincerata dietro l’apodittica affermazione che gli “organi preposti alla gestione del patrimonio immobiliare hanno sempre rispettato le disposizioni in materia”: non è certo quello che chiedeva di conoscere il @@@@@@@.
Che poi – secondo quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo – il @@@@@@@ avrebbe avuto l’onere di evidenziare “specifici casi di detenzione abusiva” appare ulteriormente singolare ove si ponga mente alla stessa finalità della domanda di accesso, intesa per l’appunto a conoscere l’eventuale esistenza di alloggi detenuti sine titulo per cessazione o decadenza.
Né la circostanza della sospensione ex lege delle azioni di recupero forzoso per gli utenti detentori di immobili in regola con il pagamento dei canoni è idonea a precludere l’accesso: ciò, sia per la possibile presenza di detentori sine titulo non in regola col pagamento sia per la stessa finalità conoscitiva dello stato delle cose insita nella domanda in funzione del soddisfacimento (anche se non immediato) di una legittima aspettativa.
3.- Da quanto esposto discende l’obbligo per l’Amministrazione di consentire l’accesso richiesto.
4.- Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, in parte qua, il ricorso di 1° grado.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 3000,00 (tremila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009, con l'intervento dei Magistrati:

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