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giovedì 3 settembre 2015

Consiglio di Stato: No al distacco sindacale retribuito tra un contingente e l'altro dello stessa organizzazione relativo a comparti diversi La "compensazione", infatti, non era consentita prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 112/96 che ha introdotto la facoltà. È vietato utilizzare i periodi riservati al personale non dirigente in favore dei "manager" quando si raggiunge il tetto massimo



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No al distacco sindacale retribuito tra un contingente e l'altro dello stessa organizzazione relativo a comparti diversi
La "compensazione", infatti, non era consentita prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 112/96 che ha introdotto la facoltà. È vietato utilizzare i periodi riservati al personale non dirigente in favore dei "manager" quando si raggiunge il tetto massimo
 
N. 06378/2009 REG.DEC.
N. 06527/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2007, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv. -
 
contro
Inps - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. -
 
nei confronti di
Cisal-Fialp - Segreteria Generale;
 
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Iii Quater n. 04081/2006, resa tra le parti, concernente RECUPERO SOMME CORRISPOSTE DURANTE IL PERIODO DI DISTACCO SINDACALE.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Roberto Garofoli e udito l’avv. Toomasetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 
FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la nota del 22 febbraio 1996, protocollo 2300773, con la quale l’I.N.P.S., sul presupposto dell’implicito annullamento del provvedimento di distacco sindacale già concesso, ha disposto il recupero stipendiale per il periodo 1 settembre 1995-31 gennaio 1996.
Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto non inficiato dalle dedotte censure di illegittimità l’operato dell’Amministrazione laddove ha revocato il concesso distacco sindacale sull’assunto secondo cui, all’epoca di adozione del provvedimento ritirato, la “compensazione” di un distacco sindacale retribuito tra un contingente ed un altro contingente della medesima organizzazione sindacale, concernente però comparti diversi (uno riguardante il personale dirigente e l’altro relativo al personale non dirigente), non era consentita dalla disciplina legislativa allora vigente.
Sulla scorta dell’esposta premessa teorica, il giudice di prima istanza ha pertanto ritenuto che l’Amministrazione intimata legittimamente ha escluso che uno dei 33 distacchi sindacali retribuiti riservati alla UILDEP per l’area di contrattazione non dirigenziale potesse essere attribuito all’area di contrattazione dirigenziale essendo l’unico posto riservato a quest’ultima già stato destinato ad un altro dirigente dell’INAIL.
Avverso la sentenza insorge il ricorrente, ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento
All’udienza del 14 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Il Collegio condivide, invero, quanto sostenuto dal primo giudice nell’argomentare l’assunto secondo cui la “compensazione” di un distacco sindacale retribuito tra un contingente ed un altro contingente della medesima organizzazione sindacale, concernente però comparti diversi (uno riguardante il personale dirigente e l’altro relativo al personale non dirigente), non era consentita dalla disciplina legislativa vigente al momento di adozione del provvedimento di distacco sindacale, concesso in favore dell’odierno ricorrente e poi revocato con la determinazione contestata in primo grado.
Invero, in assenza di una previsione facoltizzante (quale quella recata dall’art. 2, D. Lgs. 12 marzo 1996, n. 112, ratione temporis tuttavia non applicabile alla presente vicenda), il divieto di utilizzare uno o più distacchi o aspettative sindacali spettanti al personale non dirigente in favore di quello dirigente nel caso in cui quest’ultimo abbia già raggiunto il numero riservatogli è desumibile dalla stessa ripartizione del numero totale dei distacchi e delle aspettative sindacali tra il personale dirigente e quello non dirigente, ripartizione altrimenti priva di giustificazione.
La esposta soluzione interpretativa risulta, peraltro, imposta se si considera che la rappresentanza sindacale impone un naturale collegamento tra chi rappresenta e chi è rappresentato, sicché, salve esplicite previsioni legislative, non può ammettersi la contestata compensazione di un distacco sindacale retribuito tra comparti diversi.
Alla stregua delle esposte ragioni, va pertanto respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:


Claudio Varrone, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

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