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giovedì 3 settembre 2015

Cassazione: Va licenziato per superamento del periodo di comporto il dipendente in aspettativa per motivi di salute che non presenta certificazione "ad hoc" Il mancato assolvimento dell'onere di inviare i certificati medici, attestanti lo stato di malattia del lavoratore, abilita il datore a far valere come causa di recesso il già avvenuto superamento del periodo di conservazione del posto




Va licenziato per superamento del periodo di comporto il dipendente in aspettativa per motivi di salute che non presenta certificazione "ad hoc"
Il mancato assolvimento dell'onere di inviare i certificati medici, attestanti lo stato di malattia del lavoratore, abilita il datore a far valere come causa di recesso il già avvenuto superamento del periodo di conservazione del posto
(Sezione lavoro, ordinanza n. 23724/09; depositata il 9 novembre)
LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 09-11-2009, n. 23724
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Che la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 601 del 28.7.2008, ha respinto l'appello proposto da L.L. contro la sentenza del Tribunale di Massa ed ha confermato la legittimita’ del licenziamento dell'appellante per superamento del periodo di comporto, e non per motivi disciplinari come sostenuto dal lavoratore. In particolare il Tribunale aveva affermato che il licenziamento era stato correttamente intimato perche’ alla data del 12.10.1998 il lavoratore aveva superato il periodo di comporto previsto dall'art. 19 del CCNL, restando irrilevante la circostanza che il dipendente, avendo chiesto l'aspettativa non retribuita per motivi di salute per il periodo successivo, non aveva poi inviato alcun certificato medico che attestasse lo stato di malattia.
Avverso detta sentenza L.L. ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi con i quali ha dedotto:
a) omessa ed insufficiente motivazione sul motivo del licenziamento per superamento del periodo di comporto anziche’ per motivi disciplinari (omesso invio dei certificati medici);
b) omessa ed insufficiente motivazione sulla legittimita’ del licenziamento per superamento del periodo di comporto, atteso che la societa’, avendo riconosciuto al dipendente l'aspettativa non retribuita, aveva implicitamente rinunciato a far valere il recesso per superamento del comporto;
c) violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali connesse alla violazione disciplinare;
d) omessa ed insufficiente motivazione in ordine al ritardo con il quale e’ stato presentato il ricorso giudiziale (25.10.2005) rispetto alla data dell'udienza tenuta avanti alla Commissione di conciliazione (8.11.2000).
La societa’ intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorso nel suo complesso e’ manifestamente infondato.
Il primo motivo e’ infondato in quanto nella sentenza impugnata e’ riprodotta la lettera di licenziamento nella quale l'azienda fa esplicito ed esclusivo riferimento al superamento del periodo di comporto ed il giudice del gravame ha dato adeguata motivazione della interpretazione data a tale documento.
Il secondo motivo e’ a sua volta infondato in quanto nella sentenza e’ riprodotta la norma contrattuale (art. 19) che prevede l'aspettativa non retribuita dopo il superamento del periodo di comporto, con l'onere per il dipendente di produrre adeguata certificazione medica; interpretando tale norma il giudice del gravame ha affermato che il mancato assolvimento di tale onere da parte del dipendente abilita il datore di lavoro a far valere come causa di recesso il gia’ avvenuto superamento del periodo di comporto.
Solo in questo senso e’ ragionevole interpretare l'affermazione del giudice a quo che "per tale motivo ha ripreso vigore l'intimazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto". Tale affermazione non puo’ essere interpretata nel senso che il mancato assolvimento dell'onere ha fatto rivivere una precedente intimazione di licenziamento, per l'evidente motivo che se cosi’ fosse non sarebbe stata necessaria una nuova intimazione di licenziamento.
Il terzo motivo e’ infondato in quanto il licenziamento e’ stato intimato per superamento del periodo di comporto e non per motivi disciplinari, per cui il richiamo all'art. 7 dello St. Lav. e’ del tutto in conferente.
Il quarto motivo, infine, e’ irrilevante in quanto la valutazione che il giudice di appello ha dato del ritardo con il quale e’ stato proposto il ricorso introduttivo e’ meramente rafforzativa del convincimento gia’ espresso dal giudice con le argomentazioni oggetto delle precedenti censure e non ha carattere decisivo.
In definitiva il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Cosi’ deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009

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