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giovedì 3 settembre 2015

Cassazione: L'indennità di trasferta? È sia rimborso spese sia ristoro del disagio: scatta l'imposizione Irpef In tema di lavoro dipendente la natura mista delle somme forfettarie corrisposte dopo l'espletamento di incarichi fuori sede configura reddito imponibile. Per i vecchi bonus-trasferimento la tassabilità è esclusa se si accerta la natura risarcitoria




L'indennità di trasferta? È sia rimborso spese sia ristoro del disagio: scatta l'imposizione Irpef
In tema di lavoro dipendente la natura mista delle somme forfettarie corrisposte dopo l'espletamento di incarichi fuori sede configura reddito imponibile. Per i vecchi bonus-trasferimento la tassabilità è esclusa se si accerta la natura risarcitoria
(Sezione tributaria, ordinanza n. 23175/09; depositata il 2 novembre)
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   IMPOSTE E TASSE IN GEN.
Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-11-2009, n. 23175
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso:
- che la contribuente - dipendente del Ministero del lavoro - presento’ istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennita’ di trasferta percepite, per gli anni dal 1999 al 2001, in occasione delle ispezioni effettuate presso societa’ cooperative e propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio;
- che, a fondamento del ricorso, la contribuente sosteneva la natura risarcitoria delle indennita’, in quanto corrisposta a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabilita’;
che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, in ragione del difetto della produzione, da parte della ricorrente, della certificazione del sostituto d’imposta, attestante l’entita’ delle somme erogate e quella del prelievo;
- che in esito all’appello della contribuente - che produceva i prospetti di liquidazione degli importi ricevuti negli anni in contestazione - la decisione di primo grado, tuttavia, fu riformata dalla commissione regionale;
che, in particolare, i giudici del gravame, rilevata la tempestivita’ dell’istanza di rimborso, ne affermarono la legittimita’ sul presupposto della non tassabilita’ delle somme corrisposte al dipendente in funzione risarcitoria, anche se in maniera forfetaria;
rilevato:
che, avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi;
- che la contribuente non si e’ costituita;
osservato:
- che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizio di motivazione;
considerato:
- che il motivo e’ inammissibile, in quanto si pone in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., che sono violate, in relazione ai motivi che deducano vizi della motivazione, quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis c.p.c., (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);
osservato:
- che, con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 (ex art. 48) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che solo le somme corrisposte a titolo risarcitorio per il titolo in contestazione sono esenti da imposizione;
considerato:
- che, al riguardo, va premesso che, in merito al regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfetaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, questa Corte si e’, da ultimo, reiteratamente pronunziata (cfr. Cass. 12178/08, 2833/07, 6518/06 e 132/04) nel senso che, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennita’ di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l’indennita’ di trasferta, ratione temporis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito in L. n. 85 del 1995, e, a decorrere dall’1 gennaio 1998, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 5, nel testo sostituito del D.Lgs. n. 314 del 1997 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, T.U.I.R., introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta;
- che, alla luce dell’esposto principio, il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente fondato nei limiti di quanto precisato dal principio medesimo;
ritenuto:
che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009

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