Multe, il ricorso al prefetto contro il verbale "stoppa" l'esecuzione della cartella esattoriale |
Mentre pende l'impugnazione l'ufficio del Governo non ha titolo per esigere il pagamento. E se il giudice qualifica la domanda del trasgressore come opposizione all'ordinanza-ingiunzione è lecito adire la Suprema corte: vale il principio dell'apparenza |
(Sezione seconda, sentenza n. 26173/09; depositata il 14 dicembre) |
Cass. civ. Sez. II, 14-12-2009, n. 26173
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.10.2003 F.F. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per conto del Prefetto di Roma.
Con l’unico motivo l’opponente deduceva che la pendenza del ricorso al Prefetto di Roma avrebbe dovuto precludere l’esecutivita’ del processo verbale di contestazione del (OMISSIS) notificato in data 2.1.2001.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Roma restava contumace.
Con sentenza del 27.2.2004 il Giudice di Pace adito ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo;
la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilita’ del ricorso.
Infatti, pur dovendosi osservare che l’opposizione proposta dal F. avverso la citata cartella esattoriale era sostanzialmente basata sulla asserita illegittimita’ della iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante (attesa la pendenza del ricorso al Prefetto), e che quindi tale tesi doveva essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nondimeno si ritiene di aderire all’orientamento gia’ espresso da questa Corte secondo cui, nell’ipotesi che il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione ad ordinanza ingiunzione ed abbia applicato il rito di cui alla L. n. 689 del 1989, pur avendo l’opponente fatto valere motivi riconducibili all’art. 615 c.p.c. (come appunto nella fattispecie), la sentenza non e’ impugnabile con l’appello ma con il ricorso per Cassazione, trovando applicazione la regola secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell’apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (Cass. 8.2.2006 n. 2819).
Cio’ posto, si rileva che con l’unico motivo proposto il F., deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203, comma 3 assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto l’immediata esecutivita’ del verbale di accertamento, considerato che, avendo l’esponente impugnato il 2.1.2002 con ricorso al Prefetto di Roma il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale per cui e’ causa, il verbale stesso non poteva acquisire l’efficacia di titolo esecutivo, e conseguentemente l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, sprovvisto del relativo titolo esecutivo, non poteva iniziare l’esecuzione esattoriale.
La censura e’ fondata.
La sentenza impugnata, affermando che soltanto l’accoglimento del ricorso al Prefetto, meramente facoltativo, determina l’annullamento del verbale di accertamento impugnato, non ha considerato che, in pendenza di tale ricorso al Prefetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 203 e dunque fino a quando quest’ultimo non decide in proposito, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento;
illegittimamente quindi nella specie e’ stata emessa nei confronti del F. la cartella esattoriale impugnata allorche’ il Prefetto di Roma non si era ancora pronunciato sul ricorso proposto dall’attuale ricorrente avverso il verbale di accertamento del (OMISSIS).
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiche’ poi non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal F. nei confronti della cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Ricorrono giusti motivi, avente riguardo al fatto che il F. non aveva esattamente individuato l’azione esperibile avverso la menzionata cartella di pagamento, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal F. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dal Monte dei Paschi di Siena; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2009
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