L'agente ausiliario di Polizia viene sospeso a causa di un procedimento penale. Dopo l'assoluzione l'accertamento attitudinale è illegittimo |
L'Amministrazione in ogni caso durante lo svolgimento del servizio può verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ma solo quando elementi sintomatici inducano a dubitare della permanenza degli stessi |
N. 00422/2010 REG.DEC.
N. 04607/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2009, proposto da:
De @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
De @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I TER n. 04531/2009, resa tra le parti, concernente RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SUBORDINATA AD ACCERTAMENTI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Colarizi e l'avv.to dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. De @@@@@@@, assolta la ferma di leva nel corpo della guardie di pubblica sicurezza ausiliarie nell’anno 1993, permaneva in servizio per un ulteriore biennio con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.
In tale qualità, il medesimo veniva avviato nel luglio del 1995 alla frequenza del trentacinquesimo corso per l’immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del 22 settembre 1995, l’appellante, essendo stato medio tempore sottoposto a procedimento penale, veniva sospeso cautelarmente dal servizio e, quindi, dismesso dal corso, perché assente per oltre trenta giorni, con contestuale cessazione dal rapporto con l’Amministrazione di P.S.
Il procedimento penale attivato nei confronti dell’ex agente veniva favorevolmente definito con sentenza di assoluzione (per non aver commesso il fatto) n. 360 del 16 gennaio 2003, resa dalla Corte d’Appello di Roma e passata in giudicato.
Stante il proscioglimento in sede penale, con decreto del Capo della Polizia n. 333-D/913217 del 18 novembre 2003, veniva disposta, su domanda del sig. De @@@@@@@, la revoca a tutti gli effetti di legge del precedente atto di sospensione cautelare
Non essendo intervenuto alcun provvedimento consequenziale, l’interessato, con atto di diffida notificato il 23 dicembre 2004, intimava al Ministero dell’Interno di disporre la propria riammissione in servizio, la integrale ricostruzione della carriera e l’avvio alla frequenza del corso semestrale per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
Con nota prot. 333-D/99319 del 17 gennaio 2005, l’Amministrazione disponeva l’avvio del richiedente “al primo corso utile per gli ausiliari trattenuti […] previo accertamento dei requisiti attitudinali e psico-fisici”.
Avverso tale atto, laddove ha condizionato la riammissione dell’istante previo accertamento delle doti attitudinali e psicofisiche, lo stesso ha proposto ricorso al T.a.r. Lazio.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva convocato presso il Centro psico-tecnico della Polizia di Stato in Roma (nota ministeriale 333-D/013217 in data 3 gennaio 2006) e quivi sottoposto alle prove attitudinali ed al colloqui, all’esito dei quali la Commissione all’uopo nominata formulava, in data 10 gennaio 2006, giudizio di inidoneità al servizio di Polizia.
Anche tali provvedimenti (nota di convocazione e giudizio i inidoneità) sono stati gravati dall’interessato tramite atto di motivi aggiunti. In tale sede il ricorrente ha formulato istanza per l’esibizione in giudizio della documentazione concernente l’attività valutativa espletata.
Tale ricorso è stato respinto dal T.a.r. del Lazio con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, per ritenuta legittimità sia della reiterazione della verifica idoneativa nei confronti del ricorrente, sia della negativa valutazione espressa all’esito di essa.
Avverso tale decisione, il sig. De @@@@@@@ ha proposto appello.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2009, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che il nuovo accertamento attitudinale disposto dall’Amministrazione in seguito alla revoca del provvedimento di sospensione cautelare sia illegittimo.
Ciò in quanto, ai sensi dell’artt. 9, comma 5, e 10 del d.P.R. n. 737/1981 e 97 T.U. n. 3/1957, nel caso di sospensione cautelare disposta nei confronti del pubblico impiegato in dipendenza di procedimento penale poi concluso con sentenza di di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso, la sospensione cautelare è revocata a tutti gli eddetti e al dipendente spetta la completa ricostruzione di carriera, con conseguente automatica caducazione dell’eventuale provvedimento destitutorio e reviviscenza del rapporto di impiego nella sua pienezza.
Ne discende che, con l’assoluzione in sede penale, e il conseguente provvedimento di revoca a tutti gli effetti della sospensione cautelare, il De @@@@@@@ abbia riacquistato la posizione di agente ausiliario trattenuto; ed, infatti,l’Amministrazione, con provvedimento del 17 gennaio 2005, ha disposto l’avvio del richiedente al primo corso utile per agenti ausiliari trattenuti, così confermando che la qualifica era stata riacquistata per effetto del provvedimento di revoca precedentemente adottato.
Appurato, alla luce delle precedenti considerazioni, che, in conseguenza della revoca della sospensione cautelare, il De @@@@@@@ ha riacquistato lo status di agente ausiliario trattenuto, ne discende l’illegittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.
Come questo Consiglio ha già avuto modo di precisare, invero, l’Amministrazione può durante lo svolgimento del servizio disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi, ma non quando, come nella specie, si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, apparendo altrimenti il comportamento della P.A. come palesemente volto ad eluderli (Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della presente fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
Nessun commento:
Posta un commento