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giovedì 3 settembre 2015

Consiglio di Stato: No all'esonero del finanziere di pattuglia sorpreso a dormire nell'auto se il processo è stato archiviato Quando l'infrazione viene ritenuta non grave dal giudice militare non può poi essere irragionevolmente punita con una sanzione così severa. Altrimenti si finisce per trattare allo stesso modo violazioni di entità diverse



No all'esonero del finanziere di pattuglia sorpreso a dormire nell'auto se il processo è stato archiviato
Quando l'infrazione viene ritenuta non grave dal giudice militare non può poi essere irragionevolmente punita con una sanzione così severa. Altrimenti si finisce per trattare allo stesso modo violazioni di entità diverse
(Sezione quarta, decisione n. 6018/09; depositata il 3 ottobre)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2003, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv. -
 
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione II n. 8555/2002, resa tra le parti, concernente ESONERO DAL SERVIZIO NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie difensive prodotte dall’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il dott. -
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


 
FATTO
Con il provvedimento impugnato in primo grado ( n. 107246 del 22 marzo 2002 ) l’odierno appellato, finanziere ausiliario effettivo presso la Compagnia pronto impiego Guardia di Finanza di Palermo, veniva esonerato dal servizio nel predetto Corpo in quanto, comandato in vigilanza fissa armata presso il Consolato USA, con turno 01/07, era stato sorpreso a dormire, seduto al posto di guida dell’automezzo dell’amministrazione; in precedenza ( 4 febbraio 2002 ), per la stessa ragione, detto militare era stato denunziato alla Procura militare di Palermo in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 120 c.p.m.p. ( procedimento archiviato in data 15 febbraio 2002 ).
Il TAR in epigrafe indicato, con la sentenza semplificata gravata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato rilevando eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti,sia in relazione alla tipologia del servizio di vigilanza disimpegnato, sia in ordine alle modalità del comportamento colposo censurato, perché, come da processo di archiviazione:
- l’espletamento del servizio di vigilanza non era da qualificarsi fissa ma dinamica;
- tale riconosciuta modalità del servizio consentiva di sostare all’interno degli automezzi in dotazione;
- l’esonero dal servizio postula un comportamento gravemente negligente, in sede penale nella fattispecie escluso in quanto il ricorrente “quando venne sorpreso all’interno dell’automezzo in dotazione, vi si era introdotto con il consenso del capo pattuglia….da soli dieci minuti per riscaldarsi e aveva avuto un colpo di sonno proprio nel momento in cui era sopraggiunta la pattuglia di vigilanza”.
Il Ministero appellante, con il gravame in esame, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo l’erroneità della sentenza sulla scorta di due mezzi di censura:
- l’art. 3, comma 220, della legge n. 549 del 1995 attribuisce al Ministro un potere discrezionale svincolato da particolari presupposti di fatto e l’addormentamento, durante l’espletamento di un servizio di vigilanza fissa, costituisce condizione sufficiente per l’adozione del provvedimento di esonero;
- il provvedimento di esonero censurato è in realtà adeguatamente motivato in relazione al citato suo fondamento normativo e con riguardo al suddetto presupposto in fatto del negligente comportamento posto in essere dal militare, e non può essere in alcun modo vincolato al procedimento penale perché ha a sua base una propria istruttoria.
L’appellato si è costituito in giudizio e, come da memoria del 31.3.2003, ha concluso per la reiezione dell’appello, opponendo che proprio il provvedimento impugnato assume a presupposto l’avvenuta informativa alla Procura Militare e l’esonero è stato per l’appunto ancorato all’indagine penale avviata.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Nel presente giudizio è controverso esonero dal Corpo della Guardia di Finanza di finanziere ausiliario in vigilanza fissa armata presso il Consolato USA di Palermo, con turno 01/07, e sorpreso a dormire seduto al posto di guida dell’automezzo dell’Amministrazione.
Come da esposizione in fatto, la Procura Militare ha archiviato la denuncia, avendo appurato che il servizio di vigilanza era dinamico e non fisso, ed, inoltre, che il capo pattuglia aveva dato il proprio assenso.
Ad avviso del Collegio l’appello merita di essere respinto e la sentenza confermata.
2.- Il Ministero appellante muove dalla tesi che il provvedimento di esonero non sia in alcun modo vincolato al procedimento penale, con ciò volendo in pratica dissociare il fatto penale da quello amministrativo.
Al riguardo giova considerare che, qui, non è in discussione il potere discrezionale previsto in capo all’Amministrazione dall’art.3, comma 220, della legge n. 549 del 1995 di poter esonerare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il militare di leva, bensì la circostanza della unicità dello stesso fatto a fondamento sia dell’indagine penale che dell’esonero.
Ora, il giudice militare, per il medesimo fatto contestato al militare, ha escluso tanto la violata consegna quanto l’addormentamento colposo, ed anche l’abbandono di posto, dimodochè la infrazione non ravvisata grave dal competente giudice del fatto non può essere irragionevolmente punita con la più grave sanzione dell’esonero per ragioni di proporzionalità tra fatto e sanzione, altrimenti non vi sarebbe spazio sanzionatorio nelle più severe ipotesi di cui agli artt. 118,119 e 120 del c.p.m.p. e si finisce per trattare allo stesso modo infrazioni con grado differenziato di entità.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata è esente dalle censure mosse, avendo correttamente i primi giudici qualificato il fatto amministrativo in relazione al comportamento contestato sulla scorta delle appropriate risultanze penali militari.
3.- L’appello va dunque respinto e la sentenza confermata.
Le spese di lite dell’odierno grado meritano anch’esse di essere integralmente compensate tra le parti per giusti ed equi motivi connessi alla vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione 4^, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto ,conferma la sentenza impugnata. .
Compensa le spese di lite relative all’odierno grado. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:


Costantino Salvatore, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

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