REPUBBLICA ITALIANA Sent. 2/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’@@@@@@@
composta dai Magistrati:
ANNUNZIATA dr. Sergio Presidente
COMINELLI dr. Paolo Giudice relatore
DE MARCO dr. Gerardo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 697 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma della Valle d’@@@@@@@ nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, nato a -+
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009, il relatore dr. --- non rappresentato il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
Con atto del 21 maggio 2009, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti citava in giudizio l’odierno convenuto (appartenente alla Polizia di Stato), contestandogli la responsabilità per colpa grave di un danno erariale di € 550,00 più interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
La vicenda si riferisce ad un incidente automobilistico, avvenuto in data 22 marzo 2006 e causato dall’interessato, che era alla guida della vettura della Polizia di Stato targata “Polizia @@@@@@@”. Egli, nel compiere la manovra di parcheggio all’interno dell’autorimessa della Questura di @@@@@@@, urtava un pilastro con la fiancata destra dell’auto, causando l’introflessione della portiera posteriore e abrasioni sul parafango, provocando un danno di € 550,00; gli veniva conseguentemente comminata la sanzione disciplinare del richiamo orale.
Il @@@@@@@ presentava deduzioni scritte, negando la gravità della colpa, e attribuendo l’incidente alla mancanza di illuminazione della rimessa, ai ristretti spazi di manovra, e al fatto di avere istintivamente cercato di evitare un intralcio inaspettato, costituito dalla caduta di una grossa sagoma da un ammasso di materiale (rivelatasi poi un cartone appiattito).
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dr. --, ha chiesto la condanna, richiamandosi alle conclusioni formulate nell’atto di citazione, ed ha sostenuto sussistere la colpa grave a carico del convenuto, essendo l’autorimessa ben conosciuta dall’interessato, e non essendo in atto alcuna urgenza relativa al servizio.
Considerato in
DIRITTO
Va in primo luogo osservato che questa Sezione si è occupata, in tempi recenti, di casi analoghi a quello oggetto dell’odierno giudizio.
In particolare, si ricordano le sentenze n. 8 del 2008 e n. 10 del 2009, con le quali sono stati assolti appartenenti alla Polizia di Stato che, nello stesso luogo (l’autorimessa della Questura di @@@@@@@), avevano provocato danni al veicolo che conducevano.
Si legge in tali pronunce che “rientra nella comune esperienza il fatto che, durante le manovre di entrata ed uscita da un’autorimessa, in spazi ristretti, pur senza adottare una condotta di guida particolarmente spregiudicata, possa accidentalmente capitare di strisciare la fiancata dell’auto contro un pilastro, una parete o altro veicolo parcheggiato”.
Si era pertanto ritenuto che le manovre in questione, pur se maldestre, non fossero connotate da una gravità tale da fondare la responsabilità dell’autore per danno erariale.
Tanto premesso, non si può che osservare che il caso in esame è perfettamente analogo a quelli sopra citati, e sono perfino identici il luogo e le circostanze: pertanto, questa Sezione non può che pronunciare una sentenza assolutoria.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma della Valle d’@@@@@@@, definitivamente pronunciando,
ASSOLVE
il sig. @@@@@@@ @@@@@@@.
Nulla per le spese.
Così deciso in @@@@@@@, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Cominelli) (Annunziata)
Pubblicata il 15 gennaio 2010
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
VALLE D'@@@@@@@ | Sentenza | 2 | 2010 | Responsabilità | 15-01-2010 |
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