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giovedì 3 settembre 2015

Cassazione: Dipendente pubblico ai "domiciliari": la sospensione cautelare dal servizio prosegue anche senza rinvio a giudizio L'Amministrazione può disporre la prosecuzione della misura nei confronti del lavoratore già sospeso pure nel caso in cui le indagini penali siano ancora pendenti. Si tratta di una "interruzione" facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della Pa



Dipendente pubblico ai "domiciliari": la sospensione cautelare dal servizio prosegue anche senza rinvio a giudizio
L'Amministrazione può disporre la prosecuzione della misura nei confronti del lavoratore già sospeso pure nel caso in cui le indagini penali siano ancora pendenti. Si tratta di una "interruzione" facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della Pa
(Sezione quarta, decisione n. 6020/09; depositata il 3 ottobre)
N. 06020/2009 REG.DEC.
N. 11785/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 11785 del 2003, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
 
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione II n. 04668/2003, resa tra le parti, concernente RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A SEGUITO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il dott. -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 
FATTO
Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, Direttore tributario presso il Primo Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di .. veniva posto agli arresti domiciliari dal 23/5/97 a seguito di indagini penali per i reati di cui agli artt. 110-81- 317-319 e 322 C.P.
Sotto la medesima data veniva sospeso obbligatoriamente dal servizio a norma dell’art. 27, co.1, CCNL.
Il ricorrente presentava istanza di dimissioni con decorrenza 1/9/97.
Il Tribunale di Roma in data 4/11/97, tenendo conto della presentazione delle dimissioni, revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’amministrazione, peraltro, non avendo ancora accettato le dimissioni e ritenendo di non poter riammettere in servizio il Sig. @@@@@@@, lo sospendeva facoltativamente dal servizio ai sensi del 3^ comma dell’art. 27 del CCNL con decreto del 24 febbraio 1998.
Il medesimo impugnava l’atto avanti al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co.3, CCNL del Comparto Ministeri relativo al quadriennio 1994-97 e per eccesso di potere per motivazione contraddittoria ed insufficiente.
Con la decisione in questa sede impugnata il TAR accoglieva il ricorso condividendo la censura secondo cui il provvedimento di sospensione dal servizio era stato adottato in carenza del rinvio a giudizio richiesto dall’art. 27 del vigente CCNL relativo ai dipendenti del Comparto Ministeri.
L’Amministrazione appella la decisione, sostenendo che il co. 3 dell’art. 27 cit. disciplina l’ipotesi in cui la sospensione cautelare obbligatoria cessa in conseguenza del venir meno della misura restrittiva della libertà personale in sede penale. In tale ipotesi la sospensione cautelare può proseguire a titolo facoltativo alle medesime condizioni di cui al co.2, vale a dire l’accusa di fatti penalmente rilevanti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, ma non anche al presupposto processuale del rinvio a giudizio.
In sede cautelare la sentenza è stata sospesa con ord. N. 521/04 della Sezione.
L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 7 luglio 2009.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Sostiene l’Amministrazione l’errata interpretazione da parte del TAR del Lazio del co. 3 dell’art. 27 CCNL del Comparto Ministeri, laddove ha ritenuto la necessità del rinvio a giudizio quale presupposto della sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
La disposizione di cui si discute prevede la sospensione obbligatoria dal servizio del pubblico dipendente sottoposto in sede penale a misura restrittiva della libertà personale(art. 27, co.1 CCNL).
Viene, poi, prevista la sospensione facoltativa dal servizio del pubblico dipendente non sottoposto in sede penale a misura restrittiva delle libertà personale allorché il dipendente medesimo, oltre ad essere sottoposto a procedimento penale, sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro(art. 27, co.2).
Tale previsione ritiene non sufficiente, ai fini della sospensione cautelare facoltativa, la sola pendenza di indagini penali, occorrendo anche il rinvio a giudizio.
Infine, il co.3 dell’art.27 disciplina il caso in cui la sospensione cautelare obbligatoria cessi per effetto del venir meno dell’adozione della misura restrittiva della libertà personale in sede penale.
In tale ipotesi la sospensione può proseguire a titolo facoltativo, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
Il problema giuridico sottostante la fattispecie riguarda, quindi, l’interpretazione della espressione “alle medesime condizioni di cui al comma 2” contenuta all’art. 27, co.3.
Sulla base di recente e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio(cfr. VI Sez., n. 1971/03) il Collegio ritiene che l’art. 27 co. 3 rinvii solo al presupposto sostanziale di cui all’art. 27 co.2, vale a dire l’accusa di fatti penalmente rilevanti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, ma non anche al presupposto processuale del rinvio a giudizio.
Invero, come è stato affermato, l’autonoma previsione di cui all’art. 27 co.3 acquista un significato utile solo se intesa come ancorata a presupposti parzialmente diversi rispetto a quelli di cui al co. 2, essendo lo scopo della norma quello di consentire al datore di lavoro pubblico di sospendere cautelarmente dal servizio il dipendente in pendenza di indagini penali, quando lo stesso sia già stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale che ha perso efficacia, se a suo carico vi sono gravi e fondati indizi di responsabilità per fatti attinenti al rapporto di servizio o tal da giustificare, se accertati, il licenziamento.
In altri termini, si tratta di sospensione solo facoltativa, rimessa alla prudente valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla gravità dei fatti penalmente rilevanti e alla loro incidenza sul rapporto di impiego.
Va, quindi, affermato che ai sensi dell’art. 27 co.3 del CCNL per i dipendenti del comparto Ministeri, nei confronti di pubblico dipendente già sottoposto in sede penale a misura cautelare restrittiva della libertà personale e conseguentemente sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi del medesimo art. 27 co.1, l’amministrazione può disporre la prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio, a titolo facoltativo e non più obbligatorio, anche in caso di mera pendenza di indagini penali senza che vi sia stato il rinvio a giudizio, dovendosi il rinvio operato dall’art. 27 co.3 alle “medesime condizioni” di cui all’art. 27 co.2 ritenersi limitato ai soli presupposti sostanziali della sospensione cautelare facoltativa(fatti penali attinenti al rapporto di lavoro o tali da giustificare, se accertati, il licenziamento) (cfr., in termini, dec. 1971/03 cit.).
Per le suesposte considerazioni l’appello va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Sez.IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:


Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

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