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giovedì 3 settembre 2015

Tribunale: Mobilità della manodopera - trasferimento del lavoratore - presupposti - unità produttiva - nozione



impugnazione di trasferimento.
 
Tribunale Torino Sezione Lavoro Civile Sentenza del 9 settembre 2006, n. 4716

Data Udienza: 09/09/2006

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Mobilità della manodopera - trasferimento del lavoratore - presupposti - unità produttiva - nozione

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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G.L. n. 5340/2006 promossa da:

F., elettivamente domiciliata in To., Via (...) n. (...), presso lo studio degli avv.ti (...) che la rappresentano e difendono per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (...), con sede legale in (...), P.zza n., rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv., elett.te domiciliata presso il loro studio in To., Via (...) n. (...), come da delega in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di trasferimento.

Conclusioni di parte ricorrente:

"Contrariis reiectis;

Accertare e dichiarare la nullità del trasferimento disposto in data 31.1.2006 con telegramma in pari data e decorrente dall'1.3.2006, per violazione dell'art. 2103 c.c. per la mancata indicazione dei motivi sottostanti al trasferimento.

Accertare e dichiarare la nullità del trasferimento disposto in data 31.1.2006 con telegramma in pari data e decorrente dal 1.3.2006, per violazione dell'art. 22 legge 300/1970 nonché per violazione dell'art. 15 della legge 300/1970;

Accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento per la totale mancanza dei requisiti di cui all'art. 2103 c.c.;

Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a revocare il trasferimento e conseguentemente riadibire la ricorrente al cantiere E. di Via (...), in To. ed in ogni caso al luogo di lavoro cui era adibita nel momento in cui fu disposto il trasferimento. Col favore di spese ed onorari del presente giudizio.".

Conclusioni di parte convenuta:

"Nel merito:

Respingere le domande tutta avanzate dalla signora F. nei confronti della S. S.r.l., con ricorso depositato il 25.5.2006 e notificato il 5.6.2006;

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di avv. (...) ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F., con ricorso depositato il 5.5.2006 e ritualmente notificato, evocava in giudizio davanti a questo Tribunale la S. Srl per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

L'instante esponeva di lavorare alle dipendenze della convenuta dall'1.1.2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e con inquadramento come operaia di II livello CCNL imprese di pulizie; di essere stata addetta con orario di 38 ore settimanali al cantiere E. (CU di To., Via C.); di essere stata a far data dall'1.3.2006 trasferita presso il cantiere E. di Via V.; di essere delegata sindacale della Filcams Cgil sin dal gennaio del 2003 presso il cantiere di Via C.; di essere il trasferimento illegittimo perché adottato in violazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 22 L. 300/1970.

La società convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio contestava in diritto il fondamento dell'avversaria pretesa.

Entrambe le parti producevano documenti ed indicavano testimoni.

Venivano interrogate le parti, venivano escussi alcuni testimoni, venivano esperiti numerosi tentativi di conciliazioni senza risultato.

All'udienza dell'udienza del 9.9.2006, dopo le discussioni orali, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti sono pacifici.

La ricorrente venne spostata dal cantiere E. (CU) di To., via C., ove operavano tre persone, al cantiere E. di To., Via V., ove operano sei persone.

Il lavoro è sempre afferente le pulizie anche se non identico. L'orario invece è rimasto invariato.

La questione da decidere è quella di determinare se la S. poteva, per sue esigenze insindacabili, spostare la lavoratrice, tra l'altro con la carica di rappresentante sindacale, dall'uno all'altro dei cantieri facenti parte dell'appalto in corso con i CU di To. (modestamente distanti l'uno dall'altro).

La questione sia che la si voglia vedere in relazione all'art. 2103 cod. civ. sia che la si voglia esaminare ex art. 22 Statuto Lavoratori, comporta la necessità di pronunciarsi sulla attribuibilità della qualificazione di "unità produttiva" all'uno e all'altro dei due cantieri menzionati.

Il decidente non ha dubbi nel dare una risposta assolutamente negativa alla questione.

L'unità produttiva, per logica e per costante giurisprudenza, richiede un minimo di struttura e la presenza di un nucleo organizzativo. E ciò non può certo ravvisarsi in un luogo ove tre addette effettuano mere attività di pulizia. Non si può confondere il luogo di lavoro con l'unità produttiva ed identificarne i concetti e le terminologie.

Aziende che operano sul territorio, come le imprese di servizi e le imprese edili, per fare degli esempi, non hanno sempre pluralità di unità produttive bensì possono avere più siti ove esercitano la loro attività, a meno che in qualche sito vi sia la presenza, in funzione dell'entità strutturale dello stesso, di un minimo di autonomia con qualche soggetto in funzione di preposto e di responsabile gestionale, organizzativo e amministrativo.

In buona sostanza la ricorrente poteva essere, come avvenne, spostata dall'uno all'altro dei cantieri in discussione, oltretutto sussistendo nella fattispecie delle motivazioni afferenti la bontà del servizio che giustificano la scelta operata.

Di qui il rigetto della domanda.

Le spese, soltanto per ragioni di mera equità si compensano integralmente fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

Assolve la convenuta dalle domande.

Spese compensate.

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