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domenica 31 marzo 2024

D.P.R. 01/12/2023, n. 228 Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.

 


D.P.R. 01/12/2023, n. 228

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2024, n. 30.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Ambito di applicazione e durata


Art. 2.Indennità specialistiche


Art. 3.Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)


Art. 4.Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)


Art. 5.Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione


Art. 6.Salvaguardia delle indennità specialistiche


Art. 7.Copertura finanziaria


D.P.R. 1 dicembre 2023, n. 228 (1).


Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2024, n. 30.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;


Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;


Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;


Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;


Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;


Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;


Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia sottoscritta, in data 16 giugno 2023, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha inviato le proprie osservazioni di dissenso ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;


Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» nonché l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 139;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;


Decreta:



Art. 1. Ambito di applicazione e durata


1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.


2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.



Art. 2. Indennità specialistiche


1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.


2. Le indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.


3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.


4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Art. 3. Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)


1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco 682,15 716,40

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 739,85 777,00

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 745,52 782,95

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 745,52 782,95

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 745,52 782,95

pilota di aeromobile capo squadra 786,35 826,00

pilota di aeromobile capo squadra esperto 834,84 876,94

pilota di aeromobile capo reparto 834,84 876,94

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 834,84 876,94

pilota di aeromobile ispettore 841,09 883,50

pilota di aeromobile ispettore esperto 851,08 894,00

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 884,19 928,78

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 884,19 928,78

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 884,19 928,78


2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco 586,03 615,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 631,93 663,66

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 632,99 664,77

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 632,99 664,77

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 632,99 664,77

specialista di aeromobile capo squadra 673,54 707,50

specialista di aeromobile capo squadra esperto 702,10 737,50

specialista di aeromobile capo reparto 702,10 737,50

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 702,10 737,50

specialista di aeromobile ispettore 718,76 755,00

specialista di aeromobile ispettore esperto 731,13 768,00

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 741,61 779,01

specialista di aeromobile ispettore coordinatore 741,61 779,01

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 741,61 779,01


3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 190,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco 403,81 540,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto 437,46 585,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 439,70 588,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 439,70 588,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 439,70 588,00

elisoccorritore capo squadra 468,12 626,00

elisoccorritore capo squadra esperto 490,55 656,00

elisoccorritore capo reparto 490,55 656,00

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 490,55 656,00

elisoccorritore ispettore 501,02 670,00

elisoccorritore ispettore esperto 515,98 690,00

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 522,11 698,20

elisoccorritore ispettore coordinatore 522,11 698,20

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 522,11 698,20


4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco 666,40

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 666,40

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 666,40

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 666,40

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 666,40

pilota di aeromobile capo squadra 666,40

pilota di aeromobile capo squadra esperto 666,40

pilota di aeromobile capo reparto 666,40

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 666,40

pilota di aeromobile ispettore 666,40

pilota di aeromobile ispettore esperto 666,40

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 666,40

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 666,40

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 666,40


5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco 565,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 565,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 565,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 565,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 565,45

specialista di aeromobile capo squadra 565,45

specialista di aeromobile capo squadra esperto 565,45

specialista di aeromobile capo reparto 565,45

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 565,45

specialista di aeromobile ispettore 565,45

specialista di aeromobile ispettore esperto 565,45

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 565,45

specialista di aeromobile ispettore coordinatore 565,45

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 565,45


6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di volo per elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco 490,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto 490,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 490,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 490,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 490,00

elisoccorritore capo squadra 490,00

elisoccorritore capo squadra esperto 490,00

elisoccorritore capo reparto 490,00

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 490,00

elisoccorritore ispettore 490,00

elisoccorritore ispettore esperto 490,00

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 490,00

elisoccorritore ispettore coordinatore 490,00

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 490,00


7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco 50,00

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 110,60

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 116,55

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 116,55

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 116,55

pilota di aeromobile capo squadra 159,60

pilota di aeromobile capo squadra esperto 210,54

pilota di aeromobile capo reparto 210,54

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 210,54

pilota di aeromobile ispettore 217,10

pilota di aeromobile ispettore esperto 227,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 262,38

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 262,38

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 262,38


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco 50,00

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 98,21

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 99,32

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 99,32

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 99,32

specialista di aeromobile capo squadra 142,05

specialista di aeromobile capo squadra esperto 172,05

specialista di aeromobile capo reparto 172,05

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 172,05

specialista di aeromobile ispettore 189,55

specialista di aeromobile ispettore esperto 202,55

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 213,56

specialista di aeromobile ispettore coordinatore 213,56

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 213,56


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco 50,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto 95,00

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 98,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 98,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 98,00

elisoccorritore capo squadra 136,00

elisoccorritore capo squadra esperto 166,00

elisoccorritore capo reparto 166,00

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 166,00

elisoccorritore ispettore 180,00

elisoccorritore ispettore esperto 200,00

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 208,20

elisoccorritore ispettore coordinatore 208,20

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 208,20


9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco 65,64

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 145,20

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 153,01

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 153,01

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 153,01

pilota di aeromobile capo squadra 209,53

pilota di aeromobile capo squadra esperto 276,41

pilota di aeromobile capo reparto 276,41

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 276,41

pilota di aeromobile ispettore 285,02

pilota di aeromobile ispettore esperto 298,81

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 344,47

pilota di aeromobile ispettore coordinatore 344,47

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 344,47


10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.


11. L'indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;

c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;

d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.


Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;

b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.


12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.


13. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.



Art. 4. Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)


1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 45,37 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco 185,05 227,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto 186,68 229,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 188,57 231,32

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 188,57 231,32

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 188,57 231,32

nautico di coperta capo squadra 219,28 269,00

nautico di coperta capo squadra esperto 228,82 280,70

nautico di coperta capo reparto 228,82 280,70

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale 228,82 280,70

nautico di coperta ispettore 233,90 287,00

nautico di coperta ispettore esperto 243,27 298,50

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 245,72 301,50

nautico di coperta ispettore coordinatore 245,72 301,50

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 245,72 301,50


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco 185,05 227,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto 186,68 229,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 188,57 231,32

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 188,57 231,32

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 188,57 231,32

nautico di macchina capo squadra 219,28 269,00

nautico di macchina capo squadra esperto 228,82 280,70

nautico di macchina capo reparto 228,82 280,70

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 228,82 280,70

nautico di macchina ispettore 233,90 287,00

nautico di macchina ispettore esperto 243,27 298,50

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 245,72 301,50

nautico di macchina ispettore coordinatore 245,72 301,50

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 245,72 301,50


2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 62,68 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco 329,15 369,84

sommozzatore vigile del fuoco esperto 387,23 435,10

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 388,62 436,66

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 388,62 436,66

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 388,62 436,66

sommozzatore capo squadra 430,72 498,00

sommozzatore capo squadra esperto 458,30 529,89

sommozzatore capo reparto 458,30 529,89

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 458,30 529,89

sommozzatore ispettore 476,55 551,00

sommozzatore ispettore esperto 486,07 562,00

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 492,26 569,16

sommozzatore ispettore coordinatore 492,26 569,16

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 492,26 569,16


3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco 131,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto 131,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 131,00

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 131,00

nautico di coperta capo squadra 131,00

nautico di coperta capo squadra esperto 131,00

nautico di coperta capo reparto 131,00

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di coperta ispettore 131,00

nautico di coperta ispettore esperto 131,00

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di coperta ispettore coordinatore 131,00

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 131,00


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco 131,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto 131,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 131,00

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 131,00

nautico di macchina capo squadra 131,00

nautico di macchina capo squadra esperto 131,00

nautico di macchina capo reparto 131,00

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di macchina ispettore 131,00

nautico di macchina ispettore esperto 131,00

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 131,00

nautico di macchina ispettore coordinatore 131,00

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 131,00


4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco 330,00

sommozzatore vigile del fuoco esperto 330,00

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 330,00

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 330,00

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 330,00

sommozzatore capo squadra 330,00

sommozzatore capo squadra esperto 330,00

sommozzatore capo reparto 330,00

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 330,00

sommozzatore ispettore 330,00

sommozzatore ispettore esperto 330,00

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 330,00

sommozzatore ispettore coordinatore 330,00

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 330,00


5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco 96,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto 98,00

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 100,32

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 100,32

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 100,32

nautico di coperta capo squadra 138,00

nautico di coperta capo squadra esperto 149,70

nautico di coperta capo reparto 149,70

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale 149,70

nautico di coperta ispettore 156,00

nautico di coperta ispettore esperto 167,50

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 170,50

nautico di coperta ispettore coordinatore 170,50

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 170,50


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco 96,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto 98,00

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 100,32

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 100,32

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 100,32

nautico di macchina capo squadra 138,00

nautico di macchina capo squadra esperto 149,70

nautico di macchina capo reparto 149,70

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 149,70

nautico di macchina ispettore 156,00

nautico di macchina ispettore esperto 167,50

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 170,50

nautico di macchina ispettore coordinatore 170,50

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 170,50


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco 39,84

sommozzatore vigile del fuoco esperto 105,10

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 106,66

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 106,66

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 106,66

sommozzatore capo squadra 168,00

sommozzatore capo squadra esperto 199,89

sommozzatore capo reparto 199,89

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 199,89

sommozzatore ispettore 221,00

sommozzatore ispettore esperto 232,00

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 239,16

sommozzatore ispettore coordinatore 239,16

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 239,16


7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.


8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto;

c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;

d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.


Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;

b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.


9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.


10. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.



Art. 5. Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione


1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.



Art. 6. Salvaguardia delle indennità specialistiche


1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.


2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.


3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.


4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.


5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.


6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.


7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.


8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.



Art. 7. Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;

b) quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno 2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026, a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro 271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.


2. Il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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