Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 11/03/2024
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Capri.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2024, n. 72.
Epigrafe
Premessa
Art. 1.Divieti
Art. 2.Deroghe
Art. 3.Autorizzazioni
Art. 4.Sanzioni
Art. 5.Vigilanza
D.M. 11 marzo 2024 (1).
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Capri. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2024, n. 72.
(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 30 novembre 2023, n. 199, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 10 novembre 2023, n. 232, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 83793 del 5 marzo 2024;
Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Decreta:
Art. 1. Divieti
1. Dal 30 marzo 2024 al 3 novembre 2024 e dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. E' altresì vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri dei veicoli a noleggio, nonché dei veicoli con targa estera.
Art. 2. Deroghe
1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
e) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché veicoli appartenenti ad attività alberghiere e/o produttive che, pur non avendo sede sociale nell'isola, operano in uno dei comuni dell'isola di Capri e risultano iscritte alla Camera di commercio.
Art. 3. Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 4. Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5. Vigilanza
1. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
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