Translate

domenica 31 marzo 2024

Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 01/02/2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

 


Ministero dell'economia e delle finanze

D.M. 01/02/2024

Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2024, n. 38.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Definizioni


Art. 2.Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria


Art. 3.Modalità e termini di acquisizione dei dati


Art. 4.Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati


Art. 5.Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva


Art. 6.Clausola di invarianza finanziaria


D.M. 1 febbraio 2024 (1).


Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2024, n. 38.


(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA


E DELLE FINANZE


DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELLA SALUTE


E


IL MINISTRO


PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, il quale prevede che per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024:


i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le fatture i cui dati sono inviati al medesimo Sistema tessera sanitaria;


i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;


con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'art. 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato;


Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema tessera sanitaria;


Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;


Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;


Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;


Decreta:



Art. 1. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



Art. 2. Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria


1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.


2. Sono acquisiti i dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, delle fatture contenenti prestazioni sanitarie.


3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l'opposizione da parte dell'assistito, nonché i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all'art. 21, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del codice fiscale dell'assistito.


4. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dall'art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema tessera sanitaria.


5. L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui al comma 3. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all'erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l'attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati fiscali di cui al comma 3 possono essere resi disponibili dall'Agenzia delle entrate anche alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le loro finalità istituzionali.


6. I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.



Art. 3. Modalità e termini di acquisizione dei dati


1. L'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all'art. 2, delle singole fatture, con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.


2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.



Art. 4. Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati


1. La consultazione sicura dei dati di cui all'art. 2, memorizzati negli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.



Art. 5. Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva


1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, e del Ministero della salute - Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.



Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nessun commento: