Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 21/02/2024) 25-03-2024, n. 7948
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere -
Dott. CASCIARO Salvatore - Rel. Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3068 - 2018 proposto da:
OMISSIS, elettivamente domiciliato in ;
- ricorrente -
contro
OMISSIS- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di OMISSIS, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO.
Svolgimento del processo
1. con sentenza del 16.10.2017 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di OMISSIS che aveva rigettato la domanda di OMISSIS, dirigente veterinario dell'AUSL OMISSIS/2, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall'art. 63 comma 2 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell'AUSL OMISSIS/2 n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello della ripartizione, e condanna dell'AUSL OMISSIS/2 al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2002/2007 pari a Euro. 36.994,52; ii) condannarsi l'AUSL OMISSIS/2 al pagamento della somma di Euro. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre accessori di legge;
2. la Corte territoriale, effettuata una ricognizione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche sulla scorta degli "orientamenti applicativi" ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento della costituzione e ripartizione;
4. aggiungeva, quanto all'indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. n. 8842 e n. 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova sul possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell'art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell'art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005, il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3);
5. avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione OMISSIS sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall'AUSL OMISSIS/2 con controricorso.
Motivi della decisione
1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, 63 e 65 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell'art. 52 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 1998 - 2001, dell'art. 56 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 2002-2003, dell'art. 12 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 20042005 nonché degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.;
la Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di "fondi separati", avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, da cui traspariva, se lette criticamente e nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano "voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)", anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe, seguendo l'esegesi del giudice d'appello, a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l'indebito finanziamento dell'unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici che finirebbero per ingiustamente avvantaggiarsi;
2. con il secondo mezzo si denuncia falsa applicazione dell'art. 27 comma 1 d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia previsto dalla norma predetta è limitato all'individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, anche nella vigenza dell'art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è invece la stessa ASL ad attribuire (senza necessità di "ratifica prefettizia") la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all'art. 21 legge n. 833/1978 e dell'art. 3 legge n. 283/1962;
3. tanto premesso, il Collegio, in esito all'esame del primo motivo di ricorso nell'adunanza camerale del 21.2.2024, tenuto conto della novità della questione e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;
4. questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l'unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quella disciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61, 62 c.c.n.l. 5.12.1996 dei dirigenti del ruolo SPTA);
5. senonché, la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019), si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici: dalla sequenza contrattuale, il cui lessico adopera sistematicamente il plurale "fondi" per riferirsi alla retribuzione di risultato, pare potersi desumere, infatti, che le parti collettive abbiano inteso mantenere distinti i due fondi e comunque le quote relative, rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari (cfr., da ultimo, l'art. 95 del c.c.n.l. 19.12.2019, cit.) ;
6. su tali basi poggiano, in sostanza, le critiche alla sentenza impugnata laddove si lamenta, nel primo motivo di ricorso, l'indebito finanziamento del personale dirigente medico con risorse destinate in via autonoma ai dirigenti veterinari, dal momento che "(...) i primi, essendo più numerosi, finirebbero per "accaparrarsi" una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi" (così a pag. 18 del ricorso per cassazione);
7. si ritiene, pertanto, che il ricorso ponga questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza, in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e delle possibili ricadute applicative su ambiti sociali ed economici, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2024.
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