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domenica 31 marzo 2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 05/03/2024 Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole del Giglio e di Giannutri.

 


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 05/03/2024

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole del Giglio e di Giannutri.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2024, n. 65.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Divieti


Art. 2.Deroghe


Art. 3.Autorizzazioni


Art. 4.Sanzioni


Art. 5.Vigilanza


D.M. 5 marzo 2024 (1).


Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole del Giglio e di Giannutri. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2024, n. 65.


(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE


E DEI TRASPORTI


Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;


Considerato che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;


Vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Isola del Giglio del 22 gennaio 2024, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nelle Isole del Giglio e di Giannutri per i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio;


Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto - Area III - in data 27 febbraio 2024, n. 11077, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;


Vista la deliberazione della Giunta regionale toscana del 29 gennaio 2024, n. 67, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione e la successiva nota di rettifica acquisita con prot. n. 5585 del 22 febbraio 2024;


Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;


Decreta:



Art. 1. Divieti


1. Dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024 sono vie-tati l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.


2. Dal 5 agosto 2024 al 25 agosto 2024 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.


3. Dal 29 marzo 2024 al 1° novembre 2024 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri.



Art. 2. Deroghe


1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), nonché le date di arrivo e di partenza;

c) veicoli con targa estera;

d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'Isola del Giglio;

e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

f) veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.


2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

b) veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonché veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.



Art. 3. Autorizzazioni


1. Al Comune di Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.



Art. 4. Sanzioni


1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.



Art. 5. Vigilanza


1. Il Prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

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