Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 17-1-2014 n. 1049
Impiego degli pneumatici invernali.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 17 gennaio 2014, n. 1049 (1).
Impiego degli pneumatici invernali.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici motorizzazione civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazione e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione
Sezione logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1-34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8 - Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige s. Nicolò, 14 - Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero dell’interno
Dipartimento di pubblica sicurezza
Roma
Al
Comando generale dell’arma dei carabinieri
Al
Dipartimento della protezione civile
Al
Comando generale della guardia di finanza
Sono pervenute segnalazioni in merito all’uso degli pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all’indice di velocità consentito.
Come è noto con l’entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 il periodo interessato dall’obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.
Vengono rappresentate difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.
Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l'uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della Circ. n. 104/95 del 31 maggio 1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio,anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della Circ. n. 104 del 1995.
Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
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