Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 27-1-2014 n. 527
"Tutela della salute nelle scuole" - Attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.
Nota 27 gennaio 2014, n. 527 (1).
"Tutela della salute nelle scuole" - Attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.
Agli
Uffici scolastici regionali
Loro sedi
All'
Intendenza scolastica per la lingua italiana di Bolzano
All'
Intendenza scolastica per la lingua tedesca di Bolzano
All'
Intendenza scolastica per la lingua ladina di Bolzano
Alla
Provincia di Trento
Servizio istruzione
Trento
Alla
Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma Valle d'Aosta
Aosta
Ai
Referenti regionali per l'educazione alla salute
Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in ottemperanza al decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in Gazz. Uff. 11/11/2013, n. 264), invita le SS.LL. ad adottare con la massima urgenza le seguenti disposizioni.
L' art. 4 della suddetta legge, disciplina la "Tutela della salute nelle scuole" ed estende, al comma 1, il divieto di fumo (art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) (...) «anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni».
Pertanto, stante quanto sopra, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dovranno provvedere ad attivare «incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo».
La norma dispone, altresì, al comma 2, che «è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale».
Si precisa, inoltre, al comma 3, che «chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni».
Al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte delle istituzioni scolastiche, si trasmette, in allegato alla presente, copia del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128.
Considerata la necessità di dare ottemperanza al suddetto decreto, si invitano le SS.LL. a voler diffondere tale disposizione normativa presso tutti gli istituti scolastici del territorio competente.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore generale
Giovanna Boda
Allegato
D.L. 12 settembre 2013, n. 104
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (2).
(2) Il testo del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2013, n. 214, è consultabile nell'opera di legislazione nazionale.
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4
L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51
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