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venerdì 14 febbraio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 27-1-2014 n. 1738/DIV3/E Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata una norma di riferimento


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 27-1-2014 n. 1738/DIV3/E
Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata una norma di riferimento.
Emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 27 gennaio 2014, n. 1738/DIV3/E (1).
Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata una norma di riferimento.
(1) Emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.


Direzioni generali territoriali
Loro sedi
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Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla modalità di assegnazione del numero di approvazione delle valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento.
A taf riguardo, richiamando il quadro generale per le approvazioni delle cisterne di cui trattasi, come delineato dal D.M. 19 settembre 2005, si conferma che le valvole ed gli altri equipaggiamento di servizio per i quali è richiesta una specifica approvazione sono da considerarsi quali componenti.
Pertanto il numero di omologazione da attribuire è determinato con riferimento all’allegato IV del D.M. del 2 maggio 2001, n. 277 come modificato con D.M. 13 agosto 2004. Nello specifico si fa riferimento alla lettera D: componenti ed entità tecnica.
Il rilascio dell’approvazione è subordinato alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato con l’evidenza dell’attuazione, da parte del costruttore, delle prove di produzione previste dalle norme di riferimento.
La certificazione rilasciata deve contenere, oltre che le caratteristiche essenziali delle valvole o degli altri equipaggiamenti, i dati e il fac-simile in scala appropriata della marcatura apposta sulle valvole o sugli equipaggiamento di servizio dal costruttore.
La scheda tecnica della cisterna, da esibire a richiesta anche in sede di controlli e prove, deve contenere oltre ai dati identificativi degli equipaggiamenti anche gli estremi della loro approvazione comprensivo dell’identificazione del CPA.
In considerazione che al momento, per i componenti di cui trattasi, non sono state ancora rilasciate approvazioni, si consente sino al 30 giugno 2015 di procedere alle approvazioni delle cisterne di cui al D.M. 19 settembre 2005 secondo le procedure e le modalità in uso.
Le disposizioni della presente circolare si applicano al rilascio di nuove approvazioni di cisterne o rinnovi di approvazioni che comportano modifiche degli equipaggiamenti di cui trattasi, a far data dal 01 luglio 2015 salvo, ovviamente, richiesta di applicazione anticipata da parte del costruttore.


Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli


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