GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019 11.15.12
Dl Sicurezza bis: navi Ong sequestrate possono essere vendute o distrutte =
(AGI) - Roma, 18 lug. - Le navi delle Ong che vengono sequestrate immediatamente dopo la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali, possono essere vendute (anche per parti separate), se non utilizzate dallo Stato, e infine distrutte dopo due anni. Lo prevede un emendamento M5s al decreto sicurezza bis, riformulato dai relatori. Per la maggioranza, dunque, le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. E "quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso". Tuttavia, "la nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso" puo' essere "venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione".(AGI) Ser 181114 LUG 19 NNNN
Dl Sicurezza bis: navi Ong sequestrate possono essere vendute o distrutte =
(AGI) - Roma, 18 lug. - Le navi delle Ong che vengono sequestrate immediatamente dopo la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali, possono essere vendute (anche per parti separate), se non utilizzate dallo Stato, e infine distrutte dopo due anni. Lo prevede un emendamento M5s al decreto sicurezza bis, riformulato dai relatori. Per la maggioranza, dunque, le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. E "quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso". Tuttavia, "la nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso" puo' essere "venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione".(AGI) Ser 181114 LUG 19 NNNN
Nessun commento:
Posta un commento