TAR:
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 11-07-2013, n. 1157
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2007, proposto dal sig. ò
contro
i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto datato 10.4.2007, comunicato successivamente, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione ha respinto le domande con le quali il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo, relativamente alle seguenti infermità: 1) Spondiloartrosi cervicale; 2) Sindrome degenerativa cuffia dei rotatori spalla sinistra; 3) Angiomi ossei del corpo di D/12 e dell'emisoma di S/1; 4) Discopatie lombari; 5) Poliartrite sieronegativa, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi: il parere espresso, in merito alla richiesta del ricorrente, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 38/2006 dell'11. 5.2006; il successivo parere della stesso Comitato espresso nell'adunanza n. 4 del 16.1.2007; in parte qua e per quanto occorrer possa, il Verbale della CMO di Firenze n. 1078 del 12.12.2002 nella parte in cui fa risalire la conoscibilità delle patologie del ricorrente al 23.5.2001 ed al 21.6.2001, e tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della Giustizia e dell'Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il presente ricorso, notificato il 28 giugno 2007 e depositato il 5 luglio 2007, è impugnato il decreto direttoriale del Ministero della Giustizia 10 aprile 2007 con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente, Sovrintendente di Polizia Penitenziaria, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: "spondiloartrosi cervicale"; "sindrome degenerativa cuffia dei rotatori spalla sinistra"; "angiomi ossei del corpo di D/12 e dell'emisoma di S/1"; "discopatie lombari"; "poliartire sieronegativa". Il decreto impugnato, relativamente alle ultime tre patologie, ha statuito che l'istanza è stata presentata tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, e cioè oltre sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'infermità è stata conosciuta dal ricorrente. In ogni caso né per dette infermità, né per quelle restanti per le quali l'istanza è stata presentata nei termini di legge, sarebbe desumibile un nesso causale da fatti di servizio sulla base del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (nel seguito: "Comitato") l'11 maggio 2006 n. 38, anch'esso impugnato, in relazione al quale è motivato il decreto direttoriale impugnato.
Con primo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione poiché il Ministero avrebbe aderito alla tesi espressa dal Comitato senza esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la tesi opposta espressa da due Commissione mediche.
Con secondo motivo deduce che le proprie istanze relative alle infermità "angiomi ossei del corpo di D/12 e dell'emisoma di S/1" e "discopatie lombari" sarebbero tempestive poiché, se è vero che ha presentato domanda di riconoscimento il 24 novembre 2001, sulla base della risonanza magnetica effettuata il 23 maggio 2001, i risultati di quest'ultima gli sarebbero stati consegnati successivamente. Lamenta inoltre che dal certificato medico in data 21 giugno 2001 non sarebbe desumibile la conoscibilità della poliartrite sieronegativa in quanto, se pure alcuni sintomi si erano manifestati a quell'epoca, sono stati richiesti accertamenti radiografici per accertare la natura e la portata della patologia che il ricorrente a quell'epoca manifestava e che pertanto non poteva, in quel momento, essergli nota.
Con terzo motivo lamenta difetto di istruttoria perché il parere del Comitato sarebbe generico e non è stato preceduto da alcuna visita; inoltre contrasterebbe con i risultati dell'istruttoria svolta.
Si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata.
All'udienza del 5 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il primo motivo deve essere respinto poiché nel sistema disegnato dal D.P.R. n. 461 del 2001 spetta al Comitato, ex art. 11, comma 1, del medesimo, giudicare circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o di lesioni, mentre le Commissioni mediche hanno il compito di accertare e diagnosticare le stesse. Il Comitato quindi non doveva motivare il proprio parere con riferimento a quanto contenuto nei verbali delle Commissioni mediche del Centro militare di medicina legale di Firenze 13 novembre 2001 e 12 dicembre 2002, poiché esso è competente in via esclusiva a giudicare circa l'esistenza o meno di un nesso causale tra fatti di servizio e infermità accertate dalle Commissioni stesse.
È infondato anche il terzo motivo poiché il parere espresso dal Comitato espone in modo adeguato le ragioni che l'hanno condotto a non ritenere dipendenti da causa di servizio le infermità lamentate dal ricorrente. Queste sono state ragionevolmente ricondotte a fattori endogeni e le relazioni di servizio versate in atti dal ricorrente non danno conto di fatti specifici dai quali possa desumersi l'erroneità del parere suddetto. Dette relazioni si limitano infatti ad esprimere parere favorevole al riconoscimento della dipendenza delle infermità de quibus da causa di servizio o genericamente per "conoscenza diretta dell'impiego" del ricorrente (relazione del 16 febbraio 2000), o in riferimento ad altrettanto generiche circostanze quali l'essere impegnato al contenimento di atti di violenza (non meglio specificati) e l'avere trascorso diverse ore davanti al terminale, circostanze che non sembrano causalmente determinanti della sindrome degenerativa cuffia dei rotatori della spalla sinistra (relazione del 14 febbraio 2000), o con un ulteriormente generico richiamo al servizio svolto (relazioni del 16 gennaio 2002 e 6 febbraio 2002).
Non emergono quindi da dette relazioni elementi sufficienti, consistenti in circostanze specifiche o condizioni particolari di servizio, che possano avere avuto effetto causale o concausale sullo sviluppo delle infermità denunciate dal ricorrente. Queste ultime sono infatti associate ordinariamente a fenomeni endogeni o di usura del corpo, come rileva correttamente il parere del Comitato il quale, in assenza di altri elementi fattuali specifici, appare ragionevole e privo di vizi o travisamenti che possano condurre al suo annullamento.
È da disattendere, infine anche il secondo motivo di gravame, relativo alle infermità "angiomi ossei" e "discopatie lombari", da un lato, perché, come si è visto, il parere espresso dal Comitato circa la non riconducibilità a causa di servizio di alcuna delle infermità denunciate è ragionevole e costituisce sufficiente motivazione del diniego opposto all'istanza del ricorrente; dall'altro perché il ricorrente stesso afferma che dette infermità sono state riscontrate a seguito di una risonanza magnetica effettuata il 23 maggio 2001, mentre la domanda è stata presentata il 24 novembre 2001. A quest'ultimo riguardo sostiene, l'interessato, che il referto gli sarebbe stato consegnato in data posteriore allo svolgimento della risonanza, ma di tale circostanza non fornisce prova e la stessa non può essere ritenuta fatto notorio poiché la strumentazione tecnica, anche all'epoca dei fatti, consentiva di formulare una diagnosi nell'immediatezza dell'esame; spettava al ricorrente dimostrare la propria asserzione con la produzione del referto che, a suo dire, gli sarebbe stato consegnato successivamente al 23 maggio 2001.
3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali vengono compensate in relazione alla particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
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