FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 03-03-2008, n. 650
FORZE ARMATE
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IMPIEGO PUBBLICO
Indennità
varie
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
Antonio CAVALLARI Presidente
Tommaso CAPITANIO Primo Referendario, relatore
Silvia CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 506/2006, proposto da
--
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi 23, presso la sede della stessa,
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente a vedersi corrisposta la retribuzione integrale relativamente alle mensilità maturate dal 12.2.2003 all'11.2.2004, illegittimamente corrisposta in misura ridotta nel periodo 12.2.2003-11.8.2003 e non corrisposta affatto nel periodo 12.8.2003-11.2.2004,
e per la condanna
dell'intimato Ministero al pagamento delle relative somme, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l'avv. De Giorgi e l'avv. dello Stato Libertini.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha prestato servizio permanente nell'Aeronautica Militare dall'11.10.1986 all'11.2.2004, allorquando è stato collocato a riposo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Di tale aspettativa il ricorrente aveva fruito per ragioni di salute, essendo affetto da una patologia invalidante interessante la colonna vertebrale, non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio. In data 10.7.2003, il sig. (Lpd) presentava l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma il relativo procedimento si concludeva (con esito favorevole per il ricorrente) solo in epoca successiva al collocamento a riposo (ossia con il D.M. 24.1.2005).
Nelle more, però, l'Amministrazione di appartenenza gli aveva ridotto il trattamento stipendiale, dapprima della metà e poi per intero, e ciò in applicazione dell'art. 26 della L. n. 187/1976 (il quale prevede che "Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto").
Una volta ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il sig. (Lpd) ha chiesto la corresponsione delle somme non percepite durante il periodo indicato in epigrafe, non ottenendo però alcun riscontro, di talché ha adito questo Tribunale, chiedendo la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo la prescrizione parziale del credito.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
3. Il ricorso è fondato solo in parte, per cui va accolto nei limiti che si andranno a precisare.
Innanzitutto, è da rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto:
- in primo luogo, la pretesa riguarda il periodo 11.2.2003-11.2.2004, mentre il ricorso è stato notificato nel marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, come modificato dalla L. n. 428/1985, la prescrizione per i crediti relativi agli emolumenti fissi e continuativi dei dipendenti pubblici è quinquennale, per cui davvero non si vede in che modo il diritto del sig. (Lpd) possa essersi prescritto;
- a maggior ragione tali considerazioni valgono se si pone mente al fatto che il credito è sorto solo nel momento in cui è intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale il ricorrente è stato lungamente collocato in aspettativa (gennaio 2005). In effetti, stante il chiaro disposto del citato art. 26 della L. n. 187/1976, fino a quel momento il ricorrente non avrebbe potuto reclamare il pagamento integrale della retribuzione, il che significa che il dies a quo da cui va computata la decorrenza del termine di prescrizione deve essere spostato ancora più avanti nel tempo.
Nel merito la pretesa del sig. (Lpd) è fondata, salvo che per quanto concerne il cumulo fra interessi legali e rivalutazione.
In effetti, per quanto concerne l'an, non c'è dubbio che il sottufficiale delle FF.AA. collocato in aspettativa per motivi di salute abbia diritto alla retribuzione integrale laddove l'infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio. Questa infatti è la regola sancita dal citato art. 26 della L. n. 187/1976, oltre che, a livello più generale, dall'art. 68 del T.U. n. 3/1957.
Ed è altrettanto evidente che, laddove il riconoscimento intervenga in un momento successivo a quello da cui inizia a decorrere il secondo anno di aspettativa (momento da cui l'Amministrazione inizia ad operare la decurtazione del trattamento stipendiale), al dipendente debbono essere corrisposti gli emolumenti arretrati non percepiti.
Infatti, il tempo occorrente per la definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non può andare a detrimento del dipendente (in terminis, cfr. Cons. Stato, VI, nn. 2533/2006 e 6188/2006).
Pertanto, il Ministero della Difesa va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive fra quanto effettivamente corrisposto nel periodo per cui è causa e quanto sarebbe spettato al ricorrente in virtù della normativa sul trattamento economico del personale dell'Aeronautica applicabile ratione temporis.
Sull'importo così determinato vanno applicati però solo gli interessi legali, a far tempo dalla maturazione dei singoli ratei, o, se maggiore, solo la rivalutazione monetaria, e ciò in quanto, trattandosi di crediti di lavoro maturati dopo il 31.12.1994, opera il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
4. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto in parte, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al precedente punto 3.
Sussistono quindi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce - accoglie in parte il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 13 febbraio 2008.
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