(Lpd)A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sen(Lpd), 11-07-2013, n. 1151
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2008, proposto da -
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
- del decreto datato 16.6.2008, con cui il Ministero della Difesa ha riconosciuto l'infermità sofferta dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio;
- di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dot(Lpd) Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
In data 21.5.1999 è stata diagnosticata al ricorrente (Sottocapo 3^ cl., in servizio in Marina dal 1995) una "sindrome depressiva ansiosa con manifestazioni fobiche e crisi di ansia generalizzata". Per tale patologia egli è stato assente dal lavoro (considerata la convalescenza e il riposo domiciliare) dal 28.5.1999 al 22.12.2000, ed in data 31.12.2000 è transitato in congedo a domanda.
Il deducente, in data 9.11.2000, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia e la concessione dell'equo indennizzo.
La Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia, in data 15.11.2003, lo ha giudicato non idoneo al servizio, diagnosticandogli un "disturbo bipolare in trattamento farmacologico di grado grave" (documento n. 3 depositato in giudizio).
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza del 21.9.2007, preso atto del verbale della predetta Commissione Medica, ha ritenuto che l'infermità riscontrata, qualificabile come "psicosi endogena affettiva, a trasmissione prevalentemente ereditaria, caratterizzata da variazioni cicliche di episodi depressivi e maniacali", non potesse essere rapportata al servizio svolto.
Il Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari, con decreto datato 16.6.2008 ha respinto la predetta istanza, sia perché ritenuta tardiva (avendo il ricorrente avuto conoscenza della propria patologia in data 21.5.1999), sia perché il parere espresso dal Comitato di verifica escludeva la dipendenza da fatti di servizio.
Avverso il suddetto provvedimento l'esponente è insorto deducendo:
1) Eccesso di potere per errata considerazione, da parte del'Amministrazione, della data di conoscenza della malattia da parte dell'interessato.
La domanda di equo indennizzo è stata tempestiva, essendosi manifestata la malattia, in tutta la sua gravità, solo dopo il certificato del dottor (Lpd), allorchè nel giugno 2000 era evidente che l'infermità non avrebbe consentito la prosecuzione del servizio (documento n. 2 depositato in giudizio).
2) Eccesso di potere per errata valutazione della patologia come non dipendente da causa di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All'udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Nel procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente, spetta a quest'ultimo comprovare la riconducibilità dell'infermità ai modi di svolgimento delle mansioni o alla specificità delle condizioni di lavoro. Inoltre, nelle patologie che, come nel caso di specie, assumono una eziologia ascrivibile a fattori diversi tra loro, il nesso di causalità tra mansioni svolte ed evento non può essere basato su presunzioni ipotetiche, ma esige una puntuale dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata alle specifiche condizioni di lavoro ed alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (TAR Lazio, Roma, II, 19.7.2005, n. 5739; Cass. civ., S.U., 17.6.2004, n. 11353).
In particolare, possono costituire causa o concausa determinante l'insorgenza dell'infermità solo gli accadimenti dotati di per sé di elevato grado di nocività, e non anche circostanze o situazioni ambientali connaturate alle normali mansioni svolte (TAR Puglia, Bari, I, 8.11.2005, n. 4737).
Orbene, nel caso in esame il deducente non ha chiarito a quali particolari e specifiche condizioni di lavoro facesse riferimento la domanda di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio presentata il 9.11.2000, né ha adempiuto all'onere probatorio circa il nesso causale intercorrente tra le concrete modalità di svolgimento delle mansioni e l'infermità denunciata.
Al riguardo non sono dirimenti il certificato medico del 19.11.2008 (costituente il documento n. 2 allegato all'impugnativa) e la relazione medica datata 10.11.2008 (depositata in giudizio l'11.2.2009): il primo si limita ad indicare la diagnosi ed il decorso medico della patologia lamentata, la seconda fa un generico riferimento ad "alcuni lunghi periodi di imbarco" ed a "frequenti turni di guardia", evidenziando al tempo stesso problematiche caratteriali dell'interessato risalenti all'infanzia ed all'adolescenza, senza precisare e dimostrare i fattori che hanno contribuito all'aggravamento di uno stato morboso latente o che hanno determinato il manifestarsi della patologia in questione.
Pertanto, non essendo rinvenibili fattori specifici esterni potenzialmente idonei a dar luogo all'affezione riscontrata, costituisce legittima giustificazione dell'impugnato diniego il contestato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale ha ritenuto endogena la natura della malattia.
Il Collegio ritiene di prescindere dall'esaminare il motivo di ricorso riguardante l'altra ragione di diniego, incentrata sulla tardività della domanda del ricorrente, stante il principio generale a mente del quale, in caso di provvedimento fondato su più ragioni giustificatrici fra loro autonome, è sufficiente a sorreggerlo la legittimità di una sola di esse (ex multis: Cons. Stato, VI, 28.3.2012, n. 1830).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
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