Ministero dell'interno
Nota 24-4-2013
Personale volontario del CNVVF - Piano Programmatico 2012-2014. Chiarimenti sulle modalità operative - Nota 12 aprile 2013, n. 9906 della Direzione centrale risorse umane.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando provinciale vigili del fuoco di Frosinone.
Nota 24 aprile 2013 (1).
Personale volontario del CNVVF - Piano Programmatico 2012-2014. Chiarimenti sulle modalità operative - Nota 12 aprile 2013, n. 9906 della Direzione centrale risorse umane.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando provinciale vigili del fuoco di Frosinone.
Si rende noto che la Direzione Centrale delle Risorse Umane, con nota 12 aprile 2013, n. 9906, di pari oggetto, ha chiarito importanti aspetti inerenti l'applicazione della Circ. n. 23536 del 10 agosto 2012, con cui è stato trasmesso il piano programmatico 2012-2014, del personale volontario del CNVVF.
La citata nota, che ad ogni buon conto è allegata in copia integrale, prevede taluni adempimenti aggiuntivi, rispetto agli usuali, per lo svolgimento dei quali si dispone quanto segue:
- Nel caso in cui siano presentate domande d'iscrizione dagli interessati, ed il Comando si trovi nella situazione di superamento dei limiti per i nuovi reclutamenti, come chiarito sul relativo paragrafo della nota, per maggiore trasparenza amministrativa, le richieste d'iscrizione saranno comunque protocollate; alle stesse seguirà una tempestiva comunicazione del Comando all'interessato, con motivazione dell'impossibilità di istruzione dell'istanza, senza il successivo inoltro presso i competenti Uffici Centrali;
- La dott.ssa F.Pascarella è incaricata della effettuazione dei "controlli a campione", in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive, al fine di poter disporre di una graduatoria provinciale conforme ai dettami della Circ. n. 2973 del 13 giugno 2012 e Circ. n. 32587 del 14 novembre 2012; a tal fine l'incaricata istituirà un "registro dei controlli", su cui annoterà l'attività svolta;
- L'Ufficio CED è incaricato della pubblicazione del Piano Programmatico sul sito web del Comando;
- Per quanto concerne le modalità di addestramento periodico del personale volontario, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 76/2004, ai fini del raggiungimento del monte ore annuo, si provvederà:
1) alla valutazione dell'attività operativa svolta;
2) all'effettuazione di attività formativa con verifica dell'apprendimento mediante applicativi informatici, che saranno installati e manutenzionati a cura del CED;
3) partecipazione all'attività quotidiana di controllo attrezzature e mezzi con relativa illustrazione, come di prassi avviene ad inizio turno (vedasi anche, in proposito, l'o.d.g. relativo all'aggiornamento delle schede di caricamento).
Si riporta inoltre di seguito quanto disposto con la nota in oggetto, in merito all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti, avviando le previste procedure di cancellazione nel caso in cui non sussistano più i requisiti per la permanenza in elenco, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 76/2004; sul punto, la nota fornisce i seguenti chiarimenti:
a) la competenza della cancellazione d'ufficio dall'elenco permane in capo al Dipartimento;
b) nei casi segnalati d'incapacità o di insufficiente rendimento, è opportuno che la proposta di cancellazione sia valutata dai Comandi sulla base di parametri oggettivi, in contraddittorio con gli interessati, eventualmente con il giudizio di un'apposita commissione, decretata dal Direttore Regionale, per garantire la necessaria uniformità di trattamento; si sottolinea che le segnalazioni dovranno essere inoltrate con il rispetto della scala gerarchica;
c) nel caso di assenza ingiustificata da corsi di formazione, di addestramento, da turni di richiami e da esercitazioni, la proposta di cancellazione deve avvenire previa diffida all'interessato; analogamente si dovrà operare nell'ipotesi di prolungata indisponibilità a turni, richiami ed addestramento, diffidando gli interessati a partecipare, pena la cancellazione dagli elenchi, fermo restando l'avvio del procedimento disciplinare a termini di contratto;
d) raggiungimento dei limiti di età per il personale permanente (art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2006);
e) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio.
La nota evidenzia, inoltre, che in caso di rifiuto od omissione del personale a sottoporsi ai controlli previsti dal libretto sanitario o agli accertamenti medici presso gli Organi Collegiali, il personale volontario non potrà essere richiamato in servizio e dovrà essere immediatamente diffidato ad eseguire gli accertamenti, con l’avviso che in caso di reiterato rifiuto od omissione, potrebbero conseguire, quale conclusione del procedimento disciplinare, anche la radiazione dall'elenco. In tali casi, inoltre, il Comando invierà gli atti al Dipartimento, informandone l'interessato.
Per buona memoria degli interessati, si sottolinea che su ogni o.d.g. di richiamo sono riportate le regole cui attenersi per un corretto adempimento del servizio.
Si rimanda per ogni utile lettura al testo della nota.
Gli Uffici incaricati cureranno gli adempimenti di propria competenza.
Il Comandante provinciale
Dott. Ing. Maurizio Liberati
Allegato
Nota 12 aprile 2013, n. 9906
Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Piano programmatico 2012-2014 - Chiarimenti sulle modalità operative (2)
(2) Il testo della nota 12 aprile 2013, n. 9906, emanata dal Ministero dell'interno, è riportato autonomamente.
Nota 12 aprile 2013, n. 9906
Ministero dell'interno
Nota 12-4-2013 n. 9906
Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Piano programmatico 2012-2014 - Chiarimenti sulle modalità operative.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale risorse umane.
Nota 12 aprile 2013, n. 9906 (1).
Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Piano programmatico 2012-2014 - Chiarimenti sulle modalità operative.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale risorse umane.
Ai
Sigg. Direttori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco
Loro sedi
Ai
Sigg. Comandanti provinciali dei vigili del fuoco
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Dirigente generale capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Sede
Ai
Sigg. Direttori centrali del dipartimento
Loro sedi
Al
Sig. Direttore dell'ufficio centrale ispettivo
Sede
Al
Sig. Dirigente dell'ufficio I - Gabinetto
Sede
Ai
Sigg. Dirigenti degli uffici di diretta collaborazione del capo dipartimento e del dirigente generale capo C.N. VV.F.
Loro sedi
Con Circ. n. 23536 del 10 agosto 2012 è stato trasmesso il Piano programmatico, di cui al comma 13 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012", relativo al triennio 2012-2014, fissando per ciascun Comando il contingente massimo di nuovi Vigili volontari sulla base delle esigenze riscontrate.
Per una precisa applicazione delle relative modalità operative, si invia con la presente copia del relativo provvedimento (allegato 1).
Inoltre, sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni per una uniforme applicazione delle disposizioni emanate in materia, che tengono conto della legislazione attualmente vigente, D.Lgs. n. 139/2006 e D.P.R. n. 76/2004, in attesa del nuovo quadro regolamentare in corso di definizione ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 139/2006, sul quale seguiranno notizie ed indicazioni.
Limiti per i nuovi reclutamenti
Innanzitutto, si sottolinea che il "limite massimo triennale", riportato sulla tabella per ciascun Comando, fissa il numero massimo di nuovi volontari, intendendo per tali tutti i volontari che, nel triennio, sono ammessi e superano lo specifico corso di formazione iniziale.
Il raggiungimento di tale limite non riveste alcun carattere di obbligatorietà per il Dirigente Provinciale, in quanto il numero dei corsi iniziali e conseguentemente il numero dei nuovi volontari formati potranno essere opportunamente ponderati con le necessità strategiche del Comando, con le relative risorse umane e finanziarie disponibili e con gli altri obiettivi prioritari della Sede.
Pertanto tale limite ha il solo scopo di fissare il numero massimo di potenziali nuovi vigili volontari effettivamente operativi nel triennio.
Come già precisato nella Circ. n. 23536 del 10 agosto 2012, non potranno essere istruite nuove richieste di iscrizione, qualora il numero dei volontari già decretati e in attesa del corso di formazione iniziale, sommato con le richieste di iscrizione pervenute al Comando entro la data del 31 dicembre 2011, sia superiore al suddetto limite massimo triennale della provincia.
In tale caso, per una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, pur protocollando le nuove richieste, il Comando provvederà direttamente ad una tempestiva e motivata risposta al richiedente, senza inoltrare l'istanza presso i competenti Uffici Centrali. Si segnala l'opportunità che venga data la massima pubblicità relativamente al numero dei posti che si rendano nel tempo disponibili per i nuovi reclutamenti, nonché sul calendario dei corsi di formazione programmati, avvalendosi anche dei siti internet istituzionali.
Al fine, poi, di un attento monitoraggio dell'andamento dei reclutamenti, nonché per la verifica del rispetto del piano programmatico triennale, dovranno essere trasmessi annualmente, entro il 30 maggio di ogni anno e con riferimento alla situazione dell'anno precedente, per il tramite dei Direttori Regionali competenti, i seguenti dati numerici, avvalendosi esclusivamente della PEC riu.pianificazionemobilita@cert.vigilfuoco.it:
a) nuovi volontari, cioè quelli formati nell'anno a seguito del superamento del corso di formazione iniziale comprendendo anche quelli provenienti per trasferimento da altra provincia;
b) volontari già "decretati" - compresi quelli trasferiti da altre province - ma ancora in attesa del corso di formazione iniziale;
c) nuove domande d'iscrizione successive al 31 dicembre 2011 le quali, sussistendone le condizioni per l'accoglimento, sono state istruite nell'anno e trasmesse agli Uffici Centrali per la decretazione;
d) volontari per i quali è stata proposta la cancellazione dall'elenco provinciale.
Si evidenzia che il carattere triennale del Piano Programmatico non esclude la possibilità per i Comandi provinciali di ripartire il contingente disponibile secondo le necessità, nel limite fissato per ciascuna sede.
In tutti i casi, la verifica del limite massimo verrà effettuata sulla base complessiva, al termine del triennio, del numero di volontari rientranti nella categoria sub a).
Si richiama alla particolare attenzione che l'istruttoria di domande pervenute dopo il 31/12/2011 sarà possibile solo se, nel triennio, verrà esaurito il contingente dei Vigili decretati che devono ancora frequentare il corso di formazione iniziale, comprendendovi quelli iscritti dal 2012 per le particolari esigenze dei distaccamenti volontari.
A tale ultimo fine si evidenzia che, indicativamente, per ciascun distaccamento volontario, il contingente massimo del personale volontario potrà essere costituito da sessanta vigili.
Sul punto, si ricordano le disposizioni operative fornite con Circ. n. 14828 del 14 maggio 2012, relativamente ai criteri di precedenza da utilizzare per l'individuazione dei volontari, da ammettere ai corsi di formazione per la copertura dei distaccamenti volontari più carenti, tra coloro che abbiano dichiarato espressa e incondizionata disponibilità a prestare servizio in uno dei distaccamenti volontari della provincia almeno per tutto il triennio 2012-2014 e siano in possesso dei requisiti ivi richiesti.
Ove il contingente triennale fosse esaurito, i Comandi provinciali potranno segnalare particolari e sopravvenute necessità, comunque connesse all'apertura o al potenziamento di distaccamenti volontari.
Le iscrizioni di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 76/2004, destinate esclusivamente alla partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riguardando personale volontario che non deve effettuare il soccorso tecnico urgente e, pertanto, non ha l'obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e di addestramento, non concorrono al limite massimo triennale e devono seguire un proprio ordine cronologico di iscrizione.
Nel caso in cui tali volontari intendano iscriversi per partecipare alle manifestazioni in qualità di atleta od orchestrale, i Comandi Provinciali devono preventivamente accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, compresa l'immunità da precedenti penali, anche pendenti, mentre la verifica delle specifiche attitudini possedute avverrà sulla base di apposite procedure di valutazione attivate dall'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze.
Aggiornamento degli elenchi
Al fine di garantire una conoscenza in tempo reale dei volontari operativi nella provincia, si segnala la necessità di adottare tutte le iniziative volte a riordinare i suddetti elenchi, avviando le previste procedure di cancellazione nei casi in cui il volontario non possegga più i requisiti richiesti. A tal fine si rammenta che la cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è regolata dall'art. 20 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Sul punto, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) la competenza della cancellazione d'ufficio dall'elenco rimane in capo al Dipartimento;
b) nei casi segnalati di incapacità o di insufficiente rendimento, è opportuno che la proposta di cancellazione sia valutata dai Comandi sulla base di parametri oggettivi, in contraddittorio con gli interessati, eventualmente con il giudizio di una apposita commissione, decretata dal Direttore Regionale, per garantire la necessaria uniformità di trattamento;
c) nel caso di assenza ingiustificata da corsi di formazione, di addestramento, da turni e richiami e da esercitazioni, la proposta di cancellazione, deve avvenire previa diffida all'interessato; analogamente si dovrà operare nell'ipotesi di prolungata indisponibilità a turni, richiami e addestramento, diffidando gli interessati a partecipare, pena la cancellazione dagli elenchi;
d) raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente (art. 12, comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139);
e) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio.
Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla posizione del personale che rifiuta o omette di sottoporsi ai controlli previsti dal Libretto Sanitario o agli accertamenti medici presso gli Organi Collegiali.
In tali situazioni, il personale volontario non potrà essere richiamato in servizio e dovrà essere immediatamente diffidato ad eseguire gli accertamenti, con l'avviso che il reiterato comportamento omissivo potrebbe determinare, come conclusione del conseguente procedimento disciplinare, anche la radiazione dagli elenchi. Nel caso di ulteriore rifiuto od omissione, i Comandi provinciali inoltreranno gli atti al Dipartimento, informandone gli interessati.
Modalità di impiego dei volontari
Per quanto attiene la possibilità d'impiego dei volontari, si sottolinea come la stessa possa essere determinata, oltre che dall'esigenza di sostituzione del personale permanente destinato temporaneamente ad attività istituzionali diverse, anche dalla necessità di inserimento in scenari emergenziali o comunque di potenziamento del dispositivo di soccorso per particolari situazioni.
Inoltre a norma dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006 il personale volontario può essere richiamato in servizio in tutti i casi di necessità motivate delle strutture centrali e periferiche del Corpo. In tale ambito può essere considerata anche la partecipazione della componente volontaria a specifici progetti correlati al soccorso, predefiniti dal Comando e coerenti con la pianificazione del Direttore Regionale competente e da esso approvati. Infatti per il personale volontario, quale componente esecutiva incardinata in una snella ed efficiente struttura organizzativa, si potranno trovare varie forme di impiego per la realizzazione di progetti, comunque correlati ai compiti istituzionali, e che per la forma di "impegno progettuale finalizzato", potranno anche necessitare di richiami sequenziali, nei limiti e secondo i criteri vigenti, sino alla conclusione del progetto stesso. A tal fine potranno essere previste particolari competenze per i vigili volontari (cinofili, esperti di impianti, ecc.), che consentano di rispondere con maggiore puntualità ed efficacia alle esigenze delle strutture territoriali.
Al riguardo, al fine di uniformare le modalità di richiamo del predetto personale su tutto il territorio nazionale, si forniscono, di seguito, dettagliate direttive alle quali ci si dovrà attenere, in attesa della nuova regolamentazione in materia d'impiego del personale volontario ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2006, nonché delle correlate disposizioni da emanare sulle modalità di avvicendamento del personale previste dall'art. 9, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 139/2006.
A tal proposito nel premettere che il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, prevede, all'art. 2, l'istituzione presso ogni Comando Provinciale di un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si sottolinea che l'art. 18 stabilisce i "principi" a cui attenersi nelle modalità di impiego del personale volontario.
In particolare è previsto che il personale volontario venga richiamato a cura e sotto la diretta responsabilità del Dirigente che dispone il richiamo, a rotazione, in base all'anzianità di iscrizione, all'eventuale stato di disoccupazione ed, infine, al carico familiare degli interessati.
I suddetti criteri, concorrenti, dovranno costituire gli elementi base su cui dovrà poggiare, in attesa dell'emanazione dello specifico provvedimento normativo, una regolamentazione applicativa, nella quale potrà essere fissato un diverso peso per ciascuno degli stessi, comunque ispirato a criteri di equità e ragionevolezza.
Vertendosi in materia che può avere riflessi sulla organizzazione del lavoro e delle risorse umane, è opportuno che di tale regolamentazione siano informate le Organizzazioni Sindacali e ne venga data la massima diffusione e pubblicità tra il personale volontario, utilizzando il sito istituzionale del Comando Provinciale.
Per agevolare il lavoro del Comando, potrà essere prevista anche la possibilità che ciascun Vigile volontario possa comunicare annualmente il relativo periodo di disponibilità ad effettuare i richiami, chiarendo le modalità di comunicazione del Comando Provinciale con il personale volontario le quali, ai fini di una maggiore speditezza e del contestuale contenimento delle spese, dovranno privilegiare l'utilizzo della posta elettronica.
Al fine di una concreta organizzazione dell'avvicendamento del personale volontario su base annuale, ogni Comando provvede a raccogliere le disponibilità al richiamo, di detto personale, nell'anno solare (eventualmente anche per periodi definiti). La mancata comunicazione della disponibilità comporterà l'impossibilità del richiamo nell'anno d'interesse.
Per poter disporre di una graduatoria provinciale dei richiami conforme alle disposizioni, impartite con la Circ. n. 2973 del 13 giugno 2012 e la Circ. 14 novembre 2012, n. 32587 in merito alle misure organizzative in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, si sottolinea l'importanza dell'applicazione di costanti e precisi "controlli a campione", soprattutto per la variazione di residenza o per il possesso dei requisiti che favoriscono la rotazione nei richiami (stato di disoccupazione, situazione familiare, etc.) e, nei casi riscontrati di dichiarazioni mendaci, vengano avviati i previsti adempimenti presso l'Autorità Giudiziaria e quelli disciplinari presso gli Uffici Centrali del Dipartimento.
Infine, per le finalità di trasparenza, si ritiene necessario che ciascun Comando, periodicamente, renda pubbliche le esigenze di nuovi arruolamenti secondo il piano programmatico triennale, le graduatorie utilizzate per la rotazione nei richiami, il numero dei richiami effettuati dal personale utilizzato.
Modalità di formazione e addestramento dei volontari
Si coglie l'occasione per richiamare l'applicazione dei criteri di efficacia e trasparenza, previsti dalle disposizioni vigenti, anche in materia di formazione e addestramento dei volontari.
In particolare, si ribadisce che la possibilità di partecipazione ai corsi di formazione iniziale rimane riservata esclusivamente ai volontari iscritti nel rispettivo elenco provinciale e, pertanto, aventi la residenza in un comune della provincia stessa, salva l'eccezione disciplinata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 76/2004, che consente l'iscrizione di volontari residenti nei comuni limitrofi alla provincia, quando si rendano disponibili per il funzionamento di distaccamenti volontari.
Inoltre, si sottolinea che l'avvio ai corsi di formazione iniziale deve avvenire in ordine strettamente cronologico di iscrizione nell'elenco dei volontari, fatte salve le specifiche esigenze di funzionalità dei distaccamenti volontari, secondo le indicazioni già fornite nella Circ. n. 14828 del 14 maggio 2012.
Infatti, come è noto, l'operatività dei Vigili volontari a domanda è subordinata al superamento di un corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico, secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento, dei quali è previsto un imminente aggiornamento a cura della Direzione Centrale per la Formazione.
La durata del corso, attualmente è fissata nella misura di almeno 120 ore da circolari ministeriali che l'hanno disciplinata.
L'accertamento dell'idoneità è affidata a Commissioni d'esame, nominate e composte secondo quanto indicato dalla Lett.Circ. n. 830 del 5 febbraio 2005. In caso di esito negativo l'interessato può chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso, prima del quale dovrà comunque essere verificata l'attualità dei requisiti necessari.
Ferma restando l'articolazione dei corsi di formazione fissata dalle attuali disposizioni, per le sopravvenute e recenti esigenze in materia di sicurezza sul lavoro e, in attesa della predetta revisione dei piani formativi, l'articolazione del corso potrà prevedere prove di idoneità motoria - attitudinale che concorrono al superamento del corso stesso.
In attesa delle disposizioni generali, per garantire la necessaria uniformità, tali piani formativi integrati dovranno essere approvati dai Sigg. ri Direttori Regionali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 314/2002 e s.m.i.
Inoltre, si rammenta che, per poter essere richiamato in servizio, il personale volontario, dopo il superamento del corso di formazione iniziale, è tenuto ad effettuare l'addestramento periodico: le modalità ed i programmi di addestramento sono stabiliti dal Comando Provinciale VV.F di appartenenza (art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 76/2004).
Nei limiti del programma di addestramento stabilito dal Comando ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati, la partecipazione effettiva del personale volontario ad interventi di soccorso tecnico urgente, può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento obbligatorio di almeno cinque ore al mese, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 76/2004, ai fini del quale potrà anche essere privilegiato l'uso di applicativi informatici.
Per quanto non previsto si richiamano le disposizioni di cui alla Circ. n. 2658/15201 del 22 novembre 2004.
Si segnala la particolare importanza e urgenza dei suddetti adempimenti, al fine di una corretta ed efficace pianificazione del reclutamento e dell'impiego del personale volontario.
Il Capo dipartimento
Tronca
Allegato
Il Capo Dipartimento
Visto il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, l'art. 8, concernente il reclutamento del personale volontario;
Visto l'art. 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai fini del reclutamento del personale volontario, dispone che il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi;
Considerato, altresì, che l'art. 4 citato, al comma 10, stabilisce che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013;
Considerato, inoltre, che l'art. 4 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79 stabilisce anche per l'anno 2012 una riduzione per la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un importo pari a euro 30.010.352;
Vista la Circ. n. 5746 del 21 febbraio 2012, recante le prime disposizioni in attuazione della legge n. 183/2011, con la quale, ai fini di una corretta pianificazione territoriale dei nuovi reclutamenti del personale volontario, è stata avviata una ricognizione riguardante sia la consistenza numerica del personale già iscritto ed effettivamente operativo, sia di quello in attesa del corso di formazione iniziale, nonché le domande in corso di istruttoria alla data del 31 dicembre 2011;
Considerato quanto risultante dalla predetta ricognizione relativamente alle esigenze operative di nuovi reclutamenti da parte dei Comandi provinciali VVF;
Vista la disposizione transitoria del richiamato art. 4, comma 13, per la quale, in prima applicazione, deve essere data precedenza al personale già iscritto negli elenchi e, in via subordinata, a coloro che hanno presentato domanda entro il 31/12/2011 e non sono ancora stati iscritti negli elenchi;
Ritenuto che l'operatività dei distaccamenti volontari costituisca specifica e prioritaria esigenza ai fini del piano triennale di cui all'art. 4, comma 13, da garantirsi attraverso processi di reclutamento e formazione del personale volontario idonei ad assicurare, previa verifica di una piena ed incondizionata disponibilità alla specifica prestazione del servizio, l'invarianza degli standard delle prestazioni delle strutture volontarie;
Ritenuto, altresì, che, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, al fine di incrementare il numero del personale effettivamente operativo a disposizione delle strutture, le ulteriori esigenze dei Comandi Provinciali dovranno essere soddisfatte valorizzando in primo luogo la formazione del personale volontario già iscritto negli elenchi o che abbia presentato domanda entro il 31 dicembre 2011, e secondariamente aprendo - per i posti non coperti - nuove procedure di iscrizione;
Visto il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
Visto il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel triennio 2012-2014 il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda del personale volontario è stabilito, per ciascuna sede, nella misura risultante dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
In prima applicazione del piano triennale di reclutamento, per garantire il funzionamento dei distaccamenti volontari deve essere data priorità, a concorrenza della quota stabilita in ciascuna provincia così come risulta dall'allegato A, ai corsi di formazione iniziale del personale volontario, già iscritto o che abbia presentato domanda entro il 31 dicembre 2011 e venga regolarmente iscritto nei quadri volontari, il quale dichiari espressa e incondizionata disponibilità a prestare servizio in uno dei distaccamenti volontari della provincia medesima almeno per tutto il triennio 2012-2014 e che risulti residente nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario prescelto. In mancanza di volontari residenti, il Comandante Provinciale VVF valuterà la disponibilità del personale volontario sulla base della effettiva possibilità di impiego nei servizi istituzionali del distaccamento prescelto.
Art. 3
La quota restante dei nuovi reclutamenti stabiliti nell'allegato A, viene coperta, in prima applicazione, dando precedenza ai corsi di formazione iniziale del personale già iscritto o che abbia presentato domanda entro il 31 dicembre 2011 e venga regolarmente iscritto nei quadri volontari.
Art. 4
I posti che risultano non coperti con le procedure di cui agli artt. 2 e 3, vengono conferiti mediante il reclutamento di personale volontario che abbia presentato domanda dopo il 31/12/2011, dando precedenza al personale destinato ai distaccamenti volontari secondo quanto previsto all'art. 2.
Art. 5
I corsi di formazione iniziale possono essere effettuati anche impiegando specifiche professionalità volontarie a supporto del personale formatore permanente compresi gli ex istruttori permanenti cessati dal servizio e iscritti nei quadri volontari, fermo restando l'esame finale davanti alla Commissione costituita dal Comandante Provinciale VVF.
Art. 6
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Controllo.
Allegato A al Provvedimento 10 agosto 2012
Regione
Comando
Limite massimo triennale
ABRUZZO
CHETI
240
L'AQUILA+DIR
280
PESCARA
227
TERAMO
200
BASILICATA
MATERA
235
POTENZA+DIR
257
CALABRIA
CATANZARO+DIR
257
COSENZA
306
CROTONE
200
REGGIO CALABRIA
280
VIBO VALENTIA
257
CAMPANIA
AVELLINO
202
BENEVENTO
211
CASERTA
200
NAPOLI+DIR
400
SALERNO
200
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA+DIR
513
FERRARA
257
FORLÌ-CESENA
280
MODENA
261
PARMA
240
PIACENZA
240
RAVENNA
240
REGGIO EMILIA
253
RIMIMI
240
FRIULI
GORIZIA
200
PORDENONE
240
TRIESTE+DIR
200
UDINE
344
LAZIO
PROSINONE
240
LATINA
169
RIETI
257
ROMA+DIR+UFF.CEN.
669
VITERBO
200
LIGURIA
GENOVA+DIR
400
IMPERIA
159
LA SPEZIA
240
SAVONA
257
LOMBARDIA
BERGAMO
298
BRESCIA
360
COMO
213
CREMONA
240
LECCO
119
LODI
117
MANTOVA
257
MILANO+DIR
533
PAVIA
159
SONDRIO
212
VARESE
257
MARCHE
ANCONA+DIR
200
ASCOLI PICENO
133
MACERATA
240
PESARO URBINO
200
MOLISE
CAMPOBASSO+DIR
240
ISERNIA
159
PIEMONTE
ALESSANDRIA
257
ASTI
188
BIELLA
116
CUNEO
333
NOVARA
240
TORINO+DIR
665
VERBANIA
163
VERCELLI
289
PUGLIA
BARI+DIR
440
BRINDISI
206
FOGGIA
280
LECCE
269
TARANTO
257
SARDEGNA
CAGLIARI+DIR
440
NUORO
200
ORISTANO
257
SASSARI
257
SICILIA
AGRIGENTO
181
CALTANISSETTA
119
CATANIA
311
ENNA
240
MESSINA
269
PALERMO+DIR
204
RAGUSA
83
SIRACUSA
195
TRAPANI
127
TOSCANA
AREZZO
257
FIRENZE+DIR
457
GROSSETO
269
LIVORNO
257
LUCCA
171
MASSA-CARRARA
200
PISA
298
PISTOIA
170
PRATO
140
SIENA
200
UMBRIA
PERUGIA+DIR
269
TERNI
200
VENETO
BELLUNO
276
PADOVA+DIR
240
ROVIGO
200
TREVISO
257
VENEZIA
403
VERONA
203
VICENZA
260
Totali
25306
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 8
D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76
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