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martedì 11 dicembre 2018

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (GU n.98 del 11-12-2018)

 MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO

Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  conferimento  di
  ottanta posti di commissario della carriera  dei  funzionari  della
  Polizia di Stato.

(GU n.98 del 11-12-2018)



                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della  pubblica  sicurezza»,  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante  «Norme  di  attuazione
dello Statuto speciale della Regione Trentino‑Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
    Vista  la  legge  1°  aprile   1981,   n.   121,   e   successive
modificazioni, recante  il  «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e successive modificazioni;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»;
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre  1987,  n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la  riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il  Centro  studi  di
Fermo;
    Vista  la  legge  1°  febbraio  1989,   n.   53,   e   successive
modificazioni, recante «Modifiche alle norme  sullo  stato  giuridico
degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e  finanzieri
del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria  e  al  Corpo  forestale
dello  Stato»  e,   in   particolare,   l'art.   26,   e   successive
modificazioni, concernente le qualita' morali e di  condotta  di  cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi  per  l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni;
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
    Visto l'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione  e  di  controllo»,  e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e successive modificazioni, ed, in particolare,  l'art.  3,  nel
quale e' previsto che l'accesso alla qualifica di commissario avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della  classe
del corso di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza»,  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale», e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009,  e  successive
modificazioni, recante  l'equiparazione  tra  diplomi  di  laurea  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la
partecipazione ai pubblici concorsi;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare  l'art.  8,  e  successive   modificazioni,   concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da   parte   delle   pubbliche   amministrazioni»,    e    successive
modificazioni;
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e  successive  modificazioni,
e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e  successive  modificazioni,
per il quale il positivo superamento dello stage  presso  gli  uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono  individuate  le  classi  di  laurea
idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2», e successive modificazioni;
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia», e successive modificazioni;
    Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni, che esclude limiti  di  eta'  nei  concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni, salve  le  deroghe  dettate  da
regolamenti delle singole amministrazioni;
    Visto l'art. 3 del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, che esplicita tali  deroghe  per
le categorie di possibili candidati,  tra  cui  non  figurano  quelli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che  partecipino,  nella
fase transitoria, alla presente procedura concorsuale;
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di Stato»;
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare l'art. 15,  comma
1, lettera a), che modifica l'art. 3, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 95/2017;
    Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione  del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura,  ai
sensi dell'art. 2  del  citato  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018;
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di ottanta commissari da  immettere
nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di ottanta  posti  di  commissario  della  carriera  dei
funzionari della Polizia di Stato, aperto ai  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3.

                               Art. 2


       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati


    1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art.  1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati:
      A) venti posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116  e  l'art.  9,
decreto-legge 1° gennaio 2010, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
      B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale;
      C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che  siano  in
possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4,  terzo
comma, n. 4) del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni;
      D) quattro posti, ai sensi dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo.
    2. I posti oggetto delle riserve elencate nel  comma  precedente,
qualora non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito  agli
altri candidati idonei non vincitori.

                               Art. 3


          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione


    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      d) di aver compiuto il 18º anno di eta' e non aver compiuto  il
30° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a  un  massimo
di tre anni, in relazione all'effettivo  servizio  militare  prestato
dai candidati. Si prescinde dal  limite  di  eta'  per  il  personale
appartenente alla Polizia di Stato. Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni;
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno 30  giugno  2003,
n. 198 e nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207;
      f) aver conseguito  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una  delle
seguenti classi:
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77);
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S).
    Nel caso di diploma di  laurea,  rilasciato  da  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e  2),  ai  sensi  del  decreto
interministeriale 9 luglio 2009.
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione del titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso  che  puo'
essere conseguito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della
prima prova d'esame, o se sara' disposta,  della  prova  preselettiva
che la precedera'. I requisiti devono essere mantenuti, ad  eccezione
di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione,  sino  al
termine della procedura concorsuale.
    3. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  nonche'  coloro  che  sono  sospesi  cautelarmente  dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  coloro  che  abbiano  riportato
condanna a pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  siano  stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.

                               Art. 4


          Domanda di partecipazione - modalita' telematica


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami»- utilizzando esclusivamente la procedura
informatica                 disponibile                 all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona   «Concorso   pubblico»).   A    quest'ultima    procedura
informatica, il  candidato  potra'  accedere  unicamente  tramite  il
Sistema pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le  relative
credenziali (username e password), che  dovra'  previamente  ottenere
rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati   presso
l'Agenzia per l'Italia  Digitale  (A.G.I.D.),  come  da  informazioni
presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata.
    3. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati.
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
      a) il cognome ed il nome;
      b) il luogo e la data di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso;
      e) il possesso della cittadinanza italiana;
      f) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2,
primo comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il  candidato
in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art.  4,  terzo
comma, n. 4) del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, dovra' specificare la lingua, italiana o  tedesca,  che
preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva  e  le  prove
d'esame;
      g) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2,
primo comma lettere A), B), D) del presente bando;
      h) il titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  conseguito  o  da  conseguire,  entro   la   prima   prova
concorsuale,    anche    se    preselettiva,    con     l'indicazione
dell'Universita', o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha
rilasciato,  della  data  di  conseguimento  e  di  tutte  le   altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
      i) se iscritto nelle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      j) eventuali condanne penali a proprio carico, anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  positivo,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
      k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelarmente dal servizio  a  norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3;
      l) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore;
      m) la  lingua,  a  scelta  tra  inglese,  francese,  tedesco  e
spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della  conoscenza
della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
      n) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della  Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni,  in   quanto
compatibili con i requisiti previsti per l'accesso  nei  ruoli  della
Polizia di Stato nonche' all'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013;
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione.
    6. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con
apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
    dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal  fine
copia di un proprio documento d'identita' valido.
    7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 5


                      Commissione esaminatrice


    1. La commissione esaminatrice del concorso  viene  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure  da  un  prefetto,  anche  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta:
      a) due funzionari di Polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente;
      b) due professori o ricercatori universitari esperti in  una  o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la  commissione  esaminatrice,  sara'  integrata  da  un
esperto nelle lingue  straniere  e  da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice,  salva  motivata  impossibilita',  e'  riservato   alle
donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
    4. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari.
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

                               Art. 6


                  Fasi di svolgimento del concorso


    1. Nel caso si debba svolgere la  prova  preselettiva,  stabilita
dall'art. 7 del presente bando,  il  concorso  si  articolera'  nelle
seguenti fasi:
      prova preselettiva;
      accertamento dell'efficienza fisica;
      accertamenti psico-fisici;
      accertamento attitudinale;
      prove scritte;
      valutazione dei titoli dei candidati;
      prova orale.
    2. Se la prova preselettiva non sara' disposta,  il  concorso  si
articolera' nelle seguenti fasi:
      accertamento dell'efficienza fisica;
      accertamenti psico-fisici;
      accertamento attitudinale;
      prove scritte;
      valutazione dei titoli dei candidati;
      prova orale.
    3.  In  relazione  al  numero  dei   candidati   o   per   motivi
organizzativi,  l'Amministrazione  puo'   procedere   alla   verifica
dell'efficienza  fisica  ed   agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali anche dopo la prova scritta o  prima  o  dopo  la  prova
orale  e  comunque  nell'ordine   ritenuto   piu'   funzionale   allo
svolgimento della procedura concorsuale.
    4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti  indicati  ai  precedenti  primo  e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
    5. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

                               Art. 7


           Eventuale prova preselettiva e relativo diario


    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva,  volta  a  selezionare  i  candidati  da  ammettere  ai
successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali.
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,
diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo.
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art.  9  del  decreto  del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza  del
17 luglio 2018.
    4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento  della  prova
preselettiva    saranno    pubblicati    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it il giorno 11 gennaio 2019.
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
    6. La banca dati dei 5000 quesiti,  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 8


            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva


    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base  al  diario  pubblicato  sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
    2. Il questionario conterra' quaranta quesiti per ciascuna  delle
discipline indicate nell'art.  7,  comma  2  del  presente  bando.  I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo  massimo
complessivo  stabilito  dalla  commissione  esaminatrice,  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati.
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice.

                               Art. 9


            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva


    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati.
    3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa  alla  prova  preselettiva  di   ciascun   candidato   sara'
visionabile    nell'area    personale     riservata     all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
    4. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti.

                               Art. 10


            Convocazioni alla prova di efficienza fisica


    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva   sara'   convocato,    al    successivo    accertamento
dell'efficienza fisica, un numero di candidati pari a dieci volte  il
numero dei posti  messi  a  concorso,  nonche',  in  soprannumero,  i
candidati che hanno riportato  un  punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.
    2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti  i
candidati saranno convocati,  salvo  quanto  stabilito  dall'art.  6,
comma 3 del presente bando, al previsto accertamento  dell'efficienza
fisica  secondo  le  modalita'  pubblicate  sul  sito   istituzionale
www.poliziadistato.it
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario dell'accertamento dell'efficienza fisica  saranno  pubblicati,
almeno   quindici    giorni    prima,    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it

                               Art. 11


            Svolgimento della prova di efficienza fisica


    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di  coordinatore  o  di
direttore tecnico del settore sportivo.
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza.
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica  i  candidati  convocati  saranno  sottoposti  agli   esercizi
ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
     

=====================================================================
|       Prova       |   Uomini  |  Donne  |          Note           |
+===================+===========+=========+=========================+
|                   |           |  Tempo  |                         |
|                   | Tempo max | max 4'  |                         |
|   Corsa 1000 m    |  3' 55"   |   55"   |            -            |
+-------------------+-----------+---------+-------------------------+
|   Salto in alto   |   1,20 m  |  1,00 m |     Max 3 tentativi     |
+-------------------+-----------+---------+-------------------------+
| Sollevamento alla |           |         |                         |
|      sbarra       |    n. 5   |   n. 2  |  Continuativi (Max 2')  |
+-------------------+-----------+---------+-------------------------+

    4. Il mancato superamento, anche di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici, determinera'  l'esclusione  dal  concorso  per  inidoneita',
disposta con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza.
    5. Le «Disposizioni relative  allo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica» sono  pubblicate  sul  sito  www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.
    6. Il giorno di presentazione alle suddette prove  di  efficienza
fisica,  tutti  i  candidati  dovranno  essere   muniti   di   idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento  valido  e
dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal  concorso,  un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982
e  successive  modifiche,  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana,  o,  comunque,  a  strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per  la  suddetta  prova  di  efficienza  fisica,
saranno esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di  coloro  che,
per gravi e documentati motivi, siano stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 12


             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici


    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza
fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura
di una commissione, nominata con decreto del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
      a) un primo dirigente medico che la presiede;
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente.
    2. A tal  fine,  i  candidati  saranno  sottoposti  ad  un  esame
clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti  strumentali  e
di laboratorio, secondo le modalita' indicate nelle «Disposizioni per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici»  da  pubblicare  sul  sito
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.
    3. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire un valido documento di  riconoscimento
e, a pena dell'esclusione dal concorso,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione:
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  e  dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale;
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale:
        1) esame emocromocitometrico con formula;
        2) esame chimico e microscopico delle urine;
        3) creatininemia;
        4) gamma GT;
        5) glicemia;
        6) GOT (AST);
        7) GPT (ALT);
        8) HbsAg;
        9) Anti HbsAg;
        10) Anti Hbc;
        11) Anti HCV;
        12) Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
    4. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
    5. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza.
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 13


             Svolgimento degli accertamenti attitudinali


    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali  da  parte  di  una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore che la presiede;
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore.
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'Interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza.
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale.
    5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza.
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti  attitudinali»  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.

                               Art. 14


          Convocazione alle prove scritte e relativo diario


    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza
fisica e agli accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  previsti,
saranno convocati alle  prove  scritte,  come  da  diario  che  sara'
pubblicato  sul  istituzionale  www.poliziadistato.it  il  giorno  15
aprile 2019. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

                               Art. 15


                            Prove d'esame


    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
prova orale.
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
      a. diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
      b. diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale.
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non  procede
alla valutazione dell'altro.
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto  della
navigazione;   ordinamento   dell'amministrazione   della    pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione
europea e di diritto internazionale.  Il  colloquio  comprende  anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta  dal
candidato  tra  quelle   indicate   nel   presente   bando,   nonche'
dell'informatica.
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della  conoscenza
dell'informatica e' diretto a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio.
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno 18/30.

                               Art. 16


                   Svolgimento delle prove scritte


    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo, il giorno precedente  a  quello  fissato  per  la
prima prova scritta.
    2.  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza.
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti.
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime.

                               Art. 17


                          Titoli valutabili


    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2;
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2;
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3;
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1;
      B) titoli professionali, fino a punti 19:
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati
potranno utilizzare un'apposita funzionalita' presente  all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it oppure trasmettere i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la
commissione esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi  punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

                               Art. 18


                    Svolgimento della prova orale


    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato.
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova.
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 19


                     Presentazione dei documenti


    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali saranno
invitati  a  far  pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  dall'avviso  che  riceveranno  in  tal
senso, i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A tal fine  i  candidati  potranno  utilizzare  un'apposita
funzionalita'                 presente                  all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it oppure trasmettere i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 20


     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori


    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli.
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
terranno conto delle riserve  dei  posti  previste  dall'art.  2  del
presente bando, nonche'  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni.
    3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del  Capo
della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza,  sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego.
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti.

                               Art. 21


Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari


    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui  agli  articoli  4  del
decreto  legislativo  5  ottobre   2000,   n.   334,   e   successive
modificazioni,  e  2,  comma  1,  lettera  cc),  del  citato  decreto
legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di  cui  all'art.
4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n.  334/2000,  e
successive modificazioni, come  da  ultimo  modificato  dall'art.  6,
comma 1, lettera  d),  n.  3),  del  citato  decreto  legislativo  n.
126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma  1,
lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e  successive
modificazioni.

                               Art. 22


                   Trattamento dei dati personali


    1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  mediante  una
banca  dati  automatizzata  presso  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali.
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
    3. Si applicano in proposito, anche ai  fini  dell'esercizio  dei
diritti  riservati  agli  interessati  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le
previsioni di cui al citato decreto  legislativo  n.  196/2003,  come
modificato dal citato decreto legislativo n. 101/2018.
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 23


                     Provvedimenti di autotutela


    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 24


                          Avvertenze finali


    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
datadella pubblicazione del presente provvedimento.

      Roma, 10 dicembre 2018


                                     Il Capo della Polizia           
                          Direttore generale della pubblica sicurezza
                                           Gabrielli                 

                                                           Allegato 1


              Parte di provvedimento in formato grafico



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