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Ministero dell'interno
Circ. 16-3-2005 n. 559/A/1/757.M.16.28/1612 Competenze delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. |
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
Circ. 16 marzo 2005, n. 559/A/1/757.M.16.28/1612
Competenze delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.
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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ai | Sigg. Direttori interregionali |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Questori della Repubblica |
Loro sedi | |
Al | Sig. Dirigente l'Ufficio presidenziale della Polizia |
di Stato presso la Sovrintendenza centrale Servizi | |
di sicurezza della Presidenza della Repubblica | |
Roma | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ispettorato di pubblica |
sicurezza presso il Vaticano | |
Roma | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ispettorato di pubblica |
sicurezza presso il Senato della Repubblica | |
Roma | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ispettorato di pubblica |
sicurezza presso la Camera dei Deputati | |
Roma | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ispettorato di pubblica |
sicurezza presso la Presidenza del Consiglio | |
dei Ministri - Palazzo Chigi | |
Roma | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ispettorato di pubblica |
sicurezza del "Palazzo del Viminale" | |
Sede | |
Al | Sig. Dirigente dell'Ufficio speciale di pubblica |
sicurezza presso la Regione Siciliana | |
Palermo | |
Ai | Sigg. Dirigenti i Compartimenti di Polizia stradale |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia |
postale e delle comunicazioni | |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Reparti mobili della Polizia |
di Stato | |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Gabinetti interregionali |
di Polizia scientifica | |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Reparti di volo |
della Polizia di Stato | |
Loro sedi | |
Al | Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori |
della Polizia di Stato | |
La Spezia | |
Al | Sig. Direttore del Centro elettronico nazionale |
della Polizia di Stato | |
Napoli | |
Ai | Sigg. Dirigenti dei Reparti di prevenzione |
del crimine | |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione, di |
perfezionamento e centri di addestramento | |
della Polizia di Stato | |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni |
Loro sedi | |
Ai | Sigg. Direttori degli autocentri della Polizia |
di Stato | |
Loro sedi | |
Al | Sig. Direttore dello stabilimento e centro |
di raccolta armi | |
Senigallia | |
Ai | Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali |
ed interregionali V.E.C.A. | |
Loro sedi | |
e, p.c.: Ai | Sigg.ri Prefetti della Repubblica |
Loro Sedi | |
Ai | Sigg. Commissari del Governo |
di Trento e Bolzano |
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Premessa
La
necessità di un'azione amministrativa e di gestione della Polizia di
Stato il più possibile spedita, flessibile ed aderente alle esigenze
organizzative e funzionali dell'Amministrazione, rende opportuno portare
a compimento il decentramento amministrativo - già avviato con la
circolare n. 557/208.000 del 4 settembre 2002 - mediante la devoluzione alle Direzioni interregionalidi alcune competenze relative ai settori:
- Affari generali, con riferimento ai provvedimenti di impiego di personale e mezzi per esigenze temporanee;
- Risorse umane, relativamente al trasferimento di personale per incompatibilità ambientale, all'assegnazione temporanea ex art. 7 del D.P.R. n. 254 del 1999 ed alla riammissione in servizio;
- Servizio sanitario, per disciplinare l'autorizzazione all'assenza, sia programmabile che non prevedibile, del personale medico e paramedico.
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1) Affari generali: Direttive e competenze in materia di adozione di provvedimenti temporanei.
Finalità
È necessario stabilire i criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia di impiego di personale, mezzi e beni per esigenze di servizio temporanee
e chiarire i compiti che in materia sono stati assegnati alle Direzioni
interregionali. Infatti, l'art. 5 del decreto 10 settembre 2001
prevede, tra l'altro, il «concorso alla pianificazione generale in
materia di dislocazione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e
dei relativi servizi tecnici e di assegnazione e distribuzione del
personale, anche per esigenze temporanee; adozione di provvedimenti temporanei
al fine di fronteggiare eventuali esigenze emergenti connesse a
situazioni organizzative e funzionali, di intesa con gli uffici centrali
competenti».
Per il settore logistico la stessa
norma prevede la «formulazione di proposte in attuazione dei piani di
ripartizione e di assegnazione di beni e mezzi materiali, apparati e
servizi. Adozione di provvedimenti urgential fine di fronteggiare eventuali esigenze emergenti nei settori di competenza».
Oggetto della disciplina
La
necessità di raccordare gli interventi dei competenti Uffici centrali e
delle Direzioni interregionali si presenta nelle fasi di attuazione
delle pianificazioni generali per esigenze temporanee (rinforzi estivi ed invernali, grandi eventi), in occasione di impiego per esigenze temporanee di carattere specialistico (impiego di unità appartenenti alle Squadre mobili, alle Digos ecc.) ovvero di carattere generale.
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a) Attuazione di pianificazioni generali per esigenze temporanee.
Rinforzi estivi ed invernali
Nell'ambito
delle pianificazioni generali interforze ed in base alle priorità
individuate dalla Direzione centrale per gli affari generali della
Polizia di Stato sentiti gli Uffici dipartimentali interessati, le
Direzioni interregionali concorrono alla valutazione delle
disponibilità di risorse umane e strumentali esistenti sul territorio,
delle possibili utilizzazioni in relazione ai carichi di lavoro, delle
specifiche necessità contingenti e delle problematiche logistiche e
finanziarie.Nella fase successiva procederanno all'attuazione
della pianificazione disposta dalla Direzione centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato, d'intesa con la Direzione centrale per
le risorse umane e le altre interessate, attraverso l'adozione dei
provvedimenti tesi alla migliore utilizzazione delle risorse presenti
nell'area, tenuto conto delle direttive che verranno impartite di volta
in volta e delle esigenze prioritarie.
L'onere finanziario è a cura della Direzione centrale per le risorse umane.
- Funzionamento strutture ricreative ed assistenziali
Per
il funzionamento delle strutture ricreative ed assistenziali,
soprattutto in alcuni periodi dell'anno si ritiene opportuno assicurare
agli uffici periferici che le gestiscono il necessario sostegno e
contributo.
Ove gli uffici di gestione non fossero
in grado di far fronte in proprio a tutte le esigenze connesse a tali
attività, le Direzioni interregionali adotteranno i provvedimenti
necessari ad assicurare il possibile concorso di altri enti.
La
Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato avrà
cura di fornire le eventuali direttive e procedere, se necessario,
all'attività di raccordo tra aree geografiche e comparti funzionali.
L'onere
finanziario è a carico della Direzione centrale per gli affari generali
della Polizia di Stato, d'intesa con la Direzione centrale per le
risorse umane; quest'ultima provvederà all'adozione dei provvedimenti
relativi a movimenti tra Uffici situati in differenti aree di
competenza.
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b) Impiego per esigenze temporanee di carattere specialistico o settoriale.
Procedura
Per le esigenze temporanee connesse a specifiche necessità operative,
gli uffici periferici continueranno ad inoltrare le richieste di
personale e mezzi alle articolazioni centrali competenti, che
procederanno all'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari con
l'impiego delle risorse gerarchicamente e funzionalmente dipendenti,
assumendone l'onere finanziario ed organizzativo.
Si
fa riferimento, in particolare, alla Direzione centrale della Polizia
di prevenzione per le DIGOS, al Servizio centrale operativo per le
Squadre mobili, al Servizio Polizia scientifica per le attività
specialistiche di settore, alle Direzioni centrali per le specialità e
dell'immigrazione e frontiera per le specialità e gli uffici
immigrazione, alla Direzione centrale per gli Istituti di istruzione per
le Scuole.
Resta di competenza esclusiva
dell'Ufficio ordine pubblico l'impiego dei Reparti mobili, dei Reparti
volo e di unità cinofile, artificieri, tiratori scelti e unità a
cavallo, per le esigenze di ordine pubblico.
Analogamente, resta di competenza del Servizio controllo del territorio l'impiego dei Reparti prevenzione crimine.
Per
consentire alle Direzioni interregionali di disporre sempre del quadro
conoscitivo necessario, le richieste ed i provvedimenti adottati
dovranno comunque essere loro inviati per conoscenza.
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c) Impiego per esigenze temporanee di carattere generale.
Procedura
Per le esigenze emergenti connesse a situazioni organizzative e funzionali di carattere generale,
ferme restando le competenze delle Autorità provinciali di pubblica
sicurezza in materia di rinforzi, i dirigenti degli Uffici devono
inoltrare le richieste alle Direzioni interregionali.
Queste ultime adotteranno i provvedimenti di competenza d'intesa
con la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di
Stato che avrà cura di interessare gli Uffici centrali competenti.
La Direzione centrale per le risorse umane adotterà i provvedimenti concernenti le diverse aree di competenza.
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2)
Risorse umane: Disposizioni in materia di trasferimento del personale
per incompatibilità ambientale, assegnazione temporanea e riammissione
in servizio.
Finalità
È
necessario fornire ulteriori disposizioni in ordine agli istituti del
trasferimento per incompatibilità ambientale, dell'assegnazione
temporanea e della riammissione in servizio, a completamento del
decentramento di competenze già avviato con la citata circolare n.
557/208.000 del 4 settembre 2002.
Oggetto della disciplina
Si disciplinano i procedimenti relativi al trasferimento per incompatibilità ambientale, all'assegnazione temporanea ex art. 7 del D.P.R. n. 254 del 1999 ed alla riammissione in servizio.
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a) Trasferimento per incompatibilità ambientale.
Relativamente
ai trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di cui all'art. 55, quarto
comma del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, tenuto conto che finalità precipua è quella di ripristinare il corretto funzionamento dell'ufficio-
e fermo restando quanto già disposto in materia - le Direzioni
interregionali, al fine di esercitare le specifiche competenze, vorranno
esaminarele seguenti circostanze:
- le situazioni di inopportunità
dell'ulteriore permanenza del dipendente in un determinato ufficio o
reparto, qualora occorre tutelarne l'integrità e l'incolumità personale,
sia per eventi collegati all'attività esercitata, sia per ragioni
legate ad avvenimenti originati o aventi, comunque, ripercussioni sulla
sua sfera personale;
- il prestigio, il decoro e la funzionalità degli uffici,
in tutti i casi in cui l'ulteriore permanenza del dipendente, a causa
di taluni comportamenti comprovati, faccia venir meno quel necessario
rapporto fiduciario di cui ogni appartenente alla Polizia di Stato deve
godere nell'ambiente in cui opera, anche a prescindere dal collegamento
con procedimenti o provvedimenti disciplinari eventualmente in corso o
adottati nei suoi confronti.
Le Direzioni
interregionali esprimeranno valutazioni, nell'ambito dell'attività
consultiva loro demandata, anche relativamente alla collocazione del
dipendente presso un ufficio della stessa sede o in altra sede del
territorio interregionale, ovvero fuori dal territorio ricadente nella
propria competenza.
Onde garantire immediatezza di
trattazione, la proposta di trasferimento connessa con l'avvio di
procedimento penale sarà senza indugio inviata agli uffici centrali
competenti, per consentire l'eventuale inizio del procedimento.
A
tale ultimo proposito si ricorda che l'obbligo di comunicare l'avvio
del procedimento ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale è
destinato a produrre effetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rimane proprio degli uffici centrali, che sono i titolari della relativa potestà discrezionale.
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b) Assegnazione temporanea - Art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
Le
esigenze personali o familiari che determinano la necessità per
l'interessato di richiedere il suddetto beneficio, debbono essere
caratterizzate dal requisito della temporaneità,
poiché l'istituto in questione costituisce uno strumento di carattere
eccezionale, destinato a far fronte ad una grave esigenza prospettata
dal richiedente, nell'arco temporale concesso.
Si precisa che per "gravissimi motivi" devono intendersi tutte quelle situazioni personali che richiedano la necessità dell'interessato di assolvere a particolari ed eccezionali impegni di carattere personale, comunque conciliabili con l'espletamento dell'attività lavorativa nella sede richiesta; per "gravissimi motivi familiari" devono intendersi tutti quei casi in cui venga richiesta la presenza del dipendente in un'altra sede per prestare assistenza a stretti congiunti,
anche non conviventi, per gravi malattie che comportino pericolo di
vita, invalidità temporanee o diminuzioni delle funzioni primarie,
sempreché sia inequivocabilmente documentato che non esistano altri
familiari in grado di prestare assistenza.
Le esigenze all'origine delle richieste devono essere caratterizzate dalla attualità e dalla durata limitata nel tempo, quindi non si potranno valutare favorevolmente le situazioni ormai consolidate (handicap permanenti, ricongiungimento familiare al coniuge e/o ai figli o genitori etc.) che per la loro natura non sono quindi risolvibili con una assegnazione temporanea.
Premesso
quanto sopra non si può peraltro sottacere che, alla luce dello stesso
disposto normativo, costituisce un elemento incontestabile, per
eventuali motivati provvedimenti di rigetto o di differimento
dell'istanza, la oggettiva impossibilità degli Uffici di garantire la
regolare funzionalità dei servizi istituzionali.
A tal proposito non
potranno essere eccepite esigenze di servizio riconducibili a generiche
carenze di organico od ogni altro generico motivo ostativo alla concessione di quanto richiesto dai dipendenti.
In
merito alla fase istruttoria del procedimento di concessione del
beneficio in esame, va preliminarmente precisato che tutti gli uffici
coinvolti nel procedimento dovranno agire con la massima tempestività al
fine di non vanificare - con eccessivi appesantimenti burocratici - il
soddisfacimento della richiesta.
Procedura
Gli
uffici d'appartenenza dovranno trasmettere, entro una settimana dalla
presentazione della richiesta presso l'ufficio ove il dipendente presta
servizio, alla competente Direzione interregionale per il previsto
parere e, per conoscenza, alla Direzione centrale per le risorse umane,
le istanze complete di:
- richiesta di un periodo di assegnazione temporanea che deve essere:
a.
motivata in maniera puntuale precisando l'apporto che l'interessato
deve fornire in ordine alle effettive, concrete ed attuali necessità;
b.
temporalmente definita, contenente l'indicazione dell'impossibilità di
provvedere altrimenti, in relazione all'esigenza sorta;
- documentazione essenziale, atta ad evidenziare la gravità della situazione.
Laddove
si tratti di problemi di salute è pertanto opportuno l'inoltro di una
sintetica dichiarazione sanitaria, rilasciata da una struttura pubblica o
da un medico specialista, che evidenzi i presupposti di gravità
prescritti dalla norma che possano giustificare la concessione del
beneficio richiesto, evitando l'inutile invio di copiose cartelle
cliniche, radiografie, supporti magnetici, ecc. che spesso determinano
soltanto un ritardo nella trasmissione degli atti, per l'impossibilità
di procedere alla stessa con mezzi di spedizione celere;
-
autocertificazione in ordine alla situazione anagrafica del nucleo
familiare "in loco" e nelle province limitrofe della persona da
assistere, motivando, qualora siano presenti altri congiunti ed affini,
l'assoluta impossibilità per gli stessi di fornire un fattivo ed
esclusivo contributo che non può fare riferimento esclusivamente alla
loro attività di lavoro;
- indicazioni
dell'Ufficio di appartenenza che evidenzino il numero dei dipendenti già
collocati in assegnazione temporanea presso altre sedi o in missione
anche ad altro titolo, eventuali assegnazioni di personale effettuate
contemporaneamente nonché la segnalazione di concrete ed attuali
esigenze di servizio.
L'Ufficio o Reparto di appartenenza dovrà inoltrare le istanze solo dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti sopra citati, fornendo in merito una propria valutazione.
Sarà
cura delle Direzioni interregionali territorialmente competenti
svolgere una attività ricognitiva sui presupposti che legittimano la
richiesta del dipendente sulla base della documentazione prodotta a
supporto della stessa. Laddove se ne ravvisi la necessità le predette
Direzioni interregionali potranno richiedere una integrazione di
istruttoria del procedimento o l'inoltro di ulteriore documentazione.
Entro
la settimana successiva alla ricezione le predette Direzioni
interregionali provvederanno a trasmettere l'intera documentazione ai
Servizi della Direzione centrale per le risorse umane, esprimendo in
merito un proprio parere di competenza, sia sulle motivazioni che sulle
ripercussioni sull'attività istituzionale dell'Ufficio.
Per l'invio del carteggio si dovrà dare la precedenza a mezzi di comunicazione celeri (es. comunicazioni via fax).
Competenti
ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego di
assegnazione temporanea sono i Servizi della Direzione centrale per le
risorse umanepreordinati alla gestione del personale in relazione al
ruolo di appartenenza. Prima dell'adozione del provvedimento negativo
occorrerà, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 15 del 2005, dare comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Il periodo massimo autorizzabile è fissato dalla norma in 60 giorni, rinnovabile. La "rinnovabilità" è certamente eccezionale
ed è legata alla circostanza che l'evento che ha originato il
provvedimento (eccezionale e temporaneo) non abbia trovato, nell'arco
temporale autorizzato, un soddisfacimento dell'esigenza che lo sottende.
Nell'ipotesi
in cui perduri l'esigenza, pertanto, sarà cura degli interessati
produrre, 10 giorni prima della scadenza del termine, ove ciò sia
consentito dalle circostanze, una richiesta di rinnovo adeguatamente
documentata che dimostri il perdurare o l'aggravarsidelle condizioni, non bastando un semplice richiamo ai motivi che hanno dato origine alle precedenti concessioni.
Le istanze di proroga dovranno essere trasmesse senza indugio, e comunque entro 48 ore
"via fax",dall'Ufficio ove il dipendente è assegnato temporaneamente, a
quello di appartenenza ed alla Direzione interregionale nel cui
territorio ha sede l'Ufficio, e per conoscenza alla Direzione centrale
per le risorse umane.
La Direzione interregionale
esprimerà, esaminata nel merito la documentazione, corredata della
valutazione dell'Ufficio di appartenenza (che verificherà anche la
possibilità di concedere al dipendente il beneficio di altri istituti
normativi quali il congedo straordinario per gravi motivi), il proprio
parere entro il termine di 7 giorni
dal ricevimento dell'istanza, trascorso il quale il competente Ufficio
centrale adotterà comunque il provvedimento finale, nel rispetto dei
termini, qualora il provvedimento abbia contenuto negativo, della
comunicazione preventiva agli istanti di cui al citato articolo 6 della legge n. 15 del 2005.
L'ufficio
di appartenenza avrà cura, nell'imminenza del termine finale, di
intraprendere contatti con la Direzione centrale al fine di acquisire
notizie utili sulla conclusione del procedimento.
Si ritiene di mettere in particolare evidenza che, data la temporaneità del provvedimento di assegnazione, alla
scadenza del beneficio concesso, il dipendente dovrà fare immediato
rientro presso la sede dell'Ufficio di appartenenza, salvo che, in casi
del tutto eccezionali ed in via di urgenza, non intervenga una
diversa disposizione degli Uffici centrali i quali, opportunamente
interessati, in relazione alla motivazione, alla distanza, agli oneri
connessi al viaggio, non ritengano di far permanere il dipendente nel
luogo di aggregazione, nelle more del perfezionamento dell'iter
procedurale di proroga, avviato secondo le modalità sopradescritte.
Qualora il dipendente abbia prodotto istanza di proroga nei termini
prescritti permarrà presso l'Ufficio d'aggregazione in attesa del
provvedimento finale.
Si rappresenta inoltre che colui che fruisce del beneficio in argomento non potrà essere impiegato oltre l'orario ordinario di servizio,
ciò al fine di consentire al medesimo di poter attendere alle esigenze
personali che hanno legittimato il provvedimento e di non far gravare
sul monte ore destinato alle prestazioni di lavoro straordinario
dell'Ufficio di appartenenza l'eventuale ulteriore impiego del
dipendente.
Alla luce di quanto sopra esposto,
appare inoltre evidente che il dipendente aggregato non debba essere
impiegato in attività che, per la loro complessità, potrebbero avere uno
sviluppo temporale superiore ai periodi concessi o addirittura
aggregato ad altri Uffici o sedi.
I riposi settimanali maturati durante il predetto periodo dovranno essere usufruiti nella località della assegnazione temporanea.
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c) Riammissione in servizio.
La
già citata direttiva del 4 settembre 2002 ha previsto la titolarità in
capo alla Direzione interregionale della potestà istruttoria, in materia
di riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 335 del 1985.
Si
ritiene di innovare sulla procedura attualmente in vigore, stabilendo
che la domanda di riammissione sia indirizzata direttamente alle
predette Direzioni, alle quali spetterà promuovere una completa e
approfondita istruttoria (che comprenderà ovviamente, come già previsto,
la possibilità di richiedere elementi agli uffici presso cui
l'interessato ha prestato servizio, nonché agli uffici nel cui
territorio lo stesso ha svolto o svolge la propria attività, al fine di
verificare la permanenza dei requisiti richiesti dalle norme per gli
appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato), sulle
risultanze della quale esse esprimeranno il proprio parere, di natura
non vincolante, sentiti i competenti organi provinciali.
Alle
direzioni Interregionali saranno trasmessi, a titolo esemplificativo, a
cura della Direzione centrale per le risorse umane, i criteri che il
Consiglio d'amministrazione e la Commissione per il personale non
direttivo della Polizia di Stato elaborano, ogni biennio, in ordine a
categorie presuntive, cui far riferimento nell'esercizio dell'attività
in materia.
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3) Servizio sanitario: Autorizzazione all'assenza del personale medico e paramedico. Procedure di raccordo in materia di impiego.
Finalità
È
necessario dare univoca ed omogenea attuazione ai compiti, affidati
all'Ufficio di coordinamento sanitario, di pianificazione delle risorse
umane con specifico riferimento alla sostituzione del personale medico e paramedico
nei casi di congedo e di malattia, nel contempo mettendo in condizione
detto ufficio di esercitare al meglio le proprie funzioni.
Oggetto della disciplina
Si
disciplinano le varie tipologie di assenze sia programmabili, e quindi
sottoposte a preventiva valutazione ed autorizzazione, sia non
prevedibili.
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a) Assenze programmabili.
Fra quelle normalmente programmabili figurano le assenze per congedo ordinario, cure termali, motivi di famiglia (D.P.R. n. 335 del 1982),
permesso di 150 ore annue per esigenze di studio e per la formazione,
la partecipazione a conferenze, concorsi, commissioni, seminari e corsi.
Sono programmabili, ma non sottoposte a preventiva valutazione discrezionale dell'Amministrazione,
le assenze relative al congedo straordinario per matrimonio, esami,
cure nei casi d'invalidità per causa di servizio, motivi di famiglia (legge n. 53 del 2000), gravi e documentate esigenze personali e familiari, parentale; all'aspettativa per astensione obbligatoria (maternità).
In materia, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 59, comma 1, del D.P.R. n. 782 del 1985 che impone, ove possibile, soprattutto per il congedo ordinario, di procedere alla programmazione ai fini di una corretta gestione del personale - anche in funzione dell'assolvimento in via continuativa dei compiti istituzionali.
Premesso
quanto sopra, occorre consentire agli Uffici di coordinamento sanitario
delle Direzioni interregionali di raccordare le esigenze delle
strutture mediche della Polizia di Stato e di predisporre le eventuali
sostituzioni, dovendosi comunque garantire l'assolvimento delle
incombenze istituzionali. A tal fine, i dirigenti degli uffici, prima
dell'adozione di qualsiasi provvedimento di competenza in materia di
assenza programmabile del personale in oggetto, devono acquisire il nulla ostadal predetto Ufficio per il coordinamento sanitario.
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b) Assenze non programmabili.
Non sono prevedibilitutte le assenze per malattia o assimilabili tra le quali, il parto prematuro (legge n. 53 del 2000), la malattia del figlio minorenne, ecc.
Nelle
situazioni emergenti e non prevedibili deve essere immediatamente
effettuata una comunicazione alla stessa Direzione interregionale
formulando, in relazione anche alla durata dell'assenza, il proprio
parere circa la necessità della sostituzione.
Al
fine di rendere più agevole il procedimento di programmazione e di
concessione, le Direzioni interregionali avranno cura di predisporre,
per ciascuna regione o area geografica funzionalmente collegata, una
generale ricognizione delle possibilità e predefinire, in linea di
massima, gli opportuni apparentamenti tra Uffici sanitari e, se
possibile, tra il personale medico e paramedico interessato.
Tale
pianificazione dovrà essere comunicata alla Direzione centrale di
sanità ed alla Direzione centrale per le risorse umane, così come
dovranno continuare ad essere comunicati i provvedimenti di sostituzione
adottati.
Nel segnalare
che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it,
si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro
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