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martedì 28 gennaio 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-1-2014 n. 800 Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 15-1-2014 n. 800
Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 gennaio 2014, n. 800 (1).
Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A seguito delle richieste formulate da alcune Strutture territoriali finalizzate a chiarire se continuino ad operare le istruzioni relative al trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti contenute nelle circolari n. 50 del 1993 e n. 65 del 1995, si precisa quanto segue.
Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla tematica in oggetto, e ribadendo quanto già impartito con circolare n. 35 del 14 marzo 2012, si conferma che i lavoratori non vedenti possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi ridotti di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 (15 anni) ed art. 9, sub art. 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (10 anni).
Si rammenta, altresì, che, ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta finestra mobile).
Ad ogni buon fine, si riepilogano in allegato i requisiti pensionistici riferiti ai lavoratori non vedenti.

Allegato 1


I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata nel FPLD e nelle Gestioni dei lavoratori autonomi, in base alla legge n. 218/1952, per i lavoratori non vedenti sono:



FPLD
Gestioni lavoratori autonomi
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
55
10
50
10
60
10
55
10











cioè per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità. Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.
I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia devono far valere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:



FPLD
Gestioni lavoratori autonomi
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
Requisiti anagrafici
Requisiti contributivi
60
15
55
15
65
15
60
15











N.B.: Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta finestra mobile).

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2
L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 9

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