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martedì 28 gennaio 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 22-1-2014 n. 37/0001262 Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 22-1-2014 n. 37/0001262
Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 22 gennaio 2014, n. 37/0001262 (1).
Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Alla
Confindustria




Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.
In proposito, si premette che l'introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all'art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all'ultimo comma, un'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.
Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all'efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. n. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003).


p. delega
Il Segretario generale
Dott. Paolo Pennesi

c.c. art. 2113
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7

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