I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 22-1-2014 n. 1284
Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Restituzione del contributo trattenuto nell’anno 2011.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 22 gennaio 2014, n. 1284 (1).
Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Restituzione del contributo trattenuto nell’anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con il messaggio 11 luglio 2013, n. 11243 sono state, tra l’altro, illustrate le modalità di restituzione del contributo di cui all’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Gazz. Uff. n. 164 del 16 luglio 2011), come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a decorrere dal 1° agosto 2011 a seguito della dichiarazione di illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2013.
L’ art. 1, comma 287 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013.
La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.
In considerazione delle citate dotazioni, si provvede a restituire nell’anno 2014 l’importo trattenuto nel periodo agosto-dicembre 2011.
In particolare:
- per le pensioni delle gestioni private la restituzione viene effettuata sulla rata di pensione in pagamento il 1° febbraio p.v.;
- per le pensioni delle gestioni pubbliche la restituzione viene effettuata sulla rata di febbraio 2014, in pagamento il 16 febbraio p.v.;
- per le pensioni delle gestioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti la restituzione viene effettuata sulla rata di pensione in pagamento il 1° febbraio 2014.
Ai fini fiscali le somme restituite vengono assoggettate alla tassazione separata.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 287
Msg. 11 luglio 2013, n. 11243
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