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lunedì 17 giugno 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 26-2-2010 n. 17383 Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 26-2-2010 n. 17383
Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.
Circ. 26 febbraio 2010, n. 17383 (1).
Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.


Alla
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Alla
Direzione generale della motorizzazione
Alle
Direzioni marittime
Alle
Capitanerie di porto
Agli
Uffici circondariali marittimi
Alle
Direzioni generali territoriali
Agli
Uffici provinciali della motorizzazione civile
  
 
Sono pervenute da parte dell'utenza e degli operatori di settore richieste finalizzate a una diversa organizzazione dell'accesso agli uffici periferici, per l'espletamento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, attualmente regolato dal comma 7 dell'articolo 42 e dagli integrativi punti 2 e 3 in allegato II del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).
La ratio delle predette norme è da individuarsi nella prevenzione del precedente fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati dalla propria sede territoriale, fenomeno che non consentiva dì distribuire efficacemente il carico di lavoro degli uffici periferici, garantendone la funzionalità. Tali norme non inficiano la facoltà dei candidati di scegliere liberamente la scuola nautica ove svolgere la propria formazione, ma ineriscono unicamente all'accesso agli esami per il conseguimento della patente nautica, sia degli allievi delle scuole nautiche, sia dei candidati cd. "privatisti".
Nella comparazione degli interessi coinvolti prevale quello pubblico sotteso alla norma regolamentare di garantire un'equilibrata gestione del carico di lavoro degli uffici, che trova altresì il suo fondamento nel principio costituzionale enunciato dall'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Confermando pertanto il principio della territorialità per l'accesso agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nelle more dell'introduzione della modalità a quesiti predeterminati (quiz) degli esami in questione, si ritiene che, alla luce delle evidenziate richieste, contemperando le esigenze dell'utenza e le finalità dettate dalla norma in questione in rapporto alle possibilità delle strutture, l'accesso agli esami per il rilascio delle patenti nautiche possa avvenire secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva provincia, oppure (come espresso nella circolare prot. n. 21408 del 22 dicembre 2008) in una provincia confinante con la suddetta, ovvero, in altra provincia ricompresa nella medesima regione della provìncia di residenza o di domicilio del candidato;
b) per quanto riguarda gli Uffici Marittimi Periferici, possono presentare istanza, e sostenere i conseguenti esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero delia Direzione Marittima con essa confinante.

 
Sono escluse ipotesi di accesso territoriale agli esami diverse da quanto sopra specificato.

 
La residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami.

 
Come si evince dall'art. 43 del codice civile, il domicilio si riferisce al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, e si ritiene che in tale ambito debba intendersi la disposizione di cui alle predette norme del D.M. n. 146/2008.
Il successivo art. 44 stabilisce l'inquadramento sia della residenza, sia del domicilio e la necessità che l'effettiva situazione sia dimostrata attraverso i relativi atti pubblici (cfr. art. 31 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile).
D.M. 29 luglio 2008, n. 146, art. 42
D.M. 29 luglio 2008, n. 146, art. 44
D.M. 29 luglio 2008, n. 146, allegato II

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