Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 26-2-2010 n. 17383 Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. |
Circ. 26 febbraio 2010, n. 17383 (1).
Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.
(1)
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici.
Alla
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Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
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Al
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Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
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Alla
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Direzione generale della motorizzazione
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Alle
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Direzioni marittime
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Alle
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Capitanerie di porto
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Agli
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Uffici circondariali marittimi
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Alle
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Direzioni generali territoriali
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Agli
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Uffici provinciali della motorizzazione civile
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Sono
pervenute da parte dell'utenza e degli operatori di settore richieste
finalizzate a una diversa organizzazione dell'accesso agli uffici
periferici, per l'espletamento degli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche, attualmente regolato dal comma 7 dell'articolo 42 e
dagli integrativi punti 2 e 3 in allegato II del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).
La
ratio delle predette norme è da individuarsi nella prevenzione del
precedente fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati dalla
propria sede territoriale, fenomeno che non consentiva dì distribuire
efficacemente il carico di lavoro degli uffici periferici, garantendone
la funzionalità. Tali norme non inficiano la facoltà dei candidati di
scegliere liberamente la scuola nautica ove svolgere la propria
formazione, ma ineriscono unicamente all'accesso agli esami per il
conseguimento della patente nautica, sia degli allievi delle scuole
nautiche, sia dei candidati cd. "privatisti".
Nella
comparazione degli interessi coinvolti prevale quello pubblico sotteso
alla norma regolamentare di garantire un'equilibrata gestione del carico
di lavoro degli uffici, che trova altresì il suo fondamento nel
principio costituzionale enunciato dall'art. 97 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Confermando pertanto il
principio della territorialità per l'accesso agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, nelle more dell'introduzione della
modalità a quesiti predeterminati (quiz) degli esami in questione, si
ritiene che, alla luce delle evidenziate richieste, contemperando le
esigenze dell'utenza e le finalità dettate dalla norma in questione in
rapporto alle possibilità delle strutture, l'accesso agli esami per il
rilascio delle patenti nautiche possa avvenire secondo le seguenti
modalità:
a) per quanto riguarda gli Uffici
provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere
i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella
rispettiva provincia, oppure (come espresso nella circolare prot. n.
21408 del 22 dicembre 2008) in una provincia confinante con la suddetta,
ovvero, in altra provincia ricompresa nella medesima regione della
provìncia di residenza o di domicilio del candidato;
b)
per quanto riguarda gli Uffici Marittimi Periferici, possono presentare
istanza, e sostenere i conseguenti esami presso ciascuna Capitaneria di
Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o
domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione
territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero delia
Direzione Marittima con essa confinante.
Sono escluse ipotesi di accesso territoriale agli esami diverse da quanto sopra specificato.
La
residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati
nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere
allegata all'istanza di ammissione agli esami.
Come
si evince dall'art. 43 del codice civile, il domicilio si riferisce al
luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari
ed interessi, e si ritiene che in tale ambito debba intendersi la
disposizione di cui alle predette norme del D.M. n. 146/2008.
Il
successivo art. 44 stabilisce l'inquadramento sia della residenza, sia
del domicilio e la necessità che l'effettiva situazione sia dimostrata
attraverso i relativi atti pubblici (cfr. art. 31 delle disposizioni di
attuazione e transitorie del codice civile).
D.M. 29 luglio 2008, n. 146, art. 42D.M. 29 luglio 2008, n. 146, art. 44
D.M. 29 luglio 2008, n. 146, allegato II
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