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lunedì 17 giugno 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 11-10-2010 n. 81360/23.18.07 Trasmissione indirizzo Autorità Centrale Rumena competente per le patenti di guida. Abrogazione circolare n. 103305/23.18.07 del 30 novembre 2009.





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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 11-10-2010 n. 81360/23.18.07
Trasmissione indirizzo Autorità Centrale Rumena competente per le patenti di guida. Abrogazione circolare n. 103305/23.18.07 del 30 novembre 2009.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 11 ottobre 2010, n. 81360/23.18.07 (1).

Trasmissione indirizzo Autorità Centrale Rumena competente per le patenti di guida. Abrogazione circolare n. 103305/23.18.07 del 30 novembre 2009.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.



Alle


Direzioni generali territoriali
 

Loro sedi




Si fa seguito alla circolare 28 dicembre 2006, n. 65177/08.05.03 con la quale, nell'imminenza dell'entrata nell'Unione Europea della Bulgaria e della Romania, si dettavano disposizioni per l'applicazione anche a questi Stati di quanto previsto dalla direttiva 91/439/CEE, e successive modifiche, in materia di patenti di guida (Allegato 1).

Con particolare riferimento alla Romania, si comunica che l'indirizzo della competente Autorità centrale a cui restituire le patenti di guida rumene, dopo la conversione in patente italiana, nonché inviare notizie relative alle emissioni di duplicati o avvenuti riconoscimenti, è il seguente:

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI

IMMATRICULARE A VEHICULELOR

Sos. Pipera nr. 49, Sector 2

014254 - BUCURESTI

Tel./Fax 004021.232.16.74

e-mail: drpciv@mira.gov.ro

web: http://www.drpciv.mira.gov.ro.

Alla medesima Autorità si dovranno rivolgere direttamente gli UMC qualora ravvedano la necessità di acquisire informazioni circa la validità o l'autenticità dei documenti di guida rumeni, così come previsto dalla sopraccitata direttiva ed in analogia con la prassi già in uso per gli altri Stati della UE.

Si raccomanda di fornire all'Autorità il proprio l'indirizzo completo, nonché eventuali numeri di fax o indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire la risposta.

In merito al problema più volte rappresentato, di richiesta di conversione, duplicato o riconoscimento di patente conseguita per esame durante il periodo di residenza in Italia, si chiarisce quanto segue.

La Dir. 2006/126/CE ha ribadito il concetto, già introdotto dalla Dir. 91/439/CEE, di "residenza normale" quale requisito, tra gli altri, per il rilascio della patente di guida, chiarendo che per "residenza normale" debba intendersi il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno. Ne consegue che residenza anagrafica e residenza normale possano non coincidere.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui un titolare di patente comunitaria ne chieda la conversione, il duplicato o il riconoscimento, presentando certificazione o autocertificazione di residenza in Italia, e non potendo escludere che il documento sia stato rilasciato da altro Stato membro durante un periodo di "residenza normale", l'ufficio debba dare corso all'istanza. Sarà eventualmente la competente Autorità estera che ha emesso il documento che, rientrandone in possesso, in quanto restituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della citata direttiva, o avendo avuto notizia di rilascio di duplicato o di avvenuto riconoscimento in Italia, potrà effettuare tutti gli ulteriori eventuali accertamenti, nonché adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Nell'ottica di agevolare quanto più possibile lo scambio di informazione tra gli Stati, si raccomanda di evidenziare detta circostanza nella nota di restituzione dei documenti convertiti o di informazione di avvenuto rilascio di duplicato o di avvenuto riconoscimento.

Per tutto quanto sopra la circolare 30 novembre 2009, n. 103305/23.18.07 è abrogata (Allegato 2).


Le Direzioni generali territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinché attuino le disposizioni illustrate.


Il Direttore generale

Arch. Maurizio Vitelli



Allegato 1


Circ. 28 dicembre 2006, n. 65177/08.05.03

Ingresso di due nuovi Stati nell'Unione Europea. Applicazione della Dir. 91/439/CEE e successive modifiche riguardante la patente di guida (2)

(2)  Il testo della circolare 28 dicembre 2006, n. 65177/08.05.03, emanata dal Ministero dei trasporti, è riportato autonomamente.



Allegato 2


Circ. 30 novembre 2009, n. 103305/23.18.07

Conversione, riconoscimento e duplicato di patenti rumene conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia (3)

(3)  Il testo della circolare 30 novembre 2009, n. 103305/23.18.07, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.



Circ. 30 novembre 2009, n. 103305/23.18.07
Dir. 29 luglio 1991, n. 91/439/CEE
Dir. 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 30-11-2009 n. 103305/23.18.07
Conversione, riconoscimento e duplicato di patenti rumene conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 30 novembre 2009, n. 103305/23.18.07 (1).

Conversione, riconoscimento e duplicato di patenti rumene conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia (2).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

(2) Cfr., per l'abrogazione della presente, circolare 11 ottobre 2010, n. 81360/23.18.07, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



 

All’


Ufficio motorizzazione civile di Ascoli Piceno
   

Zona Ind.le Basso Marino
   

63100 Ascoli Piceno
   

(rif. 3775 del 13 ottobre 2009)

e p.c.:


Alle


Direzioni generali territoriali
   

Loro sedi
 

Alla


Regione siciliana
   

Assessorato ai trasporti turismo e comunicazioni
   

Direzione trasporti
   

Via Notarbartolo n. 9
   

Palermo
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
   

Servizio comunicazioni e trasporti
   

Motorizzazione Civile
   

Lungadige S. Nicolò 14
   

Trento
 

Alla


Provincia autonoma di Bolzano
   

Ripartizione traffico e trasporti
   

Palazzo Provinciale, 3/b
   

Via Crispi 10
   

Bolzano
 

Alla


Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
   

D.C. Pianificazione - Sez. Logistica e trasporto merci
   

Via Giulia 75/1
   

34126 Trieste
 

Al


Ministero degli affari esteri
   

D.G. Europa Uff. V
   

00100 Roma




Codesto ufficio ha segnalato che spesso ricorrono casi di richiesta di conversione o di riconoscimento di patenti di guida conseguite in Romania durante il periodo di residenza in Italia.

Poichè il fenomeno, già evidenziato anche da altri Uffici periferici, si verifica ripetutamente, questo Ufficio ha provveduto a formulare apposito quesito alle competenti Autorità estere, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, affinchè venissero chiarite le modalità con cui viene accertato che il candidato/conducente sia effettivamente residente in Romania all’atto della presentazione dell’istanza per il rilascio della patente di guida.

La Sezione Consolare dell’Ambasciata di Romania in Italia ha reso noto, attraverso la Direzione Generale per i Paesi dell’Europa del Ministero degli Affari Esteri, che, proprio al fine di evitare che vengano emesse patenti di guida in favore di cittadini rumeni non ivi residenti, le Autorità di quello Stato chiedono, fra gli altri documenti, una “dichiarazione solenne” in cui il candidato/conducente dichiari di non aver la residenza in un altro Stato membro.

Ne consegue che in presenza di patenti conseguite in Romania durante il periodo di residenza in Italia si è in presenza di un’anomalia.

Pertanto, ogni qualvolta si presenti il caso in esame, codesto Ufficio provvede ad informare l’Autorità rumena, indicando i dati anagrafici completi del conducente e trasmettendo una fotocopia del documento, senza dare corso alla richiesta di conversione, riconoscimento o duplicato presentata dall’utente. La pratica resta sospesa in attesa del riscontro delle Autorità estere e la patente rumena viene restituita al conducente.

Se la predetta Autorità estera, dopo aver ricevuto la comunicazione da codesto Ufficio, è in grado di fornire delle motivazioni congrue per spiegare quanto verificatosi, è possibile rilasciare la patente italiana, dopo aver valutato accuratamente le informazioni pervenute.

Qualora le notizie trasmesse non siano sufficientemente chiare, può essere consultata questa Sede, anche al fine di valutare se informare opportunamente il Ministero degli affari esteri.


Le Direzioni generali territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinchè attuino le disposizioni illustrate.


Il Direttore generale

Dr. Arch. Maurizio Vitelli
 

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