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lunedì 17 giugno 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 19-1-2011 n. 4/2011 Corsi ed esami per il rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010).




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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 19-1-2011 n. 4/2011
Corsi ed esami per il rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Circ. 19 gennaio 2011, n. 4/2011 (1).

Corsi ed esami per il rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



 

Alle


Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 

Al


Coordinamento tecnico delle regioni
   

c/o Direzione prevenzione regione Veneto
   

Loro sedi

e, p.c.:


All'


Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
 

Alla


Provincia autonoma di Bolzano
   

Loro sedi




Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della L. 18 giugno 2009, n. 69" - pubblicato sul S.O. n. 184/L alla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2010, ha modificato l'articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici venga rilasciato da autorità individuata dalla legge regionale anziché dalla Direzione provinciale del lavoro.

In relazione alle modifiche introdotte, e con particolare riferimento alla gestione del transitorio, questa Direzione generale, d'intesa con il Coordinamento tecnico interregionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'articolo 287, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 nella sua nuova formulazione stabilisce che «Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento dì un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, prèsso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.».

Il successivo comma 6 assicura poi il transitorio in quanto prevede che «Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del D.M. 12 agosto 1968 del ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

Il legislatore, nella logica di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ha quindi previsto con il comma 6 di mantenere la disciplina dei corsi e degli esami individuata dal D.M. 12 agosto 1968 che, come è noto, prevede una commissione di esame composta «dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con funzioni di presidente» e che «Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro.».

Codeste Direzioni provinciali potranno pertanto procedere, nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, alla costituzione della commissione di esame e ai relativi esami.

Qualora i corsi siano stati istituiti dagli enti di cui all'articolo 2, gli stessi dovranno essere in possesso della relativa autorizzazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'addestramento professionale dei lavoratori, mentre le imprese operanti nel settore degli impianti termici possono, ai sensi dell'articolo 7, svolgere per proprio conto i corsi per la conduzione dei suddetti impianti.

Per quanto riguarda poi il rilascio del patentino, senza necessità dell'esame, a chi già è in possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del R.D. 12 maggio 1927, n. 824, la modifica del comma 4 dell'articolo 287 ha riservato questa possibilità solo «ove previsto dalla legge regionale».

Nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, in analogia a quanto previsto per la disciplina dei corsi e degli esami, si ritiene che si possa continuare a rilasciare il patentino per equipollenza.


Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi



D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, art. 3
D.M. 12 agosto 1968
R.D. 12 maggio 1927, n. 824
 

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