Nuova pagina 1
Ministero dell'interno
Circ. 15-10-2007 n. 333/H/A47 Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane. |
Circ. 15 ottobre 2007, n. 333/H/A47 (1).
Valutazione
ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza
del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto
Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima del
Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane.
Ai
|
Sigg. Prefetti della Repubblica
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sigg. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di
| |
Trento
| ||
Al
|
Sigg. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di
| |
Bolzano
| ||
Al
|
Sig. Presidente Regione autonoma - Serv. Prefett.
| |
Valle d'Aosta
| ||
Aosta
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Questori della Repubblica
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sig.
Dirigente dell’Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la
Sovrintendenza centrale dei Servizi di sicurezza della Presidenza della
Repubblica
| |
Roma
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano
| |
Roma
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica
| |
Roma
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati
| |
Roma
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
| |
Palazzo Chigi
| ||
Roma
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza “Palazzo Viminale”
| |
Sede
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dell’Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana
| |
Palermo
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della Polizia stradale
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione, di perfezionamento e Centri di addestramento della Polizia di Stato
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sig. Capo della Segreteria del Dipartimento - Ufficio per i servizi tecnico-gestionali
| |
Sede
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia postale e telecomunicazioni
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Reparti mobili della Polizia di Stato
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Reparti volo della Polizia di Stato
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sig. Direttore dello Stabilimento e Centro raccolta armi
| |
Senigallia
| ||
Ai
|
Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed interregionali V.E.C.A.
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sig. Dirigente del Reparto a cavallo della Polizia di Stato
| |
Roma
| ||
Al
|
Sig. Direttore del §entro elettronico nazionale
| |
Napoli
| ||
Al
|
Sig. Dirigente dei Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
| |
Loro sedi
| ||
Al
|
Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato
| |
La Spezia
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti dei Reparti di prevenzione crimine
| |
Loro Sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti scali aerei
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti scali marittimi
| |
Loro sedi
| ||
Ai
|
Sigg. Dirigenti scali marittimi ed aerei
| |
Loro sedi
| ||
e, p.c.
|
Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
| |
Direzione Centrale Pensioni
| ||
Ufficio I - Normativa
| ||
All'
|
Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
| |
Direzione centrale TFS, TFR e Previdenza complementare
| ||
Via Ballarin n. 42
| ||
00142 Roma
| ||
Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341
aveva previsto lo svolgimento di corsi quadriennali, articolati in due
bienni, per la nomina a vice commissario in prova, da tenersi presso
l'Istituto Superiore di Polizia.
L'art. 11, quarto comma, del suddetto D.P.R. n. 341 del 1982 considerava il servizio prestato durante il primo biennio di tali corsi valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.
Secondo
la vigente normativa, ai fini del computo dei periodi utili alla
determinazione dell'anzianità di servizio per la definizione del
trattamento di quiescenza (art. 8, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale (art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958), il periodo del servizio militare e dei servizi sostitutivi ed equiparati al servizio militare di leva è valido ex se.
Ciò
premesso, in ordine alla valutabilità del suddetto biennio di frequenza
sono sorti problemi interpretativi che, nel tempo, sono stati
sottoposti alla valutazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e
dell'allora Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato -
IGOP.
Peraltro i pareri forniti dai citati dicasteri erano tra loro discordanti.
In
particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concluso per il
riconoscimento del biennio dei corsi al fine dell'inquadramento
economico, mentre il Ministero del Tesoro ne ha escluso la valutazione
sia ai fini del trattamento di quiescenza sia di buonuscita.
Pertanto,
in relazione alle difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo
di detta normativa, e nella considerazione dei diversi giudizi nel
frattempo emessi dagli Organi della Giustizia Amministrativa, questa
Amministrazione ha formulato un quesito, con richiesta di parere, al
Consiglio di Stato.
La Sezione Prima del
Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 31 gennaio 2007, ha emesso il
parere n. 1324/05 con il quale esprime l'avviso "che, in difetto di una
espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da
considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento
dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva
che possa essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per
conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973,
in base a cui tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale
si computano ai fini del trattamento di quiescenza - a quelli
previdenziali".
Alla luce di quest'ultimo parere,
di cui si allega copia, si precisa, per quanto concerne i riflessi
pensionistici e previdenziali, che i dipendenti in questione potranno
ottenere il riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso come
Allievo Aspirante Vice Commissario solo riscattando, a titolo oneroso,
in applicazione del Decreto legislativo n. 184 del 1997,
l'intero corso quadriennale (48 mesi dalla data d'inizio del primo anno
di corso), qualora conseguita la laurea, come previsto dall'articolo 16 del citato D.P.R. n. 341 del 1982.
Per
detto personale dalla data di nomina a Vice Commissario in prova
(decorrenza economica) il servizio è valutabile ex se e dalla stessa
data decorre la supervalutazione del periodo ai sensi dell'art. 3/5°
comma della legge 27 maggio 1977, n. 284.
È
appena il caso di precisare che, se gli interessati erano già in
servizio nella Polizia di Stato, l'intero corso quadriennale, ai fini
pensionistici, è tutto valutabile ex se ed è tutto supervalutabile ai
sensi dell'articolo 3, 5° comma, della legge n. 284 del 1977; ai fini previdenziali possono chiedere il riscatto dell'aumento di 1/5.
Si prega di voler dare conferma della ricezione della presente circolare.
Il Direttore centrale
V. Candellicchio
Allegato
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Prima 31 Gennaio 2007
N. Sezione 1324/05
OGGETTO: Ministero dell'Interno. Quesito sull'applicabilità della legge n. 958 del 1986 art. 20 al primo biennio di frequenza del corso quadriennale riservato ad allievi aspiranti Vice Commissari P.S.
Vista la relazione prot. n. 333.A/U.C./Art. 20 l. n. 958/1986 - PP del 2 marzo 2005 con la quale il Ministero dell'Interno - su relazione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio III Contenzioso - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giuseppe Severini;
Premesso
quanto esposto nella relazione del Ministero dell'Interno che, su
relazione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, ha posto al
Consiglio di Stato un quesito sull'applicabilità dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958
(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata)
ai funzionari della Polizia di Stato che, avendo utilmente partecipato
al corso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, ex
artt. 8 e ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione
dell'Istituto superiore di polizia), hanno chiesto la valutazione del
primo biennio prestato quale allievo aspirante vice commissario ai fini
dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale.
L'art.
20 cit. ha sancito che il periodo di servizio militare (di leva) è
valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico.
Per quanto
attiene alla valutazione del servizio militare di leva espletato dagli
appartenenti alla Polizia di Stato ai fini dell'inquadramento economico,
l'applicazione della disposizione si è sostanziata nella
rideterminazione in aumento del trattamento economico percepito dal
predetto personale per un importo pari a tanti ratei di incremento
R.I.A. quanti i mesi di effettivo servizio militare di leva prestati nel
periodo 30 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 (ovvero dalla data di
entrata in vigore del richiamato art. 20 fino al termine del biennio - 1
gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 - di riferimento per la corresponsione
dell'incremento retributivo previsto dall'art. 3 D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147).
L'attribuzione
di detto riconoscimento economico non ha comportato difficoltà
interpretative nei confronti della quasi totalità del personale della
Polizia di Stato, salvo che per quelli dei ruoli dei commissari che
avevano utilmente partecipato (presso l'Istituto Superiore di Polizia)
al corso quadriennale previsto dall'art. 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e superato un esame finale, per i quali al primo biennio di corso, frequentato in qualità di Allievi, si applica l'art. 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341
che dispone: «il servizio prestato per due anni come allievo aspirante
commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli
obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del
corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva».
Con
circolare n. 85749710.0.343/B del 20 febbraio 1992, concernente la
valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi
dell'art. 20 cit., la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato, al punto B, tra i
servizi valutabili "esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio
militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da
vigenti disposizioni".
A seguito di tale
circolare, numerosi funzionari della Polizia di Stato, già frequentatori
del corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia, hanno
presentato istanze di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 20,
evidenziando che il primo biennio di corso doveva ritenersi valido agli
effetti dell'adempimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341.
In
ordine alle determinazioni sulle istanze, il Ministero riferisce di
aver chiesto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, sia in
ordine alla effettiva riconoscibilità del biennio di corso di che
trattasi ai fini dell'attribuzione di un migliore inquadramento
economico, che alle concrete modalità di computo del periodo stesso agli
effetti della rideterminazione del trattamento economico.
Il
Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso in senso favorevole
all'attribuzione del beneficio economico in parola nei confronti dei
frequentatori del corso quadriennale di cui sopra (in relazione al primo
biennio di frequenza di tale corso), specificando che, per le modalità
di calcolo, avrebbe potuto conteggiare il biennio prestato come allievo
aspirante commissario in prova un incremento biennale nella misura del
2,50% sul valore iniziale del livello retributivo goduto dal personale
interessato e ciò sebbene l'attuale sistema retributivo non sia più
basato su classi e scatti, ma fondato sul salario individuale di
anzianità.
Sono stati così - continua la relazione ministeriale - adottati i provvedimenti economici di applicazione dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986
nei confronti del personale frequentatore del primo biennio di corso
presso l'Istituto superiore di Polizia che ne aveva fatto richiesta.
Contestualmente
è stata trasmessa al Ministero del Tesoro - IGOP - copia del parere
espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica 11 febbraio 1997.
Con
nota n. 138369 del 23 ottobre 1997 il Ministero del Tesoro - IGOP - pur
concordando col Dipartimento della Funzione Pubblica circa la
possibilità di computare, ai fini del beneficio previsto dall'art. 20 legge n. 958 del 1986, l'intero biennio di servizio prestato come allievo aspirante commissario in prova, in quanto servizio che l'art. 11 D.P.R. n. 341 del 1982
considera valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva -
ha formulato avviso contrario all'applicazione del beneficio nei
confronti degli Allievi Aspiranti Vice commissari, in considerazione
della mancanza nell'ordinamento di un sistema di valutazione economica
dell'anzianità.
Attesa la discordanza di opinioni
in merito alle modalità di attribuzione dell'incremento stipendiale del
2,50% e tenuto conto che era in atto la liquidazione mensile a favore
del personale interessato in applicazione dei provvedimenti economici
già emanati in base al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica,
con nota n. 333-G/9813 del 29 novembre 1997 è stato richiesto ad
entrambi i Dicasteri interessati di fornire un risolutivo parere sulla
questione.
Aggiunge la relazione ministeriale che
la problematica dell'applicabilità o meno dell'art. 20 ai fini
dell'inquadramento economico dei dipendenti (e della conseguente
determinazione e attribuzione ai medesimi soggetti di un maggiore
trattamento economico), è emersa nuovamente in esito al sopravvenire
delle seguenti circostanze.
A seguito di istanze prodotte dal personale per ottenere l'applicazione anche della seconda parte dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986,
e cioè per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di
esprimere parere, limitatamente alla valutabilità e computabilità del
citato periodo biennale ai fini predettti (pensionistici e di
buonuscita).
In risposta al quesito di cui sopra,
il Ministero del Tesoro, con parere n. 202358 del 8 marzo 2000, ha
escluso la valutabilità del primo biennio ai fini del trattamento di
quiescenza e dell'indennità di buonuscita per carenza dei requisiti
previsti dall'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973, in base
a cui «tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza». Difatti, secondo il
Ministero del Tesoro, «gli allievi frequentatori del corso per vice
commissari... non sono certamente dipendenti statali», in quanto vengono
nominati in prova nel ruolo dei commissari al termine del corso
quadriennale e solo dopo aver superato l'esame finale. Anche l'elemento
oggettivo dell'effettiva prestazione di un servizio non è rintracciabile
nel biennio, e la sua validità ai fine dell'adempimento degli obblighi
di leva non trasforma il periodo stesso in un servizio reso allo Stato,
bensì opera come una dispensa dal servizio riconosciuta solo al termine
del biennio, con lo scopo di agevolare il completamento del programma
quadriennale di studi.
Con riferimento al profilo
previdenziale, il Ministero del Tesoro ha rilevato la mancanza, nella
fattispecie dell'attività svolta da frequentatori del biennio, dei
peculiari requisiti previsti dalla norma di settore (art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973), affermando l'impossibilità di qualificare gli allievi frequentatori come dipendenti.
Per
altro verso, il Ministero del Tesoro ha rilevato la carenza
dell'elemento oggettivo, consistente nell'effettiva prestazione di un
servizio reso allo Stato e ciò sebbene lo svolgimento del biennio di
corso sia valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva senza
che peraltro sussista una equiparazione a tutti gli effetti.
L'avviso
espresso dal Ministero del Tesoro, specificamente riferito ai benefici
previdenziali e incentrato sulla insussistenza di un servizio prestato
in qualità di dipendente statale, ha determinato il Ministero
dell'Interno a dare negativo riscontro a tutte le domande di
riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso quadriennale ai
fini della determinazione del trattamento di pensione e dell'indennità
di buonuscita. Tali dinieghi hanno indotto una parte degli istanti ad
adire il giudice amministrativo per far accertare il loro diritto a
vedersi applicato l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai fini
previdenziali anche in considerazione della già avvenuta attribuzione
del beneficio introdotto da quella stessa norma ai fini
dell'inquadramento economico (e cioè della rideterminazione del
trattamento economico).
Alla citazione della
giurisprudenza, il Ministero aggiunge in senso critico la considerazione
che l'orientamento del Ministero del Tesoro e del giudice
amministrativo, non sembra tenere conto che nel biennio agli allievi
aspiranti vice commissari viene corrisposto, in forza dell'art. 59 legge n. 121 del 1981,
al pari di quanto previsto per gli allievi agenti e gli allievi
ispettori, un trattamento economico determinato in misura proporzionale
alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i
rispettivi corsi; e che il secondo comma della medesima disposizione
statuisce: «Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di
Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole».
Alla
luce delle dette disposizioni, in entrambe le quali il trattamento
economico degli aspiranti allievi vice commissari viene rapportato ai
trattamenti retributivi delle qualifiche iniziali nella prima e degli
altri ruoli della Polizia di Stato nella seconda, appare per il
Ministero evidente la natura retributiva del trattamento economico,
circostanza questa che induce a dubitare della fondatezza
dell'affermazione secondo cui «l'aspirante non rende una prestazione di
attività nell'interesse pubblico, ma piuttosto riceve una prestazione
resa in suo favore».
Inoltre, la prestazione
formativa inizialmente resa a favore degli allievi si traduce, in un
momento successivo, e cioè nel momento in cui gli stessi lasciano
l'Istituto di formazione per inserirsi nelle strutture operative, in un
apporto professionale di cui si giova l'Amministrazione della P.S. nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali a favore dei cittadini.
In
considerazione di ciò, il Ministero formula il quesito in ordine alla
valutabilità del biennio di frequenza del corso di cui trattasi ai fini
della determinazione del trattamento economico del personale in servizio
e del trattamento previdenziale del personale in quiescenza.
A
seguito di atto interlocutorio di questa Sezione del 4 maggio 2005, il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il suo avviso.
Rileva
il DAGL che l'esigenza sorge dalla non uniforme interpretazione offerta
dalle amministrazioni interpellate in merito alla possibilità di
estendere alla fattispecie in esame la disciplina dettata dal combinato
disposto dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 ("Il
periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico") e
dell'art. 11, quarto comma, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 ("Il
servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in
prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli
allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto
al rinvio della chiamata di leva").
L'art. 7 (sulla "valutazione di servizi") della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica) e la circolare 20
febbraio 1992, n. 85749/10.0.343/B del Dipartimento per la funzione
pubblica, nel precisare i criteri generali di valutazione del servizio
militare nel settore pubblico ai sensi del detto art. 20, hanno
riconosciuto l'applicabilità di tale disciplina sia ai periodi
corrispondenti al servizio militare di leva sia a quelli "considerati
sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni", senza richiamare
espressamente la fattispecie in oggetto.
Rileva
ancora il DAGL che il tema della richiesta di interpretazione pare
focalizzato sull'equiparabilità del primo biennio del corso allievi
vicecommissari presso l'Istituto Superiore di Polizia al servizio
militare di leva.
Considera poi il DAGL che in una tale valutazione non si può prescindere dal principio fondamentale dell'art. 8, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
("Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza..."), cui deve
necessariamente ispirarsi anche l'applicazione dell'art. 20 legge n. 958 del 1986.
Emergono
conseguentemente due requisiti essenziali cui è subordinata
l'equiparabilità in argomento: un elemento soggettivo, costituito dal
possesso dello status di dipendente pubblico, ed un elemento oggettivo,
rappresentato dall'effettiva prestazione di un servizio in favore dello
Stato.
Il primo requisito non può ritenersi
soddisfatto dall'allievo aspirante vice commissario, attesa la natura
giuridica della posizione rivestita: esso, infatti, non è inserito,
neanche pro tempore, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il
corso, e ottiene la nomina in prova nel ruolo dei commissari - ex art. 15, primo comma, D.P.R. n. 341 del 1982
- solo in ragione del completamento del corso quadriennale con esito
favorevole all'esame finale; durante la frequentazione del corso la
posizione dell'allievo non può essere considerata equivalente a quella
del dipendente statale.
Relativamente
all'elemento oggettivo, diversamente dal servizio militare di leva, la
partecipazione al corso non pare configurabile come realizzazione di una
prestazione in favore dello Stato; essa infatti, essendo esclusivamente
correlata all'acquisizione di una preparazione specifica e strumentale
al positivo completamento del corso ed al successivo inquadramento nel
ruolo dei commissari, costituisce essenzialmente un'attività formativa,
esercitata in favore dell'interessato.
La natura
formativa dell'attività didattica svolta durante il corso giustifica la
particolare tutela offerta dal detto art. 11, quarto comma, che,
esonerando gli allievi che abbiano completato il biennio dall'impegno
dell'obbligo di leva, mira a favorirne l'ulteriore iter di
partecipazione al corso.
È per il DAGL coerente
con quest'impostazione anche la norma di cui al secondo periodo dello
stesso art. 11, quarto comma, che, pur applicandosi alla generalità dei
partecipanti al corso, pare soprattutto destinata ad agevolare la
frequenza al corso di coloro che non riuscissero a completare con esito
positivo il biennio (ritiro dal corso, mancato superamento dell'esame
finale, ecc.), garantendo loro, comunque, il beneficio minimo del
diritto al rinvio della chiamata di leva.
La
mirata individuazione dei destinatari dei due periodi del citato art.
11, quarto comma, è ulteriore conferma della fondatezza della tesi che,
in assenza di una norma generale di equiparazione ad ogni effetto,
limita il portato normativo della disposizione al solo aspetto
dell'adempimento dell'obbligo di leva, escludendo la possibilità di
adottare alcuna interpretazione estensiva, sia ai fini economici che
previdenziali.
Il DAGL ritiene così che il
biennio di frequenza del corso quale allievo aspirante vice commissario
presso l'Istituto superiore di Polizia non possa essere computato quale
periodo utile ai fini economici e previdenziali.
CONSIDERATO:
Ritiene
la Sezione di aderire alle considerazioni svolte dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri, per cui non è nell'ordinamento ravvisabile un'equiparazione
generale, utile anche ai fini dell'inquadramento economico e del
trattamento previdenziale ex art. 20 legge 20 dicembre 1986, n. 958
(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata),
al servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo
aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341
(Istituzione dell'Istituto superiore di polizia) [abrogato dall'art. 67
- sulla riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia - del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, come sostituito dall'art. 8 D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256].
Dirimente
appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che
sostanziale, che la frequenza dell'anzidetto corso è finalizzata, come
elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante vice
commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di
dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.P.R. n. 341 del 1982,
dopo il completamento del corso quadriennale e all'esito favorevole
dell'esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo
percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione
dell'allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda
qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale.
La sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o
meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è
piuttosto finalizzata all'acquisizione volontaria di elementi
conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma
solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e
all'alea del concorso, propria attività lavorativa. Il che significa che
difetta, del rapporto di servizio, l'elemento essenziale della
prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento economico, questo non
fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché difetta il
sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni
rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio.
Afferma
del resto la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che vi è solo
apparente analogia tra rapporto d'impiego e corso di formazione presso
l'Istituto superiore di polizia giacché quest'ultimo costituisce una
particolare modalità sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale,
estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di
formazione, ai quali si accede mediante apposite prove selettive, e che
si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre
2002, n. 6539).
L'art. 11, quarto comma, D.P.R. n. 341 del 1982
disponeva «il servizio prestato per due anni come allievo aspirante
commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli
obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del
corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva». Si trattava
nondimeno di norma speciale, dall'effetto limitato al suo oggetto - e
non sintomatica di una fictio iuris generale di equiparazione -
orientata solo a favorire l'ulteriore iter di partecipazione al corso da
parte degli allievi, non già di previsione di un'equiparazione optimo
iure dell'allievo al militare di leva: il che trovava conferma nella
seconda parte del comma, che limitava a favorire il mero rinvio della
chiamata alle armi e che effettivamente era destinata a quanti non
riuscissero a completare positivamente il biennio, per gli altri la
prima norma assorbendo questo beneficio.
Vero è
che la VI Sezione di questo Consiglio di Stato, con la recente decisione
11 maggio 2006, n. 2643, accogliendo un appello contro la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna I, 11
aprile 2003, n. 476 è andata a contrario avviso. Vale rilevare che
quella decisione aveva affermato che l'art. 44 legge 1 aprile 1981, n. 121
(per la quale «...il servizio prestato per non meno di due anni nella
Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da
parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato, è
considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva»)
concerne anche l'ipotesi del servizio prestato come allievo aspirante
commissario, come confermerebbe l'art. 11 qui sopra citato. Le due
disposizioni si integrerebbero e farebbero considerare il corso di
allievo aspirante commissario valido "ad ogni effetto" per equiparare il
periodo biennale al servizio militare di leva. Il che andrebbe poi
sviluppato nel senso che la fattispecie sarebbe riconducibile a quella
dell'art. 1, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 274, (che
dispone: «Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati
sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti, sono
computati a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986,
con onere a carico delle predette Casse pensioni»). Deriverebbe da
tutto questo la piena computabilità del servizio prestato per un biennio
nel corso, e l'art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973
(che prevede che «tutti i servizi prestati in qualità di dipendente
statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza») non
riguarderebbe l'ipotesi, non ponendo un divieto di computo dei servizi
non di pubblico impiego in senso proprio. Si tratterebbe, in altri
termini, di norme speciali rispetto all'art. 8, ordinate al risultato di
equiparare il servizio reso con la frequenza al corso al servizio
militare "ad ogni effetto", e di incorporare perciò tale servizio
nell'ambito di quelli che, pur non assimilabili ai servizi resi dal
pubblico dipendente professionale, nondimeno sono ope legis rilevanti ai
fini della computabilità nella base pensionabile.
Questa
Sezione non condivide il percorso argomentativo di quella decisone -
peraltro, allo stato, isolata. Anche a prescindere dall'inesistenza di
elementi che giustifichino la lettura dell'art. 11 come norma non di
eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell'allievo dei
corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno altre e
convergenti disposizioni) e a concentrare l'attenzione sulla sola
interpretazione letterale, va osservato che le parole "ivi compreso il
periodo di frequenza dei corsi" vanno raccordate alle parole "servizio
prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato", di cui questa
frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In altri termini, sembra
ravvisabile una petizione di principio nell'assumere che il fatto della
frequenza ai corsi sia equiparabile a servizio prestato, perché la norma
sembra esprimersi nel senso opposto, vale a dire che solo una volta
instaurato il rapporto di servizio vi è l'equiparazione di legge in
questione della frequenza al servizio effettivo.
Questa
Sezione ritiene che è piuttosto all'elemento sostanziale del difetto
della prestazione e del sinallagma che occorre fare riferimento, nei
sensi sopra dettagliatamente analizzati: e che questo difetto non è
superato da una finzione giuridica di legge, come quella che si vorrebbe
rinvenire sulla sola scorta di una (non condivisibile) interpretazione
letterale.
Consegue da questo che la tesi di
questa episodica linea interpretativa non può essere condivisa. L'avviso
di questa Sezione in risposta al quesito è dunque che, in difetto di
un'espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da
considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento
dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva
che possa essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per
conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973,
in base a cui "tutti i servizi prestati in qualità di dipendente
statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza" - a quelli
previdenziali.
P.Q.M.
Nei suesposti termini è il parere.
Nessun commento:
Posta un commento