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lunedì 28 aprile 2014

Ministero dell'interno Circ. 15-10-2007 n. 333/H/A47 Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.




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Ministero dell'interno
Circ. 15-10-2007 n. 333/H/A47
Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane.
Circ. 15 ottobre 2007, n. 333/H/A47 (1).
Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane.



 
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Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 aveva previsto lo svolgimento di corsi quadriennali, articolati in due bienni, per la nomina a vice commissario in prova, da tenersi presso l'Istituto Superiore di Polizia.
L'art. 11, quarto comma, del suddetto D.P.R. n. 341 del 1982 considerava il servizio prestato durante il primo biennio di tali corsi valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.
Secondo la vigente normativa, ai fini del computo dei periodi utili alla determinazione dell'anzianità di servizio per la definizione del trattamento di quiescenza (art. 8, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale (art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958), il periodo del servizio militare e dei servizi sostitutivi ed equiparati al servizio militare di leva è valido ex se.
Ciò premesso, in ordine alla valutabilità del suddetto biennio di frequenza sono sorti problemi interpretativi che, nel tempo, sono stati sottoposti alla valutazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'allora Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.
Peraltro i pareri forniti dai citati dicasteri erano tra loro discordanti.
In particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concluso per il riconoscimento del biennio dei corsi al fine dell'inquadramento economico, mentre il Ministero del Tesoro ne ha escluso la valutazione sia ai fini del trattamento di quiescenza sia di buonuscita.
Pertanto, in relazione alle difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo di detta normativa, e nella considerazione dei diversi giudizi nel frattempo emessi dagli Organi della Giustizia Amministrativa, questa Amministrazione ha formulato un quesito, con richiesta di parere, al Consiglio di Stato.
La Sezione Prima del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 31 gennaio 2007, ha emesso il parere n. 1324/05 con il quale esprime l'avviso "che, in difetto di una espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in base a cui tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza - a quelli previdenziali".
Alla luce di quest'ultimo parere, di cui si allega copia, si precisa, per quanto concerne i riflessi pensionistici e previdenziali, che i dipendenti in questione potranno ottenere il riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario solo riscattando, a titolo oneroso, in applicazione del Decreto legislativo n. 184 del 1997, l'intero corso quadriennale (48 mesi dalla data d'inizio del primo anno di corso), qualora conseguita la laurea, come previsto dall'articolo 16 del citato D.P.R. n. 341 del 1982.
Per detto personale dalla data di nomina a Vice Commissario in prova (decorrenza economica) il servizio è valutabile ex se e dalla stessa data decorre la supervalutazione del periodo ai sensi dell'art. 3/5° comma della legge 27 maggio 1977, n. 284.
È appena il caso di precisare che, se gli interessati erano già in servizio nella Polizia di Stato, l'intero corso quadriennale, ai fini pensionistici, è tutto valutabile ex se ed è tutto supervalutabile ai sensi dell'articolo 3, 5° comma, della legge n. 284 del 1977; ai fini previdenziali possono chiedere il riscatto dell'aumento di 1/5.
Si prega di voler dare conferma della ricezione della presente circolare.

Il Direttore centrale
V. Candellicchio



Allegato
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Prima 31 Gennaio 2007
N. Sezione 1324/05

OGGETTO: Ministero dell'Interno. Quesito sull'applicabilità della legge n. 958 del 1986 art. 20 al primo biennio di frequenza del corso quadriennale riservato ad allievi aspiranti Vice Commissari P.S.

Vista la relazione prot. n. 333.A/U.C./Art. 20 l. n. 958/1986 - PP del 2 marzo 2005 con la quale il Ministero dell'Interno - su relazione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio III Contenzioso - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giuseppe Severini;
Premesso quanto esposto nella relazione del Ministero dell'Interno che, su relazione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato un quesito sull'applicabilità dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) ai funzionari della Polizia di Stato che, avendo utilmente partecipato al corso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, ex artt. 8 e ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia), hanno chiesto la valutazione del primo biennio prestato quale allievo aspirante vice commissario ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale.
L'art. 20 cit. ha sancito che il periodo di servizio militare (di leva) è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
Per quanto attiene alla valutazione del servizio militare di leva espletato dagli appartenenti alla Polizia di Stato ai fini dell'inquadramento economico, l'applicazione della disposizione si è sostanziata nella rideterminazione in aumento del trattamento economico percepito dal predetto personale per un importo pari a tanti ratei di incremento R.I.A. quanti i mesi di effettivo servizio militare di leva prestati nel periodo 30 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 (ovvero dalla data di entrata in vigore del richiamato art. 20 fino al termine del biennio - 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 - di riferimento per la corresponsione dell'incremento retributivo previsto dall'art. 3 D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147).
L'attribuzione di detto riconoscimento economico non ha comportato difficoltà interpretative nei confronti della quasi totalità del personale della Polizia di Stato, salvo che per quelli dei ruoli dei commissari che avevano utilmente partecipato (presso l'Istituto Superiore di Polizia) al corso quadriennale previsto dall'art. 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e superato un esame finale, per i quali al primo biennio di corso, frequentato in qualità di Allievi, si applica l'art. 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 che dispone: «il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva».
Con circolare n. 85749710.0.343/B del 20 febbraio 1992, concernente la valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi dell'art. 20 cit., la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato, al punto B, tra i servizi valutabili "esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni".
A seguito di tale circolare, numerosi funzionari della Polizia di Stato, già frequentatori del corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia, hanno presentato istanze di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 20, evidenziando che il primo biennio di corso doveva ritenersi valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341.
In ordine alle determinazioni sulle istanze, il Ministero riferisce di aver chiesto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, sia in ordine alla effettiva riconoscibilità del biennio di corso di che trattasi ai fini dell'attribuzione di un migliore inquadramento economico, che alle concrete modalità di computo del periodo stesso agli effetti della rideterminazione del trattamento economico.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso in senso favorevole all'attribuzione del beneficio economico in parola nei confronti dei frequentatori del corso quadriennale di cui sopra (in relazione al primo biennio di frequenza di tale corso), specificando che, per le modalità di calcolo, avrebbe potuto conteggiare il biennio prestato come allievo aspirante commissario in prova un incremento biennale nella misura del 2,50% sul valore iniziale del livello retributivo goduto dal personale interessato e ciò sebbene l'attuale sistema retributivo non sia più basato su classi e scatti, ma fondato sul salario individuale di anzianità.
Sono stati così - continua la relazione ministeriale - adottati i provvedimenti economici di applicazione dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 nei confronti del personale frequentatore del primo biennio di corso presso l'Istituto superiore di Polizia che ne aveva fatto richiesta.
Contestualmente è stata trasmessa al Ministero del Tesoro - IGOP - copia del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica 11 febbraio 1997.
Con nota n. 138369 del 23 ottobre 1997 il Ministero del Tesoro - IGOP - pur concordando col Dipartimento della Funzione Pubblica circa la possibilità di computare, ai fini del beneficio previsto dall'art. 20 legge n. 958 del 1986, l'intero biennio di servizio prestato come allievo aspirante commissario in prova, in quanto servizio che l'art. 11 D.P.R. n. 341 del 1982 considera valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva - ha formulato avviso contrario all'applicazione del beneficio nei confronti degli Allievi Aspiranti Vice commissari, in considerazione della mancanza nell'ordinamento di un sistema di valutazione economica dell'anzianità.
Attesa la discordanza di opinioni in merito alle modalità di attribuzione dell'incremento stipendiale del 2,50% e tenuto conto che era in atto la liquidazione mensile a favore del personale interessato in applicazione dei provvedimenti economici già emanati in base al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 333-G/9813 del 29 novembre 1997 è stato richiesto ad entrambi i Dicasteri interessati di fornire un risolutivo parere sulla questione.
Aggiunge la relazione ministeriale che la problematica dell'applicabilità o meno dell'art. 20 ai fini dell'inquadramento economico dei dipendenti (e della conseguente determinazione e attribuzione ai medesimi soggetti di un maggiore trattamento economico), è emersa nuovamente in esito al sopravvenire delle seguenti circostanze.
A seguito di istanze prodotte dal personale per ottenere l'applicazione anche della seconda parte dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, e cioè per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di esprimere parere, limitatamente alla valutabilità e computabilità del citato periodo biennale ai fini predettti (pensionistici e di buonuscita).
In risposta al quesito di cui sopra, il Ministero del Tesoro, con parere n. 202358 del 8 marzo 2000, ha escluso la valutabilità del primo biennio ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita per carenza dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973, in base a cui «tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza». Difatti, secondo il Ministero del Tesoro, «gli allievi frequentatori del corso per vice commissari... non sono certamente dipendenti statali», in quanto vengono nominati in prova nel ruolo dei commissari al termine del corso quadriennale e solo dopo aver superato l'esame finale. Anche l'elemento oggettivo dell'effettiva prestazione di un servizio non è rintracciabile nel biennio, e la sua validità ai fine dell'adempimento degli obblighi di leva non trasforma il periodo stesso in un servizio reso allo Stato, bensì opera come una dispensa dal servizio riconosciuta solo al termine del biennio, con lo scopo di agevolare il completamento del programma quadriennale di studi.
Con riferimento al profilo previdenziale, il Ministero del Tesoro ha rilevato la mancanza, nella fattispecie dell'attività svolta da frequentatori del biennio, dei peculiari requisiti previsti dalla norma di settore (art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973), affermando l'impossibilità di qualificare gli allievi frequentatori come dipendenti.
Per altro verso, il Ministero del Tesoro ha rilevato la carenza dell'elemento oggettivo, consistente nell'effettiva prestazione di un servizio reso allo Stato e ciò sebbene lo svolgimento del biennio di corso sia valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva senza che peraltro sussista una equiparazione a tutti gli effetti.
L'avviso espresso dal Ministero del Tesoro, specificamente riferito ai benefici previdenziali e incentrato sulla insussistenza di un servizio prestato in qualità di dipendente statale, ha determinato il Ministero dell'Interno a dare negativo riscontro a tutte le domande di riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso quadriennale ai fini della determinazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita. Tali dinieghi hanno indotto una parte degli istanti ad adire il giudice amministrativo per far accertare il loro diritto a vedersi applicato l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai fini previdenziali anche in considerazione della già avvenuta attribuzione del beneficio introdotto da quella stessa norma ai fini dell'inquadramento economico (e cioè della rideterminazione del trattamento economico).
Alla citazione della giurisprudenza, il Ministero aggiunge in senso critico la considerazione che l'orientamento del Ministero del Tesoro e del giudice amministrativo, non sembra tenere conto che nel biennio agli allievi aspiranti vice commissari viene corrisposto, in forza dell'art. 59 legge n. 121 del 1981, al pari di quanto previsto per gli allievi agenti e gli allievi ispettori, un trattamento economico determinato in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi; e che il secondo comma della medesima disposizione statuisce: «Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole».
Alla luce delle dette disposizioni, in entrambe le quali il trattamento economico degli aspiranti allievi vice commissari viene rapportato ai trattamenti retributivi delle qualifiche iniziali nella prima e degli altri ruoli della Polizia di Stato nella seconda, appare per il Ministero evidente la natura retributiva del trattamento economico, circostanza questa che induce a dubitare della fondatezza dell'affermazione secondo cui «l'aspirante non rende una prestazione di attività nell'interesse pubblico, ma piuttosto riceve una prestazione resa in suo favore».
Inoltre, la prestazione formativa inizialmente resa a favore degli allievi si traduce, in un momento successivo, e cioè nel momento in cui gli stessi lasciano l'Istituto di formazione per inserirsi nelle strutture operative, in un apporto professionale di cui si giova l'Amministrazione della P.S. nello svolgimento dei propri compiti istituzionali a favore dei cittadini.
In considerazione di ciò, il Ministero formula il quesito in ordine alla valutabilità del biennio di frequenza del corso di cui trattasi ai fini della determinazione del trattamento economico del personale in servizio e del trattamento previdenziale del personale in quiescenza.
A seguito di atto interlocutorio di questa Sezione del 4 maggio 2005, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il suo avviso.
Rileva il DAGL che l'esigenza sorge dalla non uniforme interpretazione offerta dalle amministrazioni interpellate in merito alla possibilità di estendere alla fattispecie in esame la disciplina dettata dal combinato disposto dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 ("Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico") e dell'art. 11, quarto comma, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 ("Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva").
L'art. 7 (sulla "valutazione di servizi") della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e la circolare 20 febbraio 1992, n. 85749/10.0.343/B del Dipartimento per la funzione pubblica, nel precisare i criteri generali di valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi del detto art. 20, hanno riconosciuto l'applicabilità di tale disciplina sia ai periodi corrispondenti al servizio militare di leva sia a quelli "considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni", senza richiamare espressamente la fattispecie in oggetto.
Rileva ancora il DAGL che il tema della richiesta di interpretazione pare focalizzato sull'equiparabilità del primo biennio del corso allievi vicecommissari presso l'Istituto Superiore di Polizia al servizio militare di leva.
Considera poi il DAGL che in una tale valutazione non si può prescindere dal principio fondamentale dell'art. 8, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza..."), cui deve necessariamente ispirarsi anche l'applicazione dell'art. 20 legge n. 958 del 1986.
Emergono conseguentemente due requisiti essenziali cui è subordinata l'equiparabilità in argomento: un elemento soggettivo, costituito dal possesso dello status di dipendente pubblico, ed un elemento oggettivo, rappresentato dall'effettiva prestazione di un servizio in favore dello Stato.
Il primo requisito non può ritenersi soddisfatto dall'allievo aspirante vice commissario, attesa la natura giuridica della posizione rivestita: esso, infatti, non è inserito, neanche pro tempore, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso, e ottiene la nomina in prova nel ruolo dei commissari - ex art. 15, primo comma, D.P.R. n. 341 del 1982 - solo in ragione del completamento del corso quadriennale con esito favorevole all'esame finale; durante la frequentazione del corso la posizione dell'allievo non può essere considerata equivalente a quella del dipendente statale.
Relativamente all'elemento oggettivo, diversamente dal servizio militare di leva, la partecipazione al corso non pare configurabile come realizzazione di una prestazione in favore dello Stato; essa infatti, essendo esclusivamente correlata all'acquisizione di una preparazione specifica e strumentale al positivo completamento del corso ed al successivo inquadramento nel ruolo dei commissari, costituisce essenzialmente un'attività formativa, esercitata in favore dell'interessato.
La natura formativa dell'attività didattica svolta durante il corso giustifica la particolare tutela offerta dal detto art. 11, quarto comma, che, esonerando gli allievi che abbiano completato il biennio dall'impegno dell'obbligo di leva, mira a favorirne l'ulteriore iter di partecipazione al corso.
È per il DAGL coerente con quest'impostazione anche la norma di cui al secondo periodo dello stesso art. 11, quarto comma, che, pur applicandosi alla generalità dei partecipanti al corso, pare soprattutto destinata ad agevolare la frequenza al corso di coloro che non riuscissero a completare con esito positivo il biennio (ritiro dal corso, mancato superamento dell'esame finale, ecc.), garantendo loro, comunque, il beneficio minimo del diritto al rinvio della chiamata di leva.
La mirata individuazione dei destinatari dei due periodi del citato art. 11, quarto comma, è ulteriore conferma della fondatezza della tesi che, in assenza di una norma generale di equiparazione ad ogni effetto, limita il portato normativo della disposizione al solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva, escludendo la possibilità di adottare alcuna interpretazione estensiva, sia ai fini economici che previdenziali.
Il DAGL ritiene così che il biennio di frequenza del corso quale allievo aspirante vice commissario presso l'Istituto superiore di Polizia non possa essere computato quale periodo utile ai fini economici e previdenziali.
CONSIDERATO:
Ritiene la Sezione di aderire alle considerazioni svolte dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui non è nell'ordinamento ravvisabile un'equiparazione generale, utile anche ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale ex art. 20 legge 20 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), al servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia) [abrogato dall'art. 67 - sulla riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia - del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, come sostituito dall'art. 8 D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256].
Dirimente appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che sostanziale, che la frequenza dell'anzidetto corso è finalizzata, come elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante vice commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del corso quadriennale e all'esito favorevole dell'esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione dell'allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale. La sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata all'acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e all'alea del concorso, propria attività lavorativa. Il che significa che difetta, del rapporto di servizio, l'elemento essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento economico, questo non fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio.
Afferma del resto la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che vi è solo apparente analogia tra rapporto d'impiego e corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia giacché quest'ultimo costituisce una particolare modalità sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale, estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di formazione, ai quali si accede mediante apposite prove selettive, e che si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6539).
L'art. 11, quarto comma, D.P.R. n. 341 del 1982 disponeva «il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva». Si trattava nondimeno di norma speciale, dall'effetto limitato al suo oggetto - e non sintomatica di una fictio iuris generale di equiparazione - orientata solo a favorire l'ulteriore iter di partecipazione al corso da parte degli allievi, non già di previsione di un'equiparazione optimo iure dell'allievo al militare di leva: il che trovava conferma nella seconda parte del comma, che limitava a favorire il mero rinvio della chiamata alle armi e che effettivamente era destinata a quanti non riuscissero a completare positivamente il biennio, per gli altri la prima norma assorbendo questo beneficio.
Vero è che la VI Sezione di questo Consiglio di Stato, con la recente decisione 11 maggio 2006, n. 2643, accogliendo un appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna I, 11 aprile 2003, n. 476 è andata a contrario avviso. Vale rilevare che quella decisione aveva affermato che l'art. 44 legge 1 aprile 1981, n. 121 (per la quale «...il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva») concerne anche l'ipotesi del servizio prestato come allievo aspirante commissario, come confermerebbe l'art. 11 qui sopra citato. Le due disposizioni si integrerebbero e farebbero considerare il corso di allievo aspirante commissario valido "ad ogni effetto" per equiparare il periodo biennale al servizio militare di leva. Il che andrebbe poi sviluppato nel senso che la fattispecie sarebbe riconducibile a quella dell'art. 1, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 274, (che dispone: «Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti, sono computati a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni»). Deriverebbe da tutto questo la piena computabilità del servizio prestato per un biennio nel corso, e l'art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973 (che prevede che «tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza») non riguarderebbe l'ipotesi, non ponendo un divieto di computo dei servizi non di pubblico impiego in senso proprio. Si tratterebbe, in altri termini, di norme speciali rispetto all'art. 8, ordinate al risultato di equiparare il servizio reso con la frequenza al corso al servizio militare "ad ogni effetto", e di incorporare perciò tale servizio nell'ambito di quelli che, pur non assimilabili ai servizi resi dal pubblico dipendente professionale, nondimeno sono ope legis rilevanti ai fini della computabilità nella base pensionabile.
Questa Sezione non condivide il percorso argomentativo di quella decisone - peraltro, allo stato, isolata. Anche a prescindere dall'inesistenza di elementi che giustifichino la lettura dell'art. 11 come norma non di eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell'allievo dei corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno altre e convergenti disposizioni) e a concentrare l'attenzione sulla sola interpretazione letterale, va osservato che le parole "ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi" vanno raccordate alle parole "servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato", di cui questa frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In altri termini, sembra ravvisabile una petizione di principio nell'assumere che il fatto della frequenza ai corsi sia equiparabile a servizio prestato, perché la norma sembra esprimersi nel senso opposto, vale a dire che solo una volta instaurato il rapporto di servizio vi è l'equiparazione di legge in questione della frequenza al servizio effettivo.
Questa Sezione ritiene che è piuttosto all'elemento sostanziale del difetto della prestazione e del sinallagma che occorre fare riferimento, nei sensi sopra dettagliatamente analizzati: e che questo difetto non è superato da una finzione giuridica di legge, come quella che si vorrebbe rinvenire sulla sola scorta di una (non condivisibile) interpretazione letterale.
Consegue da questo che la tesi di questa episodica linea interpretativa non può essere condivisa. L'avviso di questa Sezione in risposta al quesito è dunque che, in difetto di un'espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973, in base a cui "tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza" - a quelli previdenziali.
P.Q.M.
Nei suesposti termini è il parere.

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