NFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2008, n. 14918
Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2008, n. 14918
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
signor C.G., operaio dipendente del Comune di Sassari, il (OMISSIS)
subì infortunio sul lavoro cadendo da una scala metallica che egli
stesso aveva soprapposto ad un ponteggio, al fine di raggiungere
l'altezza utile per verniciare il nuovo salone del locale comando dei
Vigili urbani.
L'azione di regresso
delll'Inail è stata respinta dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, con sentenza 7 luglio-11 agosto 2004 n. 402,
sostanzialmente per il motivo che non era stato possibile individuare;
il responsabile della sicurezza: il geometra Cu.Ma., competente per i
lavori, era assente per ferie, ed il capitano C.A., responsabile del
reparto in assenza del comandante L.M., era privo di competenze tecniche
per i lavori; l'esecuzione del lavoro rientrava nella responsabilità
del C.G., il più esperto della squadra di operai comandati ad eseguire
la verniciatura e di fatto svolgente mansioni di caposquadra.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail.
Il Comune si è costituito con controricorso, resistendo.
Sono rimasti intimati Cu.Ma., C.A., e gli eredi L.M..
Il ricorso è palesemente fondato, sicchè va deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., come modificato dalla L. Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 1, secondo le conformi conclusioni scritte del Procuratore Generale.
La sentenza impugnata è erronea in diritto sotto due profili:
1. Il comune di Sassari, quale datore di lavoro pubblico, è soggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
(art. 1). Esso è pertanto tenuto, a norma dell'art. 8, comma 2, del
citato Decreto a designare una o più persone responsabili della
sicurezza, in numero, con il tempo, i mezzi e le capacità professionali
adeguate (comma 3) per coprire tutte le esigenze della sicurezza, anche
durante il periodo di ferie di alcuno di essi.
Non
è pertanto possibile che si verifichi una esenzione da responsabilità
del datore di lavoro per un infortunio sul lavoro, nè la conseguente
sottrazione all'azione di regresso dell'Istituto assicuratore, perchè il
giudice del merito non è riuscito ad individuare la persona specifica
che in un dato momento era responsabile della sicurezza; tale
impossibilità pratica è indice e si risolve in una non chiara e precisa
osservanza del precetto dell'art. 8 del Decreto citato, che vuole ben
individuati in ciascun momento gli organi responsabili della sicurezza.
Si deve conclusivamente sul punto affermare il seguente principio di diritto: "Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
si applica anche ai Comuni, in quanto datori di lavoro pubblici; essi
sono tenuti ad individuare nella propria organizzazione uno o più
responsabili della sicurezza capaci di coprire tutto l'arco lavorativo
annuale, anche nel periodo di ferie, durante il quale alcuni operai
siano comandati a prestare lavoro. La mancata o confusa osservanza di
tale precetto non esime il Comune dalla responsabilità civile ai sensi
dalla D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, nè alla
conseguente azione di regresso dell'istituto assicuratore". 2. Il C.G.
era operaio dipendente del Comune di Sassari, ed operava con i mezzi
posti a disposizione dallo stesso Comune; la sua esperienza lavorativa
non può condurre ad escludere la responsabilità del Comune, che gli
aveva messo a disposizione mezzi inadeguati, in base alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
Infatti la
nozione di rischio professionale, che è posta a base dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, postula che
questa debba comprendere anche gli infortuni avvenuti per colpa del
lavoratore infortunato.
L'assicurazione
obbligatoria è mirata infatti a coprire anche e soprattutto gli
infortuni accidentali, quale portato in un certo senso naturale
dell'attività produttiva.
La colpa del
lavoratore, anche grave, ed anche esclusiva, consistente:
nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso
conseguente, all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni
di lavoro), negligenza, imperizia, non incide perciò sulla tutela
antinfortunistica, nel senso di escluderla od attenuarla (Cass. 27
maggio 1986 n. 3576; Cass. 6 marzo 1996 n. 1750; Cass. 4 dicembre 2001
n. 15312; Cass. 14 marzo 2006 n. 5493).
Il
comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando è
caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. 21 maggio 2002
n. 7454; Cass. 19 agosto 1996 n. 7636; Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331),
il che nella specie non è.
A maggior ragione
il concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio sul
lavoro non ne esclude la indennizzabilità, nè si riflette in una
corrispondente riduzione dell'indennizzo (Cass. 17 febbraio 1999 n.
1331; Cass. 8 aprile 2002 n. 5024; Cass. 21 maggio 2002 n. 7454).
3.
E' opportuno ricordare infine un ulteriore principio di diritto
enunciato da questa corte rilevante nella decisione della presente
causa: "La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.)
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel
sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri
probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli
stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ.,
sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore
che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o
l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e
provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il
nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro
deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè
di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le
misure per evitare il danno".
La sentenza
impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa ad altro giudice,
designato nella Corte d' Appello di Cagliari, la quale deciderà la causa
sulla base dei principi di diritto sopra enunciati; essa provvedere
altresì alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d' Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008
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