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lunedì 28 aprile 2014

Cassazione: Solo una sanzione amministrativa per chi è sorpreso alla guida di un veicolo sequestrato La sanzione penale è inoperante, spiegano i giudici di piazza Cavour, perchè la regolamentazione amministrativa della materia presenta estremi specializzanti rispetto a quella penale




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Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-03-2008) 19-06-2008, n. 25116
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza 6 aprile 2007, il Tribunale di Napoli ha assolto, con la formula "perchè il fatto non sussiste", P.A. dal reato previsto art. 334 c.p., comma 2 (contestatogli per aver, nella sua qualità di custode di un autocarro sottoposto a sequestro amministrativo a sensi dell'art. 213 C.d.S., utilizzato il mezzo per la viabilità).
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato come la fattispecie in esame sia punita con sanzione amministrativa dall'art. 213 C.d.S. che racchiude tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione della circolazione stradale; il reato di cui all'art. 334 c.p. non è configurabile perchè l'utilizzo del veicolo non determina il suo deterioramento.
Queste conclusioni sono censurate dal Procuratore della Repubblica di Napoli che, nei motivi di ricorso in Cassazione, deduce violazione di legge. Rileva che una coordinazione sistematica delle norme, porta a concludere che l'art. 213 C.d.S. sia applicabile solo ai soggetti che non sono custodi del bene e si siano limitati a farlo circolare abusivamente; le persone qualificate che utilizzano il veicolo rispondono del reato previsto dall'art. 334 c.p. che prescinde dal deterioramento del bene.
Il Collegio ritiene che la sentenza debba essere confermata sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli enucleati nel testo del provvedimento impugnato.
La questione di diritto sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se esista, o no, un concorso apparente di norme tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 C.d.S. nel caso in cui la sottrazione della res al vincolo del sequestro (che è una delle condotte alternative previste dalla prima norma) si concretizzi nella circolazione di un veicolo.
La problematica è stata risolta da una recente sentenza di questa Sezione (n 174/2008) facendo leva sul principio di specialità enucleato dall'art. 15 c.p.; la decisione, in esito ad un esame della astratta struttura delle due norme, ha rilevato che la fattispecie depenalizzata presenta, in relazione alla codicistica, maggiori elementi specializzanti che ne circoscrivono l'ambito di applicazione.
La previsione amministrativa è più specifica rispetto all'art. 334 c.p. per quanto concerne: il bene sottoposto vincolo (non un qualsiasi oggetto, ma una res determinata,cioè, un veicolo); la condotta elusiva del sequestro (circoscritta ad una peculiare forma di sottrazione tipica della natura mobile della cosa); la ragione del sequestro (prodromico alla confisca); l'autorità che lo ha disposto (un organo di Polizia).
La fattispecie dell'art. 334 c.p. presenta un elemento individualizzante rispetto a quella del codice della strada rappresentato dai soggetti attivi (che identifica con le persone qualificare del custode o del proprietario).
Tra le due norme intercorre, pertanto, un rapporto di specialità bilaterale che è stato superato nella ricordata sentenza sostanzialmente avendo come guida il criterio della maggiore specialità in base ad una valutazione quantitativa degli elementi peculiari; questo criterio è stato utilizzato in alcune decisioni di questa Corte (Sezioni Unite sentenza 10/1976; Sezione 6^ sentenza n. 10800/2000).
Le argomentazioni svolte nella decisione n. 174/2008 (dianzi citata) appaiono condivisibili a questo Collegio: la tematica, però, può trovare ulteriori approfondimenti, allorchè venga riguardata sotto il profilo dei rapporti intercorrenti tra l'art. 15 c.p. e la L. n. 689 del 1981, art. 9.
L'esegesi di tale ultimo articolo è stata ricondotta da parte della dottrina e della giurisprudenza ai medesimi cannoni interpretativi della norma posta dall'art. 15 c.p., sicchè nessuna influenza andrebbe a prodursi sulle argomentazioni già svolte.
Qualora, però, non si aderisse a siffatta equiparazione dovrebbe riconoscersi efficacia differenziatrice alla circostanza che la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 9 (che ha superato la tradizionale opinione che reputava appartenenti a distinti rami dello ordinamento le norme penali e quelle amministrative) non ricalca la dizione del testo dell'art. 15 c.p.; l'art. 9 si riferisce allo "stesso fatto" (non alla "medesima materia").
Tale rilievo consentirebbe di inserire nell'ambito del principio di specialità dell'art. 9 anche il caso di un medesimo fatto riconducibile a più fattispecie pur se tra le stesse non sia configurabile l'interferenza richiesta dall'art. 15 c.p.; di conseguenza, per l'applicazione dell'art. 9, il fulcro del problema consisterebbe nello individuare, tra più norme che disciplinano uno stesso accadimento storico, la previsione che meglio si presta a regolare il caso.
A tale fine, è utile non mettere a confronto le singole disposizioni, quella penale e quella amministrativa,ma i due corpi normativi; da tale paragone si rileva come la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 285 del 1992, e successive modifiche, sia speciale rispetto a quella codicistica in quanto intende governare un particolare settore della vita sociale.
Nell'alveo della lex specialis, l'intero regime del sequestro amministrativo presenta, nella sua globalità, requisiti peculiari che lo rendono differente dal vincolo sottostante all'art. 334 c.p. in quanto prevede la sottrazione di un mezzo all'avente diritto con il fine specifico di inibirne la circolazione.
Tale condotta antidoverosa, che costituiva illecito penale, è stata trasformata in illecito amministrativo con il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 19.
Di conseguenza, il ritenere la fattispecie ancora di rilevanza penale si pone in contrasto con la volontà del Legislatore di riservare una disciplina particolare - e di maggior favore rispetto alla previsione dell'art. 334 c.p. - alla sottrazione al vincolo, e connessa indefettibile circolazione, di veicoli sequestrati per ragioni di viabilità.
La tesi che si contrasta collide, pure, con lo spirito della depenalizzazione secondo il quale quando un identico fatto è sanzionato da una norma penale e da una amministrativa deve prevalere (salva espressa deroga) questa ultima perchè è caratterizzata dalla settorialità della previsione e dalla specificità delle sue disposizioni.
Nè è sostenibile che le due norme in esame possano concorrere in quanto è chiaro, dal tenore dell'art. 9, come non sia possibile una duplicità di sanzioni; tra fattispecie eterogenee, penali ed amministrative, che regolano uno stesso fatto concreto, una sola è applicabile e, precisamente, quella amministrativa perchè, disciplinando una materia particolare, deve considerarsi speciale.
Per quanto esposto, il Collegio (pur consapevole della non univoca giurisprudenza in materia), reputa che la sanzione penale sia inoperante perchè la regolamentazione amministrativa della materia presenta estremi specializzanti; di conseguenza, chiunque è sorpreso a circolare con un mezzo sottoposto a sequestro a sensi dell'art. 213 C.d.S. risponde solo dell'illecito amministrativo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008

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