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Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-03-2008) 19-06-2008, n. 25116
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
sentenza 6 aprile 2007, il Tribunale di Napoli ha assolto, con la
formula "perchè il fatto non sussiste", P.A. dal reato previsto art. 334 c.p.,
comma 2 (contestatogli per aver, nella sua qualità di custode di un
autocarro sottoposto a sequestro amministrativo a sensi dell'art. 213
C.d.S., utilizzato il mezzo per la viabilità).
Per
giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato come la fattispecie
in esame sia punita con sanzione amministrativa dall'art. 213 C.d.S.
che racchiude tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione
della circolazione stradale; il reato di cui all'art. 334 c.p. non è
configurabile perchè l'utilizzo del veicolo non determina il suo
deterioramento.
Queste conclusioni sono
censurate dal Procuratore della Repubblica di Napoli che, nei motivi di
ricorso in Cassazione, deduce violazione di legge. Rileva che una
coordinazione sistematica delle norme, porta a concludere che l'art. 213
C.d.S. sia applicabile solo ai soggetti che non sono custodi del bene e
si siano limitati a farlo circolare abusivamente; le persone
qualificate che utilizzano il veicolo rispondono del reato previsto dall'art. 334 c.p. che prescinde dal deterioramento del bene.
Il
Collegio ritiene che la sentenza debba essere confermata sia pure per
motivi parzialmente diversi da quelli enucleati nel testo del
provvedimento impugnato.
La questione di
diritto sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se esista, o no,
un concorso apparente di norme tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 C.d.S.
nel caso in cui la sottrazione della res al vincolo del sequestro (che è
una delle condotte alternative previste dalla prima norma) si
concretizzi nella circolazione di un veicolo.
La
problematica è stata risolta da una recente sentenza di questa Sezione
(n 174/2008) facendo leva sul principio di specialità enucleato dall'art. 15 c.p.;
la decisione, in esito ad un esame della astratta struttura delle due
norme, ha rilevato che la fattispecie depenalizzata presenta, in
relazione alla codicistica, maggiori elementi specializzanti che ne
circoscrivono l'ambito di applicazione.
La previsione amministrativa è più specifica rispetto all'art. 334 c.p.
per quanto concerne: il bene sottoposto vincolo (non un qualsiasi
oggetto, ma una res determinata,cioè, un veicolo); la condotta elusiva
del sequestro (circoscritta ad una peculiare forma di sottrazione tipica
della natura mobile della cosa); la ragione del sequestro (prodromico
alla confisca); l'autorità che lo ha disposto (un organo di Polizia).
La fattispecie dell'art. 334 c.p.
presenta un elemento individualizzante rispetto a quella del codice
della strada rappresentato dai soggetti attivi (che identifica con le
persone qualificare del custode o del proprietario).
Tra
le due norme intercorre, pertanto, un rapporto di specialità bilaterale
che è stato superato nella ricordata sentenza sostanzialmente avendo
come guida il criterio della maggiore specialità in base ad una
valutazione quantitativa degli elementi peculiari; questo criterio è
stato utilizzato in alcune decisioni di questa Corte (Sezioni Unite
sentenza 10/1976; Sezione 6^ sentenza n. 10800/2000).
Le
argomentazioni svolte nella decisione n. 174/2008 (dianzi citata)
appaiono condivisibili a questo Collegio: la tematica, però, può trovare
ulteriori approfondimenti, allorchè venga riguardata sotto il profilo
dei rapporti intercorrenti tra l'art. 15 c.p. e la L. n. 689 del 1981, art. 9.
L'esegesi
di tale ultimo articolo è stata ricondotta da parte della dottrina e
della giurisprudenza ai medesimi cannoni interpretativi della norma
posta dall'art. 15 c.p., sicchè nessuna influenza andrebbe a prodursi sulle argomentazioni già svolte.
Qualora,
però, non si aderisse a siffatta equiparazione dovrebbe riconoscersi
efficacia differenziatrice alla circostanza che la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 9
(che ha superato la tradizionale opinione che reputava appartenenti a
distinti rami dello ordinamento le norme penali e quelle amministrative)
non ricalca la dizione del testo dell'art. 15 c.p.; l'art. 9 si riferisce allo "stesso fatto" (non alla "medesima materia").
Tale
rilievo consentirebbe di inserire nell'ambito del principio di
specialità dell'art. 9 anche il caso di un medesimo fatto riconducibile a
più fattispecie pur se tra le stesse non sia configurabile
l'interferenza richiesta dall'art. 15 c.p.; di conseguenza, per
l'applicazione dell'art. 9, il fulcro del problema consisterebbe nello
individuare, tra più norme che disciplinano uno stesso accadimento
storico, la previsione che meglio si presta a regolare il caso.
A
tale fine, è utile non mettere a confronto le singole disposizioni,
quella penale e quella amministrativa,ma i due corpi normativi; da tale
paragone si rileva come la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 285 del 1992,
e successive modifiche, sia speciale rispetto a quella codicistica in
quanto intende governare un particolare settore della vita sociale.
Nell'alveo
della lex specialis, l'intero regime del sequestro amministrativo
presenta, nella sua globalità, requisiti peculiari che lo rendono
differente dal vincolo sottostante all'art. 334 c.p. in quanto prevede la sottrazione di un mezzo all'avente diritto con il fine specifico di inibirne la circolazione.
Tale condotta antidoverosa, che costituiva illecito penale, è stata trasformata in illecito amministrativo con il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 19.
Di
conseguenza, il ritenere la fattispecie ancora di rilevanza penale si
pone in contrasto con la volontà del Legislatore di riservare una
disciplina particolare - e di maggior favore rispetto alla previsione dell'art. 334 c.p. - alla sottrazione al vincolo, e connessa indefettibile circolazione, di veicoli sequestrati per ragioni di viabilità.
La
tesi che si contrasta collide, pure, con lo spirito della
depenalizzazione secondo il quale quando un identico fatto è sanzionato
da una norma penale e da una amministrativa deve prevalere (salva
espressa deroga) questa ultima perchè è caratterizzata dalla
settorialità della previsione e dalla specificità delle sue
disposizioni.
Nè è sostenibile che le due
norme in esame possano concorrere in quanto è chiaro, dal tenore
dell'art. 9, come non sia possibile una duplicità di sanzioni; tra
fattispecie eterogenee, penali ed amministrative, che regolano uno
stesso fatto concreto, una sola è applicabile e, precisamente, quella
amministrativa perchè, disciplinando una materia particolare, deve
considerarsi speciale.
Per quanto esposto, il
Collegio (pur consapevole della non univoca giurisprudenza in materia),
reputa che la sanzione penale sia inoperante perchè la regolamentazione
amministrativa della materia presenta estremi specializzanti; di
conseguenza, chiunque è sorpreso a circolare con un mezzo sottoposto a
sequestro a sensi dell'art. 213 C.d.S. risponde solo dell'illecito
amministrativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008
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