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lunedì 28 aprile 2014

Cassazione: Malattia professionale e D.Lgs. 38/2000 - Indennizzo danno biologico per menomazioni




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DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.   -   INFORTUNI SUL LAVORO   -   PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-05-2008, n. 11940

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


1. Con ricorso 4 ottobre 2001, R.B. conveniva in giudizio, davanti al giudice unico del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L. assumendo di essere affetto da ipoacusia professionale contratta in occasione di lavoro per cui aveva presentato domanda amministrativa in data 29.11.2000.
Concludeva, quindi, per l'accertamento del proprio diritto alla rendita nella misura del 20% di riduzione della capacità lavorativa o quella maggiore o minore da accertare ed a corrispondere i ratei maturati con gli interessi dalla data di decorrenza di legge, vinte le spese con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fissata l'udienza di discussione della causa, l'I.N.A.I.L. si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Istruita la causa con produzione di documenti e consulenza medico legale, il Tribunale di Cagliari, con sentenza 22 maggio 2003, accoglieva la domanda dichiarando che il R. aveva diritto alla rendita per inabilità permanente al lavoro da ipoacusia pari al 21% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa del 29.11.2000;
condannava quindi l'I.N.A.I.L. al pagamento dei ratei scaduti con interessi legali di mora ed alla rifusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello l'I.N.A.I.L. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Ha resistito il R. con memoria concludendo per il rigetto dello appello.
La Corte d'appello di Cagliari ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali affidandone l'espletamento ad altro specialista della materia.
All'esito di tale nuova c.t.u. la Corte d'appello con sentenza del 3 novembre 2004 - 3 gennaio 2005 ha parzialmente accolto l'appello ed ha dichiarato che R.B. ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da ipoacusia pari al 14% con decorrenza dalla data di presentazione dalla domanda in sede amministrativa (29.11.2000); ha condannato l'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico nella percentuale che precede con gli interessi legali di mora; ha compensato, tra le parti, la metà delle spese processuali; ha condannato l'I.N.A.I.L. al rimborso, in favore dell'appellante, della restante metà. 3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INAIL. Resiste con controricorso l'intimato.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del D.M. 25 luglio 2000. Osserva l'Istituto che la Corte d'appello, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., ha utilizzato i criteri medico-legali validi per la previgente disciplina, valutando la capacità lavorativa generica, e non già quelli di cui alla tabella delle menomazioni entrata in vigore il 25 luglio 2000. Questi erano invece i criteri medico-legali per quantificare il danno biologico oggetto di indennizzo.
2. Il ricorso è fondato.
Pacifico essendo tra le parti che trovi applicazione la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, come ritenuto dalla Corte d'appello, che ha infatti riconosciuto in favore del R. l'indennizzo in capitale per danno biologico (ipoacusia da rumore) ex art. 13 cit., risulta però dalla stessa sentenza impugnata che il c.t.u. ha fatto riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, laddove l'art. 13 cit. prevede invece che occorre considerare la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona e stabilisce che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In particolare l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale e dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; tabella approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. E in sede di prima applicazione il riferimento è al decreto ministeriale 12 luglio 2000 (di approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella di indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) entrato in vigore il 9 agosto 2000. 3. Deve in proposito considerarsi che L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha indicato, alla lett. s), tra i principi e criteri direttivi, la previsione, nell'ambito del sistema di indennizzo e di sostegno sociale, proprio del t.u. del 1965, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi; ciò che presupponeva necessariamente una revisione della disciplina delle prestazioni economiche da inabilità permanente. Infatti, mentre l'originario sistema di calcolo dell'indennizzo per inabilità permanente erogato dall'Istituto, configurato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, era modellato su parametri mutuati dal meccanismo di calcolo del danno patrimoniale, l'introduzione della categoria del danno biologico anche nell'ambito indennitario, ha reso necessaria una profonda revisione del complessivo sistema; cfr. in proposito C. cost. n. 426 del 2006, che ha rimarcato che, mentre nel precedente sistema l'INAIL erogava prestazioni economiche riferite all'attitudine al lavoro che di fatto già comprendevano, in parte o per intero, il danno biologico, la nuova disciplina copre esplicitamente tale danno all'art. 13, precisando che "le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato" (art. 13, comma 1).
Con l'innesto del danno biologico nel sistema indennitario tipico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali l'evento dannoso è stato considerato come fatto lesivo in sè alla persona del lavoratore infortunato al quale è stata riconosciuta una tutela globale e non più limitata alla compensazione della ridotta possibilità di produrre reddito conseguente ad infortunio sul lavoro. Infatti il danno biologico, inteso come danno alla persona nella sua globalità e quindi come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, è sempre presente e si ripercuote su tutte le sue attività, compresa quella lavorativa generica, inscindibile dalle altre.
Di questa radicale modifica si è fatto carico il legislatore delegato (segnatamente con il cit. D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13) che, abbandonando i criteri stabiliti dal t.u. n. 1124 del 1965 per la riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro, ha proceduto ad un totale riordino del sistema indennitario con la previsione di un indennizzo di base che ristora il danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psico-fisica. La cesura tra i due sistemi è poi resa ancor più evidente dal sesto comma del più volte cit. art. 13 nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi o denunciati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 cit. e di quelli intervenuti dopo tale data (per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disciplina v.
C. cost. n. 426 del 2006).
L'indennizzo del danno biologico ha così sostituito la rendita per inabilità permanente già prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66: indennizzo in capitale del solo danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16%; indennizzo in rendita per menomazioni pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
A questi indennizzi si perviene utilizzando tre tabelle (tabella delle menomazioni; tabella indennizzo danno biologico, contenente le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 100%, e tabella dei coefficienti) approvate con il cit. decreto ministeriale del 12 luglio 2000. 4. In conclusione nella specie il c.t.u. avrebbe dovuto far riferimento al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, di approvazione delle tabelle delle menomazioni e della tabella dell'indennizzo del danno biologico.
Conseguentemente l'impugnata sentenza, che si è rifatta alla relazione del c.t.u., recependola, è affetta da vizio di violazione di legge (dell'art. 13 cit.) nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. raggiunte sulla base di criteri valutativi non più vigenti.
In questi limiti il ricorso dell'Istituto va pertanto accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione che si adeguerà al seguente principio di diritto: "Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, danno che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato, il giudice - e per esso il c.t.u. - deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti".

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa le sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008

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