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DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - INFORTUNI SUL LAVORO - PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-05-2008, n. 11940
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-05-2008, n. 11940
Svolgimento del processo
1.
Con ricorso 4 ottobre 2001, R.B. conveniva in giudizio, davanti al
giudice unico del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del
lavoro, l'I.N.A.I.L. assumendo di essere affetto da ipoacusia
professionale contratta in occasione di lavoro per cui aveva presentato
domanda amministrativa in data 29.11.2000.
Concludeva,
quindi, per l'accertamento del proprio diritto alla rendita nella
misura del 20% di riduzione della capacità lavorativa o quella maggiore o
minore da accertare ed a corrispondere i ratei maturati con gli
interessi dalla data di decorrenza di legge, vinte le spese con
distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fissata
l'udienza di discussione della causa, l'I.N.A.I.L. si costituiva in
giudizio deducendo l'infondatezza della domanda e concludendo per il
rigetto della stessa, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Istruita
la causa con produzione di documenti e consulenza medico legale, il
Tribunale di Cagliari, con sentenza 22 maggio 2003, accoglieva la
domanda dichiarando che il R. aveva diritto alla rendita per inabilità
permanente al lavoro da ipoacusia pari al 21% con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in sede
amministrativa del 29.11.2000;
condannava
quindi l'I.N.A.I.L. al pagamento dei ratei scaduti con interessi legali
di mora ed alla rifusione delle spese del giudizio da distrarsi in
favore del difensore del ricorrente.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello l'I.N.A.I.L. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Ha resistito il R. con memoria concludendo per il rigetto dello appello.
La
Corte d'appello di Cagliari ha disposto il rinnovo delle operazioni
peritali affidandone l'espletamento ad altro specialista della materia.
All'esito
di tale nuova c.t.u. la Corte d'appello con sentenza del 3 novembre
2004 - 3 gennaio 2005 ha parzialmente accolto l'appello ed ha dichiarato
che R.B. ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da
ipoacusia pari al 14% con decorrenza dalla data di presentazione dalla
domanda in sede amministrativa (29.11.2000); ha condannato l'I.N.A.I.L.
al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico nella
percentuale che precede con gli interessi legali di mora; ha compensato,
tra le parti, la metà delle spese processuali; ha condannato
l'I.N.A.I.L. al rimborso, in favore dell'appellante, della restante
metà. 3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione
l'INAIL. Resiste con controricorso l'intimato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del D.M. 25 luglio 2000.
Osserva l'Istituto che la Corte d'appello, facendo proprie le
conclusioni del c.t.u., ha utilizzato i criteri medico-legali validi per
la previgente disciplina, valutando la capacità lavorativa generica, e
non già quelli di cui alla tabella delle menomazioni entrata in vigore
il 25 luglio 2000. Questi erano invece i criteri medico-legali per
quantificare il danno biologico oggetto di indennizzo.
2. Il ricorso è fondato.
Pacifico essendo tra le parti che trovi applicazione la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13,
come ritenuto dalla Corte d'appello, che ha infatti riconosciuto in
favore del R. l'indennizzo in capitale per danno biologico (ipoacusia da
rumore) ex art. 13 cit., risulta però dalla stessa sentenza impugnata
che il c.t.u. ha fatto riferimento alla riduzione della capacità
lavorativa, laddove l'art. 13 cit. prevede invece che occorre
considerare la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona e stabilisce che le prestazioni
per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In particolare l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore
al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale e dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico"; tabella approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL. E in sede di prima applicazione il
riferimento è al decreto ministeriale 12 luglio 2000 (di
approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella di indennizzo
danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno
biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali) entrato in vigore il 9 agosto 2000. 3. Deve
in proposito considerarsi che L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55,
nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al
fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ha indicato, alla lett. s), tra i principi e criteri
direttivi, la previsione, nell'ambito del sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, proprio del t.u. del 1965, di un'idonea copertura e
valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi; ciò che presupponeva
necessariamente una revisione della disciplina delle prestazioni
economiche da inabilità permanente. Infatti, mentre l'originario sistema
di calcolo dell'indennizzo per inabilità permanente erogato
dall'Istituto, configurato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
era modellato su parametri mutuati dal meccanismo di calcolo del danno
patrimoniale, l'introduzione della categoria del danno biologico anche
nell'ambito indennitario, ha reso necessaria una profonda revisione del
complessivo sistema; cfr. in proposito C. cost. n. 426 del 2006, che ha
rimarcato che, mentre nel precedente sistema l'INAIL erogava prestazioni
economiche riferite all'attitudine al lavoro che di fatto già
comprendevano, in parte o per intero, il danno biologico, la nuova
disciplina copre esplicitamente tale danno all'art. 13, precisando che
"le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in
misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato" (art. 13, comma 1).
Con l'innesto
del danno biologico nel sistema indennitario tipico degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali l'evento dannoso è stato
considerato come fatto lesivo in sè alla persona del lavoratore
infortunato al quale è stata riconosciuta una tutela globale e non più
limitata alla compensazione della ridotta possibilità di produrre
reddito conseguente ad infortunio sul lavoro. Infatti il danno
biologico, inteso come danno alla persona nella sua globalità e quindi
come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, è sempre
presente e si ripercuote su tutte le sue attività, compresa quella
lavorativa generica, inscindibile dalle altre.
Di questa radicale modifica si è fatto carico il legislatore delegato (segnatamente con il cit. D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13)
che, abbandonando i criteri stabiliti dal t.u. n. 1124 del 1965 per la
riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro, ha proceduto ad un totale
riordino del sistema indennitario con la previsione di un indennizzo di
base che ristora il danno biologico consistente nella menomazione
dell'integrità psico-fisica. La cesura tra i due sistemi è poi resa
ancor più evidente dal sesto comma del più volte cit. art. 13 nella
parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva
dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali
verificatisi o denunciati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000
cit. e di quelli intervenuti dopo tale data (per l'infondatezza della
questione di legittimità costituzionale di tale disciplina v.
C. cost. n. 426 del 2006).
L'indennizzo del danno biologico ha così sostituito la rendita per inabilità permanente già prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66:
indennizzo in capitale del solo danno biologico per menomazioni
superiori al 6% sino al 16%; indennizzo in rendita per menomazioni pari o
superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore
quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
A
questi indennizzi si perviene utilizzando tre tabelle (tabella delle
menomazioni; tabella indennizzo danno biologico, contenente le misure
del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 100%, e tabella dei
coefficienti) approvate con il cit. decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
4. In conclusione nella specie il c.t.u. avrebbe dovuto far riferimento
al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12
luglio 2000, di approvazione delle tabelle delle menomazioni e della
tabella dell'indennizzo del danno biologico.
Conseguentemente
l'impugnata sentenza, che si è rifatta alla relazione del c.t.u.,
recependola, è affetta da vizio di violazione di legge (dell'art. 13
cit.) nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u.
raggiunte sulla base di criteri valutativi non più vigenti.
In
questi limiti il ricorso dell'Istituto va pertanto accolto e
l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione che si adeguerà al
seguente principio di diritto: "Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13
(recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui
alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, al fine del
riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per
menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per
infortunio sul lavoro o per malattia professionale, danno che è
determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del
reddito del lavoratore danneggiato, il giudice - e per esso il c.t.u. -
deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti".
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso; cassa le sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008
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