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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 15-01-2008) 23-09-2008, n. 36475
Svolgimento del processo
Il
Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina il 30/11/2006
pronunziava in sede di appello contro sentenza del giudice di pace di
Taormina del 21/4/2006, sentenza con la quale riteneva gli odierni
ricorrenti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 590 c.p.
per avere omesso, nelle rispettive qualità di Sindaco di Taormina,
titolare di delega assessoriale ai lavori pubblici e di responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale adeguati controlli e interventi sulle
condizioni di un tratto di (OMISSIS), così cagionando a I. N. che
inciampava su un dislivello privo di segnalazione (un tappetino di
piastrelle di cm 120 x 40) lesioni personali.
La sentenza di appello confermava così la sentenza di condanna già pronunziata in primogrado.
Contro
così fatto provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione il P. e
il B. al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
All'udienza
pubblica del 15/1/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti
dal codice di rito, ha deciso il ricorso proposto.
Motivi della decisione
Il ricorso del B., all'epoca dei fatti Sindaco di Taormina con delega assessoriale ai lavori pubblici, denunzia:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 590 c.p.;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza
risultante dal testo della stessa e dagli atti già indicati in appello.
In
particolare sottolinea contraddizioni nella individuazione del colore
delle piastrelle tappetino; nega il carattere di insidia, evidenzia la
scarsa attenzione della parte lesa che non camminava con la necessaria
attenzione.
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 40, 42 e 590 c.p.;
violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento
impugnato e dal motivo di gravame. Il ricorrente in particolare afferma
di non essere mai stato informato della condizione di quella strada nega
un obbligo del sindaco di perlustrare le strade;
Il ricorso del P., Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale di Taormina all'epoca dei fatti, denunzia:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 40 42 e 590 c.p..
Violazione
di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione risultante dal testo della sentenza e dai motivi di appello
del ricorrente.
In particolare il ricorrente
nega di essere stato informato dello stato della strada, come egualmente
nega di avere un obbligo di perlustrazione delle strade.
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
La
motivazione impugnata da ragionata contezza del fatto che la caduta e
le conseguenti lesioni della parte offesa siano state cagionate da un
dislivello creato da una sorta di tappeto di mattonelle posto davanti a
un pubblico esercizio ma sulla pubblica via e precisamente sulla
scalinata di via (OMISSIS).
La motivazione ha
avuto cura di riportare circostanze relative alla solidità e alla tenuta
delle calzature senza tacchi indossate dalla parte lesa, alle
condizioni di luce al momento del fatto, alla instabilità dell'improprio
zerbino, alla circostanza che altre persone fossero cadute nello stesso
luogo e che il tappeto di piastrelle fosse stato rimosso dopo
l'incidente. La motivazione impugnata correttamente ha ritenuto di
affermare la responsabilità dei due imputati per causa della loro
qualità. Invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il
responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una
generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione
comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito
delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai
cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata
manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade
comunali.
Non è certo richiesto nè al sindaco,
nè al Responsabile dell'Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o
ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere
attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le
informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonchè per
adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici
per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati. Quanto
alla asserita disattenzione o imprudenza della viandante si tratta di
tesi alternativa in fatto totalmente incompatibile con la ricostruzione
ragionatamente operata dalla sentenza impugnata, smentita dalle precise
ricognizioni della dinamica dei fatti e dello stato dei luoghi
effettuate in sentenza e in ogni caso non suscettibile di provocare nel
giudizio di legittimità un ulteriore fase di giudizio sui fatti.
Tutti
i motivi di censura risultano per le ragioni fin qui esposte infondati e
i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento
delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore della parte
civile, costituita anche in questa fase processuale, delle spese
sostenute per questo grado in ragione di Euro 2.000,00 oltre spese
generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
P.Q.M.
Rigetta
i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese di
questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese generali
al 12,50% I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008
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