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lunedì 28 aprile 2014

Cassazione: Cattiva manutenzione strade comunali?




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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 15-01-2008) 23-09-2008, n. 36475
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina il 30/11/2006 pronunziava in sede di appello contro sentenza del giudice di pace di Taormina del 21/4/2006, sentenza con la quale riteneva gli odierni ricorrenti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 590 c.p. per avere omesso, nelle rispettive qualità di Sindaco di Taormina, titolare di delega assessoriale ai lavori pubblici e di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale adeguati controlli e interventi sulle condizioni di un tratto di (OMISSIS), così cagionando a I. N. che inciampava su un dislivello privo di segnalazione (un tappetino di piastrelle di cm 120 x 40) lesioni personali.
La sentenza di appello confermava così la sentenza di condanna già pronunziata in primogrado.
Contro così fatto provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione il P. e il B. al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
All'udienza pubblica del 15/1/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, ha deciso il ricorso proposto.

Motivi della decisione

Il ricorso del B., all'epoca dei fatti Sindaco di Taormina con delega assessoriale ai lavori pubblici, denunzia:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 590 c.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza risultante dal testo della stessa e dagli atti già indicati in appello.
In particolare sottolinea contraddizioni nella individuazione del colore delle piastrelle tappetino; nega il carattere di insidia, evidenzia la scarsa attenzione della parte lesa che non camminava con la necessaria attenzione.
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 40, 42 e 590 c.p.; violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal motivo di gravame. Il ricorrente in particolare afferma di non essere mai stato informato della condizione di quella strada nega un obbligo del sindaco di perlustrare le strade;
Il ricorso del P., Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale di Taormina all'epoca dei fatti, denunzia:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 40 42 e 590 c.p..
Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e dai motivi di appello del ricorrente.
In particolare il ricorrente nega di essere stato informato dello stato della strada, come egualmente nega di avere un obbligo di perlustrazione delle strade.
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
La motivazione impugnata da ragionata contezza del fatto che la caduta e le conseguenti lesioni della parte offesa siano state cagionate da un dislivello creato da una sorta di tappeto di mattonelle posto davanti a un pubblico esercizio ma sulla pubblica via e precisamente sulla scalinata di via (OMISSIS).
La motivazione ha avuto cura di riportare circostanze relative alla solidità e alla tenuta delle calzature senza tacchi indossate dalla parte lesa, alle condizioni di luce al momento del fatto, alla instabilità dell'improprio zerbino, alla circostanza che altre persone fossero cadute nello stesso luogo e che il tappeto di piastrelle fosse stato rimosso dopo l'incidente. La motivazione impugnata correttamente ha ritenuto di affermare la responsabilità dei due imputati per causa della loro qualità. Invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.
Non è certo richiesto nè al sindaco, nè al Responsabile dell'Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonchè per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati. Quanto alla asserita disattenzione o imprudenza della viandante si tratta di tesi alternativa in fatto totalmente incompatibile con la ricostruzione ragionatamente operata dalla sentenza impugnata, smentita dalle precise ricognizioni della dinamica dei fatti e dello stato dei luoghi effettuate in sentenza e in ogni caso non suscettibile di provocare nel giudizio di legittimità un ulteriore fase di giudizio sui fatti.
Tutti i motivi di censura risultano per le ragioni fin qui esposte infondati e i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore della parte civile, costituita anche in questa fase processuale, delle spese sostenute per questo grado in ragione di Euro 2.000,00 oltre spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese generali al 12,50% I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008

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