CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 12-06-2008, n. 15828
Cass. civ. Sez. II, 12-06-2008, n. 15828
Svolgimento del processo
Con
la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta (salvo che per
l'importo della sanzione, rideterminato nel minimo edittale)
l'opposizione che B.A. aveva proposto avverso due verbali, con i quali
gli era stato contestato da agenti della Polizia di Stato di aver
guidato un autoveicolo con carta di circolazione priva dell'annotazione
del cambiamento di residenza e con patente ottenuta in assenza dei
necessari requisiti. A tale decisione il Giudice di pace è pervenuto
ritenendo che gli atti impugnati contenevano soltanto imprecisioni e
mancanze irrilevanti, mentre la documentazione prodotta dall'autorità di
pubblica sicurezza consentiva di ricostruire le ragioni degli
accertamenti.
Contro tale sentenza B.A. ha
proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Ministero
dell'interno non ha svolto attività difensive nel giudizio di
legittimità.
Motivi della decisione
Con
entrambi i motivi di ricorso B.A. lamenta che con la sentenza impugnata
non si è provveduto, se non con una motivazione del tutto carente,
sulle varie ragioni che erano state addotte a sostegno dell'opposizione.
La censura è fondata.
Limitandosi
a rilevare che “mediante la produzione della documentazione da parte
dell'Autorità di P.S. si è ricostruito il ragionamento secondo il quale
sono stati elevati i due verbali”, il Giudice di pace non ha dato alcuna
concreta risposta alle articolate e puntuali critiche che a quel
"ragionamento" aveva rivolto l'attore, a proposito sia della contestata
mancanza di comunicazione del cambio di domicilio, sia della supposta
invalidità della patente di guida esibita agli agenti e da costoro
ritirata insieme con la carta di identità, sia delle spese per la
custodia del veicolo, sottoposto a sequestro poi non convalidato dal
Prefetto, sia dell'esistenza dei presupposti (contratto di lavoro e
disponibilità di abitazione) che avevano consentito il rilascio del
documento di abilitazione alla guida.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Non sussistono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito in questa sede, come il ricorrente ha richiesto.
La
sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che
si designa in una diversa sezione dell'Ufficio del Giudice di pace di
Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa
ad altra sezione dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui rimette
anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
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