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lunedì 28 aprile 2014

Tribunale RC: Polizia di Stato - Comportamenti antisindacali




Polizia di Stato - Comportamenti antisindacali
Proc. n. 2072/2007
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del giudice del lavoro, dott. ..., definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23 ottobre 2007 e vertente tra
SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia), difeso dagli avv.ti ...
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, DIRIGENTE CENTRO RACCOLTA V.E.C.A., difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-RIGETTA L’OPPOSIZIONE.
-Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 30.4.08
Il Giudice
N. Sapone

Proc. n. 2072/2007

PROSECUZIONE DEL VERBALE D´UDIENZA DEL 30/4/2008

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc

1.- Parte ricorrente propone opposizione ex art. 28 legge n. 300/70 avverso il decreto emesso in data 15.10.07 dal Tribunale con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 28 St. lav. volto ad accertare il comportamento antisindacale del Ministero convenuto, consistente nell’inadempimento all’obbligo di preventiva informazione stabilito dall´art. 24 accordo nazionale quadro.

Deduce che il giudice è incorso in un macroscopico errore interpretativo e di valutazione essendo innegabile l’interesse del sindacato a conoscere anche scelte non modificative. Assume che l’informazione preventiva va sempre e comunque fornita al sindacato, anche se a contenuto negativo. È interesse del sindacato conoscere preventivamente anche la periodica conferma delle determinazioni antecedenti, in quanto determinati assetti, mutato il sostrato temporale di riferimento, possono ben sollecitare valutazioni sindacali differenti. Invoca alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 16976/03, secondo cui la cadenza trimestrale non presuppone necessariamente un’iniziativa innovativa della pubblica amministrazione.

Il Ministero dell’Interno contesta la fondatezza della domanda di cui chiede l´integrale rigetto.

2.- Va in primo luogo precisato che il ricorso ex art. 28 St. lav. proposto in primo grado ha come petitum la cessazione del comportamento antisindacale con ordine “di cessare tale comportamento illegittimo ed adempiere con tempestività all’obbligo di informazione preventiva (…) previa declaratoria del diritto delle segreteria provinciale del sindacato ricorrente ad avere preventiva conoscenza ogni tre mesi dei criteri generali organizzativi del lavoro a prescindere dalla sopravvenienza di nuove iniziative”. Nelle conclusioni del ricorso di primo grado è chiesto che il dirigente V.E.C.A. venga obbligato “a porre in essere con regolare cadenza trimestrale l’informazione preventiva (…)”.

Dunque la domanda originaria va interpretata come limitata all’accertamento dell’obbligo del Ministero convenuto di dare l’informazione preventiva. Non rientra quindi nel petitum del ricorso di parte ricorrente grado – e quindi conseguentemente neanche nell’oggetto della presente opposizione – l’obbligo previsto dall´art. 27 accordo nazionale quadro di indire riunioni per la verifica trimestrale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario.

Ciò puntualizzato, si rileva che è condivisibile l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui l’obbligo di informazione preventiva a cadenza trimestrale non trova riscontro nella disciplina contrattuale. È l’art. 27 accordo nazionale quadro a prevedere un obbligo a cadenza trimestrale, ma tale obbligo non ha ad oggetto l’informazione preventiva bensì il confronto non negoziale con le organizzazioni sindacali. La disposizione che prevede l’informazione preventiva – ossia l’art. 24 accordo nazionale quadro – indica un diverso elemento temporale, parlando di “congruo anticipo”.

Non è possibile estendere una precisa indicazione temporale fissata da una norma (l’art. 27) a fattispecie diverse, disciplinate da altre norme. Distinti sono gli ambiti di operatività dell´art. 24 e dell´art. 27. Il primo riguarda le modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità”. Il secondo, l’art. 24, concerne i criteri generali e le conseguenti iniziative concernenti, tra l’altro, la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità.

Che gli artt. 24 e 27 abbiano oggetti diversi è attestato in modo inequivocabile dalla diversa ed incompatibile regolamentazione dettata rispettivamente dall´art. 25 e dall´art. 27 secondo comma, dell’accordo nazionale quadro, circa l’incontro per l’esame delle materie. L’art. 25, ad esempio, stabilisce un termine di 48 ore per l’inizio e di 15 giorni per la conclusione dell’incontro.
Se i due anzidetti articoli dettano autonome discipline dell’esame, evidentemente si tratta di esame riguardante materie diverse; per l´appunto, la determinazione di criteri generali, l’art. 25, le modalità attuative dei criteri, l’art. 27.

A riprova di ciò giova notare come gli artt. 24 e 25 dettino una disciplina di maggior rigore rispetto a quella predisposta dall´art. 27. Dal che traspare con evidenza la maggiore importanza delle materie oggetto degli artt. 24 e 25 rispetto a quello dell´art. 27. Basti pensare: a) alla forma scritta necessaria per la richiesta di incontro, prevista dall´art. 25 e non anche dall´art. 27; b) alla previsione di termini rigidi per l’inizio e per la conclusione dell’incontro, fissati dall´art. 25 e non anche dall´art. 27; c) al fatto che durante il periodo di svolgimento dell’esame di cui all´art. 25, è stabilito che le amministrazioni non adottino provvedimenti unilaterali e le organizzazioni sindacali non assumano iniziative conflittuali; d) l’invio della documentazione necessaria, previsto dall´art. 24 e non anche dall´art. 27.

Tutte queste disposizioni attestano che alle materie oggetto delle previsioni degli artt. 24 e 25 viene riconosciuta dalla parti una maggiore delicatezza rispetto a quelle contemplate dall´art. 27. Inoltre rendono chiara la diversità della normativa su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con la decisione invocata dall’opponente. Normativa in cui le due discipline erano contenute nel medesimo articolo. Con l’accordo nazionale quadro in questione si è evidentemente inteso procedere invece ad una netta divaricazione delle regolamentazioni delle materie de quibus.

Queste considerazioni portano univocamente a ritenere che gli artt. 24 e 24 si riferiscono alla determinazione dei criteri generali, mentre l’art. 27 si riferisce alla verifica delle modalità attuative dei criteri generali.

Ne segue l’inapplicabilità della previsione relativa alla cadenza trimestrale, di cui al secondo comma dell´art. 27, alla determinazione dei criteri generali. Ciò costituirebbe un’inammissibile interferenza giudiziale sull’esito dell’autonomia negoziale.

3.- L’infondatezza della tesi del sindacato opponente emerge anche da altre considerazioni.
In particolare l’interpretazione propugnata dall’opponente appare inaccoglibile alla luce del canone interpretativo di cui all´art. 1369 c. c., secondo cui nel dubbio, il contratto deve essere interpretato “nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”.

Ora, è innegabile che estendere la cadenza trimestrale anche alla determinazione dei criteri generali darebbe luogo ad una situazione non gestibile o comunque non coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, principio che viene certamente acuito nella fattispecie in esame a motivo del delicatissimo ruolo svolto dal personale delle forze di Polizia. Si verrebbe a creare una situazione per cui ogni tre mesi l’amministrazione dovrebbe inviare la documentazione necessaria per l’esame; ciascuna organizzazione sindacale potrebbe chiedere ed avrebbe diritto di ottenere un incontro per l’esame; incontro che dovrebbe avere inizio entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e dovrebbe concludersi entro 15 giorni. L’incompatibilità con il principio di buon andamento diviene palese se si pensa che solo dopo il decorso del termine per la conclusione (massimo 15 giorni) l’amministrazione può assumere le proprie determinazioni definitive, ai sensi dell´art. 25 primo comma.

Ora, è chiaro che una tale disciplina è concepita avendo riguardo a evenienze che trascendono l’ordinaria amministrazione e che accadono a notevole distanza temporale l’una dall’altra. Diversamente opinando si finirebbe per appesantire in modo insostenibile l’azione amministrativa.
La cadenza trimestrale invece ha senso in ordine alla verifica nel quotidiano dell’attuazione sul piano operativo dei criteri generali. Il confronto sindacale in ordine a questa verifica è compatibile e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò in quanto non si tratta di esaminare i criteri generali, ma solo la loro concreta modulazione nel quotidiano dispiegarsi dell’azione amministrativa. Ed è certamente conforme al principio di buon andamento stabilire un confronto continuo con le organizzazioni sindacali, al fine di verificare la necessità o opportunità di adattare i criteri generali al mutamento del quadro organizzativo generale e delle situazioni fattuali sottostanti.

Quindi, l’obbligo di informazione preventiva sorge solo in caso di assunzione da parte dell’amministrazione di iniziative, di qualsiasi tipo, in ordine alla determinazione dei criteri generali sulle materie menzionate dall´art. 24. E non ha quindi cadenza trimestrale.

L’opposizione va pertanto rigettata e per l´effetto va confermato l’impugnato decreto.

4.- La controvertibilità della controversia – in ragione soprattutto della sussistenza dei precedenti giurisprudenziali invocati dall’opponente, benché non direttamente applicabili alla fattispecie in esame – integra giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

Reggio Calabria, 30.4.2008

Il Giudice

 

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