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Polizia Penitenziaria: in tema di attribuzione della indennita' per gli addetti ai servizi speciali tutela e sicurezza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 3859/2008
Reg. Dec.
N. 9099 Reg. Ric.
Anno 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9099 del 2007, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avvocati ..
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, la Direzione della Casa di Reclusione dell’@@@@@@@@, in persona del Direttore in carica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 1077/2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008, il Cons. ,,
Udito, altresì, per la parte appellante, l’Avv. ,,
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.-
L’odierno appellante impugna la sentenza di T.A.R. specificata in
epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per
l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico di cui
all’art. 3, comma 1, della legge 30.10.1992, n. 422, con interessi e
rivalutazione monetaria, nonchè per l’annullamento, ove occorra, delle
circolari del Ministero di grazia e giustizia 24.3.1993 n. 066491/1.1 e
7.3.1994 n. 23087/6.
Espone
l’interessato di essere adibito a mansioni che lo mettono in contatto
anche con detenuti soggetti all’applicazione del regime carcerario di
cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, e quindi di avere
titolo ad essere ricompreso tra il personale addetto ai servizi speciali
di tutela e sicurezza cui è attribuita l’indennità ex art. 3 comma 1,
cit., in quanto tale emolumento spetterebbe a tutto il personale in
servizio nei carceri di massima sicurezza di @@@@@@@@ e dell’@@@@@@@@
perchè comunque addetto alla tutela e sicurezza di detenuti pericolosi
ed ivi anch’esso ristretto.
Ciò
si ricaverebbe anche dalla modifica, in sede di conversione,
dell’originario testo della disposizione, che attribuiva l’indennità al
solo personale addetto ai servizi speciali presso le sezioni destinate
alla custodia dei detenuti soggetti al regime dell’art. 41 bis.
Donde
l’erroneità della sentenza gravata per vizi della motivazione (difetto
di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati) nonchè per
errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 1, della legge n. 422/92 cit..
2.- Il ricorso si palesa infondato.
Rileva
il Collegio che l’art. 3, comma 1, della legge 30.12.1992, n. 422
stabilisce che al personale del Corpo di Polizia penitenziaria “addetto
ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso gli istituti
penitenziari di @@@@@@@@ e dell’@@@@@@@@ destinati alla custodia di
detenuti di cui all’articolo 19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è
assegnata un’indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori
sede”.
La
portata della disposizione appare inequivoca, alla stregua del
riportato dato testuale; il presupposto del beneficio di cui trattasi è
duplice: da un lato, il personale di riferimento deve essere addetto “ai
servizi speciali di tutela e sicurezza .... destinati alla custodia di
detenuti” di cui all’art. 19 cit.; dall’altro, il detto servizio deve
essere prestato presso gli istituti penitenziari di @@@@@@@@ e
dell’@@@@@@@@.
Orbene,
non è sufficiente, ai fini dell’attribuzione del beneficio, la mera
correlazione con il servizio prestato nei detti istituti; ciò che
rileva, invece, nel disposto normativo, è la congiunta adibizione ai
“servizi speciali .... destinati alla custodia” dei detenuti di cui
all’art. 19 predetto: in altri termini, il legislatore ha inteso
ragionevolmente privilegiare, in funzione della pericolosità dello
speciale servizio, il personale al medesimo addetto, con ciò
differenziando, nell’ambito della intera popolazione carceraria
ristretta nei detti istituti di pena, il servizio prestato in
riferimento ai detenuti più pericolosi (id est, di “maggior rilievo
criminale” e sottoposti al tipico regime ex art. 41 bis) rispetto a
quello prestato nei confronti dei detenuti ordinari.
Tale
soluzione ermeneutica non trova limite nella soppressione in sede di
conversione del riferimento alle “sezioni speciali”, essendo evidente
l’intento normativo di ampliare (col superamento della indicazione alle
“sezioni speciali”) l’area dei destinatari del beneficio in ragione
delle commistioni talora presenti nel quadro organizzativo dei servizi,
tenendo peraltro ferma la limitazione della attribuzione al personale
“addetto ai servizi speciali .... destinati alla custodia” della
categoria di detenuti pericolosi individuati dall’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario.
3.-
L’odierno appellante non risulta, alla stregua della documentazione in
atti, addetto ai (più volte) richiamati “servizi speciali” (quanto meno
prevalentemente, e non occasionalmente ovvero in via meramente
correlata) e, in quanto tale, non può ritenersi destinatario del
precitato beneficio economico.
4.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, con l’intervento dei signori:
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 luglio 2008(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
- -
N.R.G. 9099/2007
RL
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