Chi porta a spasso il cane deve essere in grado di controllarlo pienamente |
Non bastano guinzaglio e museruola. Per la passeggiata del quattrozampe si deve badare anche alla stazza dell'affidatario in relazione alla taglia dell'animale: solo così il padrone non sarà direttamente responsabile degli eventuali guai causati dal cane |
(Sezione quarta, sentenza n. 34765/08; depositata l'8 settembre)
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ANIMALI - DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 03-04-2008) 08-09-2008, n. 34765 |
Svolgimento del processo
La
corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale
di Crotone che aveva affermato la colpevolezza di tutti e due gli
imputati ai quali era addebitato ex artt. 40, 113 e 590 c.p.,
il delitto di lesioni colpose cagionate al piccolo R.L., (assoggettato
dopo i morsi ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite
suturate con 40 punti), da un pitbull di proprietà degli stessi imputati
non adeguatamente custodito, il 3/1/2007, condannava la O. e assolveva
il M..
Contro così fatto provvedimento
proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Catanzaro che concludeva per l'annullamento del
provvedimento impugnato.
All'udienza pubblica
del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice
di rito, decideva il ricorso proposto.
Motivi della decisione
Il
ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Catanzaro, investe la sola statuizione che ha riguardo alla posizione
del M. e non anche la statuizione di condanna che ha definitivamente
investito la O..
Il PG denunzia violazione dell'art. 40 c.p.
per non avere la sentenza impugnata individuato la colpa del M.
derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la moglie) non idonea a
contenere le reazioni dell'animale affidato, e anche derivata dalla
inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo (il M. non
aveva curato nè controllato l'applicazione della museruola e non aveva
curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza
fisica e alle reazioni dell'animale).
La
motivazione della sentenza impugnata afferma la non rimproverabilità del
M. rispetto all'episodio lesivo per la ragione che egli era intervenuto
nella vicenda in un secondo momento quando il bambino era già stato
azzannato e crede che la sentenza di condanna del Tribunale abbia
fondato la statuizione di colpevolezza sulla sola base del titolo di
proprietà del cane.
La motivazione viola l'art. 40 del c.p.
perchè non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo. Il M., era presente in casa secondo la
stessa ricostruzione della sentenza di appello che accerta (pg. 5)
essere accorso il M. alle grida della moglie e della madre del bambino
azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a
tamponare le ferite. L'obbligo di controllo del cane incombeva di
diritto sul suo proprietario, il M. appunto, e di fatto su chi per
essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto
l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in
grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con
l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che
secondo la sentenza di primo grado non furono adottate. Il M. non deve
rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi
che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di
essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva
controllare le sue reazioni. La motivazione di appello, a fronte della
opposta motivazione di primo grado, doveva dare specifico conto delle
ragioni della sua diversa decisione senza arrestarsi all'erronea
prospettiva (erronea perchè ha considerato il solo art. 40 c.p., comma 1 senza avvertirsi che la sentenza riformata aveva applicato l'art. 40 c.p.,
comma 2) che ha letto nella sentenza del primo giudice una statuizione
fondata su un principio di responsabilità oggettiva contrastante col
principio di personalità della responsabilità penale.
La
sentenza impugnata deve dunque essere annullata per causa delle
denunziata erronea applicazione della legge penale e il procedimento
deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di
Catanzaro, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata nei confronti di M.C., con rinvio per nuovo esame
alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008
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lunedì 28 aprile 2014
Cassazione: Chi porta a spasso il cane deve essere in grado di controllarlo pienamente Non bastano guinzaglio e museruola. Per la passeggiata del quattrozampe si deve badare anche alla stazza dell'affidatario in relazione alla taglia dell'animale: solo così il padrone non sarà direttamente responsabile degli eventuali guai causati dal cane
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