(AGI) - Genova, 19 gen. - Dopo Milano e Trieste anche gli
agenti della Polizia Municipale di Genova avranno in dotazione
lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato, a margine della
conferenza stampa per il bilancio 2010 dell'attivita' del
Corpo, l'assessore comunale alla sicurezza Francesco Scidone.
Terminata la sperimentazione, gia' nei prossimi mesi lo spray
potra' essere utilizzato da tutti gli agenti in servizio. "La
sperimentazione e' stata positiva perche' lo spray non e' stato
mai utilizzato, il che significa che non si e' verificato alcun
caso di uso improprio - ha spiegato il comandante della Polizia
Municipale di Genova Roberto Mangiardi -. Si tratta di un
presidio tattico-difensivo di cui non c'e' mai stata necessita'
di utilizzo". Per quanto riguarda i diversi tipi di spray, "noi
ci siamo orientati su un prodotto esaminato dalla Commissione
nazionale sulle armi che ha stabilito che quel prodotto non e'
considerato un arma". (AGI)
ge2
191902 GEN 11
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SICUREZZA: SPRAY E TONFA IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE FRIULI VENEZIA GIULIA =
GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA USO,
ASSEGNAZIONE E CUSTODIA
Trieste, 20 gen. (Adnkronos) - Spray antiaggressione e
manganello tipo tonfa (bastone ad impugnatura laterale usato nelle
arti marziali) sono gli strumenti di autotutela non classificati come
arma che andranno in dotazione alla Polizia locale del Friuli Venezia
Giulia. Lo stabilisce il regolamento che ne disciplina l'uso,
l'assegnazione e la custodia, approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell'assessore alle Attivita' produttive e Sicurezza Federica
Seganti, dopo il via libera, in ottobre, delle Autonomie locali e
della V Commissione regionale.
Gli operatori di Polizia locale potranno usare spray e tonfa a
prevenzione dei rischi professionali e per propria tutela solo dopo un
adeguato corso preparatorio che preveda, oltre all'addestramento
all'uso, anche la conoscenza dei presupposti normativi che ne
legittimano l'utilizzo. Gli operatori della Polizia locale che li
avranno in dotazione potranno farne uso in casi specifici, come i
servizi di vigilanza, quelli di protezione degli immobili di
proprieta' dell'Ente locale di appartenenza e dell'armeria del Corpo o
del Servizio, quelli notturni e di pronto intervento, e quelli di
pubblica sicurezza e di polizia stradale.
(Afv/Ct/Adnkronos)
20-GEN-11 18:48
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MINISTERO DELL' INTERNO
DECRETO MINISTERIALE N.145 DEL 14/3/87
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.
Articolo1 - Generalit�
L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza � adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.
Articolo 2 - Rinvio ai regolamenti comunali
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonch� quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonch� i termini e le modalit� del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento � comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit�, il prefetto pu� chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonch� quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonch� i termini e le modalit� del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento � comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit�, il prefetto pu� chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualit� di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero � fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione � comunicato al prefetto.
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualit� di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero � fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione � comunicato al prefetto.
Articolo 4 - Tipo delle armi in dotazione
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I � la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. l� modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale pu� prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento pu� altres� determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti d� cui all'art. 1.
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I � la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. l� modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale pu� prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento pu� altres� determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti d� cui all'art. 1.
Articolo 5 - Modalit� di porto dell'arma
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto � autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonch� nei casi in cui egli � autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art 6. questa � portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto � autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonch� nei casi in cui egli � autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art 6. questa � portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
Articolo 6 - Assegnazione dell'arma
1. l� regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessit� di difesa personale, le modalit� dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, determinando altres�:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali pu� essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma � effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza � consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa � disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa � fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto � tenuto a portare sempre con se.
1. l� regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessit� di difesa personale, le modalit� dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, determinando altres�:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali pu� essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma � effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza � consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa � disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa � fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto � tenuto a portare sempre con se.
Articolo 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit�, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit�, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma � assegnata in via continuativa � consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma � assegnata in via continuativa � consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto pu� richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ci� sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonch� i casi e le modalit� del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco d� comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sar� prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto pu� richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ci� sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonch� i casi e le modalit� del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco d� comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sar� prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) � prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) � prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualit� di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) � prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) � prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualit� di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario
L'addetta alla polizia municipale, cui � assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.
L'addetta alla polizia municipale, cui � assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.
Articolo 12 - Istituzione di armeria della polizia municipale
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o pi� comuni di questa, � istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o pi� armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non � disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonch� la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non � necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorit� di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. 5. L'autorit� di pubblica sicurezza ha facolt� di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumit� pubblica.
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o pi� comuni di questa, � istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o pi� armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non � disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonch� la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non � necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorit� di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. 5. L'autorit� di pubblica sicurezza ha facolt� di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumit� pubblica.
Articolo 13 - Caratteristiche delle armerie
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altres� disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altres� disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
Articolo 14 - Funzionamento delle armerie
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi d� accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unit� di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di s� dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi � conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria � dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria � dotata altres� di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi d� accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unit� di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di s� dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi � conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria � dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria � dotata altres� di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Articolo 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 � consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso � altres� consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilit� del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci� appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 � consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso � altres� consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilit� del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci� appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
Articolo 16 - Controlli e sorveglianza
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli � riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie � effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui � munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi � riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. l� sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli � riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie � effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui � munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi � riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. l� sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
Articolo 17 - Doveri del consegnatario di armeria
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarit� della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonch� per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarit� o necessit�
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarit� della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonch� per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarit� o necessit�
Articolo - 18
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualit� di agente d� pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch� con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonch�, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco pu� disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni d� enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualit� di agente d� pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch� con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonch�, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco pu� disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni d� enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.
Articolo 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa � rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa � rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.
Articolo - 20
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del l comma.
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del l comma.
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