Translate

mercoledì 19 gennaio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244 Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010) (GU n. 13 del 18-1-2011 )

testo in vigore dal: 2-2-2011
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417; Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del predetto ente; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Natura del Fondo 1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato». 2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.


                                                N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta l'art. 26,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli  enti
          confermati  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          oggetto di regolamenti di riordino  di  enti  ed  organismi
          pubblici statali, di cui al comma  634  dell'art.  2  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il  termine  di  cui  al
          secondo  periodo  si  intende   comunque   rispettato   con
          l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
          schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
          pubblici non economici di cui  al  secondo  periodo  i  cui
          regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
          il 31  ottobre  2009,  non  siano  stati  adottati  in  via
          definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con  esclusione  di
          quelli  che  formano   oggetto   di   apposite   previsioni
          legislative di riordino entrate in vigore nel  corso  della
          XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni  i  Ministri
          vigilanti  comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  le  parole:  «Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
          dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
                b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
                c) le parole: «termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
              5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre  2007,
          n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa». 
              6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
          comma 724,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta   l'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione conferisce al Presidente della  Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
              - La legge 12 novembre 1964, n. 1279 reca:  Istituzione
          del Fondo  di  assistenza  per  il  personale  di  pubblica
          sicurezza. 
              -  La  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  reca:  Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              « 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  634,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.» 
              - Per il  testo  dell'art.  26,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini  previsti
          da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  finanziarie
          urgenti): 
              «Art. 4 (Taglia-enti). - 1. All'alinea  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le
          parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle  seguenti:
          «30 giugno 2009». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2  e  6,  del
          decreto legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «2. All'art. 2, comma  634,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «30  giugno  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31  ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione»   fino   a   «Ministri   interessati»   sono
          sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.» 
              «6. All'art. 2, comma  634,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 sono aggiunte  le  seguenti  lettere:  "h)  la
          riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali  esistenti
          presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici
          del  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  ed   il
          contenimento delle spese  relative  alla  logistica  ed  al
          funzionamento   i)   la   riduzione    da    parte    delle
          amministrazioni vigilanti  del  numero  dei  propri  uffici
          dirigenziali con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
          organiche del personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale
          nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed  il
          funzionamento".». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   10-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e  di
          «taglia-leggi»). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in   materia   di
          procedimento «taglia-enti», si  interpreta  nel  senso  che
          l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
          gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
          o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti  gia'
          espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
          di  quelli  comunque  non  inclusi  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              2. All'art. 26, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   in   materia   di   procedimento
          «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          «Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
                b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di  cui  al
          secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
          via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura». 
              3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, in materia di semplificazione  della  legislazione,
          il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
          «Trascorso il termine, eventualmente prorogato,  senza  che
          la  Commissione  abbia  espresso  il  parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque  emanati.  Nel  computo
          dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
          estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.» 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art.
          11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio  2003,  n.  97,  reca:  "Regolamento   concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          1992, n. 417 reca: "Regolamento  di  amministrazione  e  di
          contabilita'    dell'Amministrazione     della     pubblica
          sicurezza". 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 

Art. 2 Finalita' 1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali. 2. In particolare, il Fondo provvede: a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi; c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosita' delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessita'. La sovvenzione puo' consistere anche nell'assegnazione di un bene; f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalita' di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonche' ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalita' ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenita' del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio. 4. Il Fondo puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
Art. 3 Organi 1. Sono organi del Fondo: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori.

Art. 4 Il Presidente 1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione. 2. Il Presidente, inoltre: a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione; b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso; c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo; e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo' avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. 4. Il medesimo dirigente provvede, altresi', su specifica delega del Presidente, a: a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio; b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari; c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti. 5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed e' composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente. 2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo. 3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 6 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa. 3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 7 Statuto 1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
Art. 8 Gestione economico-finanziaria 1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Fondo orienta la propria attivita' nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalita' assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessita'. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 9 Patrimonio 1. Il patrimonio del Fondo e' costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprieta' del Fondo; b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.
Art. 10 Entrate 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) rendite patrimoniali; b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito; c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato; d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.


                      Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  208  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art.  208  (Proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti allo Stato, quando le violazioni  siano  accertate
          da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
              2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo  Stato,
          sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'art.
          32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  per  il
          finanziamento delle attivita' connesse  all'attuazione  del
          Piano nazionale  della  sicurezza  stradale,  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
          per la circolazione e la sicurezza stradale,  nella  misura
          dell'80 per  cento  del  totale  annuo,  definito  a  norma
          dell'art. 2, lettera x), della legge  13  giugno  1991,  n.
          190,  per  studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della
          sicurezza stradale, attuata anche attraverso il  Centro  di
          coordinamento  delle  informazioni  sul   traffico,   sulla
          viabilita' e sulla sicurezza  stradale  (CCISS),  istituito
          con legge 30  dicembre  1988,  n.  556,  per  finalita'  di
          educazione  stradale,  sentito,  occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza  della  circolazione;  b)  al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, nella misura  del  20  per  cento  del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda sulla sicurezza del  veicolo;  c)  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   -
          Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
          del 7,5 per cento del totale annuo,  al  fine  di  favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione stradale e per l'organizzazione  dei  corsi
          per conseguire il certificato di idoneita' alla  conduzione
          dei ciclomotori. 
              2-bis. Gli  incrementi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis,  sono  versati
          in un apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello
          Stato, di nuova  istituzione,  per  essere  riassegnati  al
          Fondo contro  l'incidentalita'  notturna  di  cui  all'art.
          6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  con
          provvedimento del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          adottato  sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del
          Ministero dell'interno. Tali  rilevazioni  sono  effettuate
          con  le  modalita'  fissate  con  decreto   del   Ministero
          dell'interno, di concerto con i Ministeri  dell'economia  e
          delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti.  Con  lo  stesso  decreto  sono   stabilite   le
          modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda  di
          cui  agli  articoli  186,  comma  2-octies,  e  187,  comma
          1-quater, destinata al Fondo. 
              3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
              3-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  il  Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          trasmettono annualmente al Parlamento, entro il  31  marzo,
          una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
          al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 
              4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
                a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
                b) in misura non inferiore a un quarto  della  quota,
          al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'art. 12; 
                c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'art. 36, a  interventi  per  la  sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di  cui  al  comma
          5-bis del presente articolo e a interventi a  favore  della
          mobilita' ciclistica. 
              5. Gli enti di cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
              5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
          comma  4  puo'  anche  essere   destinata   ad   assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al
          potenziamento dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla
          sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2002): 
              «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, per  il  biennio  2002-2003  gli  oneri
          posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti   dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi   comprese   le
          risorse  da  destinare  alla  contrattazione   integrativa,
          comportanti ulteriori incrementi nel limite  massimo  dello
          0,5  per   cento   dall'anno   2003,   sono   quantificati,
          complessivamente, in 1.240,48 milioni di  euro  per  l'anno
          2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
          48 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fermo
          restando che quanto disposto dall'art.  24,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo si  applica  a  decorrere  dalla
          data di definizione della contrattazione integrativa.  Fino
          a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3,
          restano attribuiti ai  dirigenti  cui  gli  incarichi  sono
          conferiti. Restano a carico delle risorse dei  fondi  unici
          di amministrazione, e comunque  di  quelle  destinate  alla
          contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai  passaggi
          all'interno delle aree in attuazione del nuovo  ordinamento
          del personale. 
              2.   Le   somme   occorrenti   per   corrispondere    i
          miglioramenti economici al rimanente personale  statale  in
          regime di  diritto  pubblico  sono  determinate  in  454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per  ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con   specifica
          destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro  e
          784,92 milioni di euro per il personale delle Forze  armate
          e delle Forze di polizia di cui al decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 
              3. Per la prosecuzione delle  iniziative  dirette  alla
          valorizzazione professionale del  personale  docente  della
          scuola, ed in aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di contrattazione integrativa, e'  incrementato  di  108,46
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2002.  Il  predetto
          fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di  381,35  milioni
          di  euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della   somma
          complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente  al
          conseguimento  delle  economie   derivanti   dal   processo
          attuativo delle disposizioni contenute  nei  commi  1  e  4
          dell'art. 22 della presente legge.  Eventuali  economie  di
          spesa,  da   verificarsi   annualmente,   derivanti   dalla
          riduzione  della   consistenza   numerica   del   personale
          amministrativo, tecnico e  ausiliario,  non  conseguenti  a
          terziarizzazione   del   servizio,   sono   destinate    ad
          incrementare le risorse per il trattamento  accessorio  del
          medesimo personale. Un'ulteriore somma  di  35  milioni  di
          euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri  e  le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze   determinate   dal   processo    di    attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno  degli  anni  2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 
              4. In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2  e'
          stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72  milioni  di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro da destinare al trattamento accessorio  del  personale
          delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  di  cui  al
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza pubblica  che  presentano  un  elevato  grado  di
          rischio ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate  alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la  somma
          di 1 milione di euro  da  destinare  alla  copertura  della
          responsabilita' civile ed  amministrativa  per  gli  eventi
          dannosi non dolosi causati  a  terzi  dal  personale  delle
          Forze di polizia nello svolgimento della propria  attivita'
          istituzionale. Per la progressiva attuazione  del  disposto
          di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001,  n.  86,  sono
          stanziate le ulteriori somme di  47  milioni  di  euro  per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 
              5. A decorrere dall'anno 2002,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 2,  sono  stanziate  le  somme  di  5,16
          milioni di euro e di 9,30 milioni  di  euro  da  destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia. 
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli oneri contributivi ai fini previdenziali e  dell'IRAP
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988,  n.
          362. 
              7.  Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti  dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei comparti  degli  enti  pubblici  non  economici,  delle
          regioni, delle autonomie  locali,  del  Servizio  sanitario
          nazionale, delle istituzioni e  degli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti  di
          cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165 del  2001,  e  gli  oneri  per  la  corresponsione  dei
          miglioramenti economici al personale  di  cui  all'art.  3,
          comma 2, del citato decreto legislativo n.  165  del  2001,
          sono  a  carico   delle   amministrazioni   di   competenza
          nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.  I
          comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
          indirizzo previsti dall'art.  47,  comma  1,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  si  attengono,  anche
          per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati  per
          il personale delle amministrazioni di  cui  al  comma  1  e
          provvedono alla quantificazione  delle  risorse  necessarie
          per i rinnovi contrattuali.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   1-quater   del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31   maggio   2005,   n.   89
          (Disposizioni     urgenti     per     la      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): 
              «Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale
          della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria,
          del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei  carabinieri
          e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui
          agli articoli 39 e 62  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate  dagli
          articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia  di  Stato,
          al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello
          Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
          finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
          4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del
          Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia,  del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e   forestali,   del
          Ministero della difesa  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sono trasferite, rispettivamente,  al  Fondo
          di assistenza per il personale  della  pubblica  sicurezza,
          all'Ente     di     assistenza     per     il     personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  per  gli  appartenenti
          alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza
          e premi per il personale del Corpo forestale  dello  Stato,
          al Fondo assistenza, previdenza e premi  per  il  personale
          dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza  per  i
          finanzieri, i quali  provvedono,  per  conto  del  medesimo
          personale,    alla     copertura     assicurativa     delle
          responsabilita' connesse allo svolgimento  delle  attivita'
          istituzionali dello stesso personale.». 
Art. 11 Rapporti con le associazioni di volontariato 1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61

Nessun commento: