Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 19-8-2010 n. 15/VI/0017549 Titolo IV, Capo I "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti". Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI. |
Nota 19 agosto 2010, n. 15/VI/0017549 (1).
Titolo IV, Capo I "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti".
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
All' | Associazione nazionale costruttori edili (Ance) | |
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00161 - Roma | ||
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Si fa riferimento al quesito specificato in oggetto col quale si chiede di conoscere se, in relazione ai "baraccamenti", tra i relativi costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.
Al riguardo, di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva che legge per conoscenza, si precisa quanto segue.
L'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al punto 4.1,1, lettera a) prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)".
Inoltre, il punto 1 dell'allegato XV del medesimo decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i "... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;..." Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3, il quale stabilisce che "Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento", se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.
Il Dirigente
Avv. Lorenzo Fantini
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, titolo IV, capo I, artt. 88-104
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato XV
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