Riceviamo e pubblichiamo
Mentre i bravi delegati del COBAR Campania chiedono soluzioni per le denuncia in altre lingue (arabo-cinese-ecc),
Mi chiedono e, non sapendo rispondere, Vi chiedo:
TRA
LE RIGHE LEGGO DELL'ALTRO. MI PIACEREBBE CONOSCERE LA VOSTRA OPINIONE AL
RIGUARDO:
Ieri il consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Legge sul Femminicido. Di seguito trascrivo l'art. 8 del disegno di legge 3390 (senato) che dovrebbe essere il testo del Decreto approvato:
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Capo III
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Tutela delle vittime di violenza
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Art. 8.
(Tutela
della donna vittima di delitti contro la personalità individuale e la libertà
sessuale)
1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli
572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell’interno con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, compresivi anche di una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.14
3. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, di cui affermi essere vittima, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità, dichiari di volersene avvalere, dal personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela
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