LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015. (14G00023)
(GU n.43 del 21-2-2014)
Vigente al: 22-2-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
All'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di
potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza
elettrica fino a 500 kW»;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo
residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la
penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di
salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non
puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere
differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa
complessita' degli interventi medesimi»;
al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese
industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei
medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo
da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas
o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e
gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi
decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i
controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia'
messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura
del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita'
di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente
tariffaria UC4»;
al comma 7, capoverso, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta
comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque
giorni»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la
persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, la lettera a) e' abrogata»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione
energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari
mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette
schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN
14501:2006, o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a:
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S"
sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola:
"termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a:
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono
sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di
indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita'
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
proprie di tali enti e organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che
dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con
superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per
la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica
di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle
seguenti: "80 ore".
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola:
"locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni
degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi
all'anno,"»;
al comma 9, la lettera b) e' soppressa;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le
seguenti: "di processo";
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel sistema
elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche"»;
al comma 12, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Tale incentivo e' concesso esclusivamente per la quantita' di
energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride
carbonica»;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e' sostituita
dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e'
sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e puo' essere
rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di
tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3
dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta
all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole:
"durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi
distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende
oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e
di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario,
che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini
energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»;
il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita',
l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di
dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore
di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1,
nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi"»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al
Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di mantenere la
partecipazione nello sviluppo delle nuove capacita' di stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5
dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il prezzo a base d'asta e' determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in misura pari al
costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di stoccaggio derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il
sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato
all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora il suo valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di
spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso,
calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a
decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di
gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di
trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con
contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari
quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo
di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce
altresi' le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il
Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare
d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti
anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento
per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata,
comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «nei settori della produzione dei
beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori della
produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
alla lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
alla lettera b), capoverso Art. 4:
al comma 1, le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle
imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero all'erogazione di
servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo,»;
il comma 2 e' soppresso;
alla lettera h), capoverso, la parola: «novanta» e' sostituita
dalla seguente: «sessanta»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili,
una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla
Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento per le pari opportunita'" istituita presso il medesimo
Fondo».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono
inserite le seguenti: «, ovvero a valere sulla collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183» e dopo le parole: «programma
operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della
predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
al comma 2, le parole: «a tutte le imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,» sono sostituite
dalle seguenti: «a tutte le imprese aventi un fatturato annuo
inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma
giuridica,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono
destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i
consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione e' ripartita
secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione
di ciascuna impresa alle spese stesse»;
al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, inclusa la creazione di nuovi brevetti»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti»;
al comma 5, lettera c), dopo le parole: «organismi di ricerca»
sono inserite le seguenti: «o presso gli stessi»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «comma 14» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la
coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a: «di
riferimento,» sono soppresse;
al comma 13:
al primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite
le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola:
«cofinanziamento» e' sostituita dalla seguente: «finanziamento»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo
per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita'
per fronteggiare le correlate compensazioni,».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 252-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 2, lettera b), le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei
progetti»;
al comma 3, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono
sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La revoca
dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel
caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al
rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi
e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno
riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di
riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto,
ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area»;
al comma 10, le parole: «All'attuazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di proprieta'
pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa
pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a
evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea»;
al comma 2, la lettera a) e' soppressa;
al comma 4, lettera b), dopo la parola: «macchinari,» sono
inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»;
al comma 11, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite
dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia»;
al comma 14, primo periodo, le parole da: «mediante
corrispondente riduzione» fino a: «Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in materia di siti inquinati). - 1. Nell'allegato II alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere
di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti
inquinati".
Art. 4-ter (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di
interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). -
1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28
febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative
modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in
sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale
Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie
disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e'
istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le
risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e
dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la
direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo,
promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli
enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali
e comunali».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese.
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico
presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il
bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari
regionali, all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono
contestualmente alla presentazione della merce ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle
amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche
ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per
conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241»;
al comma 3:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 5, le parole: "e agroalimentari" sono sostituite
dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al comma 6, dopo le parole: "piu' favorevoli." e' inserito il
seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola
de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria
dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea"»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei progetti e nelle attivita' di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione delle iniziative,
si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunita' di
origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»;
al comma 8, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 9, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo"»;
al comma 9, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del
Mediterraneo"».
All'articolo 6:
al comma 1:
dopo le parole: «della Commissione europea,» sono inserite le
seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli
interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183,»;
dopo le parole: «dell'efficienza aziendale,» sono inserite le
seguenti: «la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da
favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilita', tra cui il telelavoro,»;
dopo le parole: «la connettivita' a banda larga e ultralarga.» e'
inserito il seguente periodo: «I suddetti voucher sono concessi anche
per permettere il collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di
decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti
terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella misura massima»
e' inserita la seguente: «complessiva» e dopo le parole: «medesima
proposta nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o sulla collegata
pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a
finanziamento nazionale di cui al comma 1»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche
allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di
telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle
infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello scavo, l'ente
operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per
l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e
ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di
tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di
conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di
proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di
utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti: «di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonche'» e dopo le parole: «e fino
alle date in cui la stipula in modalita'» la parola: «non» e'
soppressa;
i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste
Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le
risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui
al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse
finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a
soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive
modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di
cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata,
comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base
della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;
al comma 10:
al primo periodo, dopo le parole: «della Commissione europea,»
sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «programmazione 2014-2020»
sono aggiunte le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli
interventi a finanziamento nazionale»;
al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,»
sono soppresse;
al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le
seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione
alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni,»;
dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per
l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare,
nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con
societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il
territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate
erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency
response team. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente"»;
alla rubrica, la parola: «editoria» e' sostituita dalle seguenti:
«agenda digitale».
L'articolo 8 e' soppresso.
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» sono
sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano
vendita di libri al dettaglio», dopo le parole: «l'acquisto di libri»
sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta e'
compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015,
fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un
buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di
avvalersi della misura di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese
nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del
limite massimo di spesa di cui al comma 5»;
i commi 3 e 4 sono soppressi;
al comma 5, le parole: «e con il Ministro dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo».
All'articolo 10:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di
Bolzano"»;
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis:
al numero 9), le parole: «Trento, Bolzano (sezione distaccata),»
sono soppresse;
dopo il numero 9) sono aggiunti i seguenti:
«9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento
per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo
quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano
per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di
Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».
All'articolo 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le
parole: "ai finanziamenti del Foncooper" sono inserite le seguenti:
"e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo
17, comma 5,"»;
al comma 2, le parole: «o amministrazione straordinaria» sono
sostituite dalle seguenti: «, amministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa»;
al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 2» e dopo le parole: «della legge 23 luglio 1991, n. 223,»
sono inserite le seguenti: «nonche' dell'articolo 2, comma 19, della
legge 28 giugno 2012, n. 92,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "per un massimo di 12 mesi"
sono aggiunte le seguenti: ", o per un massimo di 24 mesi nel caso in
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in
parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del
commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio
d'impresa".
3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in
funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione
che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo
e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine,
eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia
aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e
successive modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto
alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161,
sesto comma.
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui
al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il
valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita"».
All'articolo 12:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla
societa' emittente i titoli"»;
alla lettera c):
al capoverso 2-bis:
al primo periodo, le parole: «conti correnti segregati presso i
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «conti correnti segregati
presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vengono
integralmente restituite alla societa' per conto della quale e'
avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza
la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni»;
al capoverso 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della
quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e
comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre
restituzioni»;
alla lettera d):
al numero 1):
al capoverso 1, dopo le parole: «crediti di cui all'articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,» sono inserite le seguenti: «per
gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, e' sufficiente
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione
contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni»;
al capoverso 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «la
compensazione tra i crediti acquistati» sono inserite le seguenti:
«dalla societa' di cartolarizzazione» e dopo le parole: «e i crediti»
sono inserite le seguenti: «di tali debitori nei confronti del
cedente»;
dopo il capoverso 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle
formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce
gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»;
al numero 3):
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
al capoverso 4-bis, le parole: «dalla banca cedente» sono
sostituite dalle seguenti: «dal cedente»;
dopo il capoverso 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;
alla lettera h), capoverso Art. 7-quater:
al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto obbligazioni e
titoli similari» sono inserite le seguenti: «ovvero cambiali
finanziarie» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti
parte di un gruppo bancario»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo
differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis»;
al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Le
obbligazioni» sono inserite le seguenti: «, le cambiali finanziarie»;
al comma 4, lettera c), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in analogo provvedimento
autorizzativo»;
al comma 6, lettera a), capoverso, le parole: «aventi una
scadenza a medio o lungo termine,» sono soppresse;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della
garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo»;
al comma 7, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 4» e dopo le parole: «milioni di euro» e'
inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata
la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per
l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1º
marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo
periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita
sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica
un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a
far data dal 1º gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni
disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con
cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere
indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle
quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di
revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento,
nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia
degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le
risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di
assegnazione revocate»;
al comma 2, le parole: «30 giugno 2014. Con apposita delibera
del» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014. Con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da
trasmettere al»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «sono revocati i fondi
statali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma
994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» e dopo le parole: «il
bando di gara per l'assegnazione dei lavori» sono aggiunte le
seguenti: «, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto»;
al terzo periodo, la parola: «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centoventi»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il CIPE assegna, a
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla
delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, del
progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a
base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione
del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di
mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196»;
al comma 6, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «23 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al
miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a valere
sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di
ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le
informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato
decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto
legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi
presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente
e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese
disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la citata
amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui
all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare per la
realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione
del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa' EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e 6» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo del
medesimo comma 6,»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare
l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per
la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una quota della parte eccedente le somme liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata,
per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi
dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del servizio
pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno -
Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione
della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di
5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di
garantire la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita' finanziaria
dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei
subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per
il contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al
pagamento diretto alle mandanti, alle societa', anche consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore o
al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per
i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo con continuita' aziendale, provvedere ai
pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi
soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del
tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis,
la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in
materia di obblighi informativi, pubblicita' e trasparenza, e' in
ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale
le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari"»;
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il
tribunale"»;
il comma 12 e' soppresso;
al comma 14, le parole: «che siano concorrenziali,» sono
soppresse, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Autorita' di
regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,»
e dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti:
«della legge di conversione»;
al comma 15, dopo la parola: «comunicano» sono inserite le
seguenti: «all'Autorita' di regolazione dei trasporti e»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza
tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattivita' del
sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi
legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di
cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342,
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere
superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata tenendo conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e
notturni e delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche
prospicienti i singoli aeroporti»;
al comma 18, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014»;
al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «del comma 21,» sono
inserite le seguenti: «pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018,»;
i commi 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:
«24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione
di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni
culturali e ambientali, nonche' il miglioramento dei servizi per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti
che individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o
raggruppamento di comuni potra' presentare un solo progetto
articolato in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una
richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro
il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi
da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati
anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi
obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici,
culturali, ambientali e di attrattivita' turistica inseriti nei
progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione
territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo
delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le
modalita' di attuazione dei relativi interventi anche attraverso
apposita convenzione con l'ANCI.
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di
cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, che provvedera' a pubblicarle nel proprio portale
telematico contenente dati concernenti l'applicazione della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul
territorio».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
- 1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione".
2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) i velocipedi"».
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel
profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere
progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste
per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Nel titolo, le parole: «, per la riduzione dei premi RC-auto»
sono soppresse.
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