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mercoledì 15 novembre 2023

Sicurezza: ddl in Cdm, fino a 5 anni per lesioni ad agente Ps =

 MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023 18.46.00


= Sicurezza: ddl in Cdm, fino a 5 anni per lesioni ad agente Ps =

= Sicurezza: ddl in Cdm, fino a 5 anni per lesioni ad agente Ps = (AGI) - Roma, 15 nov. - "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni". E' quanto si legge all'articolo 15 della bozza di disegno di legge sulla sicurezza - visionata dall'AGI - che domani andra' in Consiglio dei ministri. Si modifica "il codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio" introducendo l'articolo 583-quater. Il presente intervento normativo - si legge nella relazione illustrativa del ddl - e' volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni. "Il comma 1, in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della disposizione che - nella versione previgente dell'articolo 583-quater - era circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive". Vengono ricomprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio". Si introduce, inoltre, "una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, una omogeneita' di trattamento rispetto agli stessi". Prevista anche una norma a tutela dei beni mobili e immobili in uso alle Forze di polizia. "All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Se il fatto e' commesso, con finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione, su beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia, si applica la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro". Nei casi di recidiva "si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12000 euro", si legge nella bozza. (AGI)Gil 151845 NOV 23 NNNN

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