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lunedì 28 luglio 2025

Covid: Cassazione, responsabile anche chi non gestisce epidemia =

 

Covid: Cassazione, responsabile anche chi non gestisce epidemia =

AGI0683 3 CRO 0 R01 / =Covid: Cassazione, responsabile anche chi non gestisce epidemia = (AGI) - Milano, 28 lug. - Ritenere che il reato di epidemia sia solo commissivo e non anche omissivo e' "anacronistico" dal momento che "quando venne introdotta nel codice la nuova fattispecie, il fenomeno veniva prospettato come essenzialmente doloso, perche' legato in particolare agli esiti della prima guerra mondiale legata all'uso in essa fatto delle armi batteriologiche (ovvero della dispersione di virus nocivi prodotti in laboratorio) mentre nell'attuale, complesso, contesto socio-scientifico-tecnologico i risvolti dell'epidemia evocano sempre piu' i profili di gestione del rischio sanitario e si relazionano a condotte quasi esclusivamente inosservanti e perlopiu' colpose". Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni alla sentenza del 10 aprile scorso che aveva annullato con rinvio l'assoluzione pronunciata dal tribunale di Sassari nei confronti di un dirigente sanitario dell'ospedale di Alghero accusato di epidemia colposa per non avere adottato misure adeguate a evitare il diffondersi di un focolaio di Covid. Un ragionamento analogo a quello dei giudici sardi e' stato fatto per le numerose indagini avviate nel periodo della pandemia, perche' la giurisprudenza era sempre stata netta nell'escludere il reato in forma commissiva. Tutte, in sostanza, finite con archiviazioni, compresa l'indagine della Procura di Bergamo, poi in parte finita al Tribunale dei Ministri, nella citta' epicentro del contagio. Questa decisione della Cassazione potrebbe ribaltare gli scenari futuri delle responsabilita' in tema di pandemia. (AGI)Mad (Segue) 281822 LUG 25  

AGI0007 3 CRO 0 RCA / =Covid: Cassazione, responsabile anche chi non gestisce epidemia (2)= (AGI) - Milano, 28 lug. - I magistrati della Suprema Corte sostengono che "escludere l'applicabilita' della previsione di reato in presenza di condotte omissive finirebbe per contraddire la capacita' della norma di assolvere alla funzione di tutela del bene della salute pubblica, rientrante nell'articolo 32 della costituzione, in coerenza con la stessa collocazione sistematica assegnatale dal codice". E ancora, "in una visuale essenzialmente volontaria fondata sulla diretta e intenzionale dispersione del virus causata dal soggetto agente, il reato colposo si ridurrebbe alla figura residuale, e tra l'altro anacronistica, di chi, 'in possesso dei germi', se li lasci colposamente sfuggire e, pertanto, proprio la lettura qui ripudiata finirebbe per relegare la norma a casi di "scuola", statisticamente ridottissimi". Gli 'ermellini' avvertono pero' che ci sono dei parametri stringenti per il reato di epidemia nella veste omissiva: "resta ovviamente fermo che, per aversi reato nella forma omissiva, dovra' pur sempre sussistere la sussistenza, in capo al soggetto agente, dell'obbligo giuridico di attivarsi, discendente dalle fonti di responsabilita' che la giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, individuato; in secondo luogo, con specifico riguardo al reato di epidemia, da tenere sempre necessariamente distinto dai reati che si limitino a ledere la salute individuale, sara' necessaria la valutazione, da compiere in presenza di una legge scientifica di copertura e secondo i principi della causalita' generale, circa l'omesso impedimento della diffusione del germe a determinare o a concorrere nella determinazione del fenomeno rapido, massivo e incontrollabile, lesivo del bene collettivo della salute". Tocchera' ora alla Corte d'Appello di Cagliari pronunciarsi sul dirigente dell'ospedale di Alghero al quale viene di non avere adottato "misure individuali e collettive di protezione". (AGI)Mad 281822 LUG 25  

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