AGI0455 3 CRO 0 R01 / = Cassazione: datore lavoro non puo' mai spiare
email dipendenti = (AGI) - Roma, 8 set. - Sono "illegittime" la
"conservazione e la categorizzazione" dei dati personali dei dipendenti,
da parte del datore di lavoro, "relativi alla navigazione in Internet,
all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche da essi
chiamate". E' quanto e' tornata a sancire la Cassazione, con una
sentenza depositata nelle scorse settimane dalla sezione Lavoro,
confermando quanto deciso dalla Corte d'appello di Milano nell'ambito di
una causa che vedeva contrapposta una societa' datrice di lavoro e
alcuni ex dipendenti. In primo grado, il tribunale di Milano aveva
accolto parzialmente il ricorso della societa', relativamente
all'utilizzabilita', nel procedimento, delle comunicazioni mail dei
lavoratori, affermando che, sebbene fossero state estratte da account
privati, erano state fatte confluire sul server aziendale, per cui la
corrispondenza doveva considerarsi aperta e non chiusa. Di opposto
avviso, i giudici d'appello, che avevano quindi respinto il ricorso del
datore di lavoro, il quale, invece, sosteneva la corrispondenza prodotta
era stata "tutta rinvenuta sui sistemi informatici aziendali di sua
proprieta'", quali personal computer e server e, quindi, "consultabile
senza alcuna chiave di accesso" in quanto la societa' era titolare dei
sistemi informatici e aziendali. La Suprema Corte ha ritenuto corretta
la decisione di secondo grado e ha rigettato il ricorso della societa':
"la posta acquisita dal datore di lavoro proveniva da account personali,
sebbene inseriti sul server aziendale, per accedere ai quali occorreva
una password", rilevano i giudici del 'Palazzaccio' nella loro sentenza.
La Corte milanese, aggiungono, ha "correttamente applicato i principi"
sanciti dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 2017, nella quale
"e' stato affermato che le comunicazioni trasmesse dai locali
dell'impresa nonche' dal domicilio di una persona possono essere
comprese nella nozione di 'vita privata' e di 'corrispondenza'" sancita
dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
(AGI)Oll 081607 SET 25
Cassazione: datore lavoro non puo' mai spiare email dipendenti (2)=
AGI0461 3 CRO 0 R01 / Cassazione: datore lavoro non puo' mai spiare email dipendenti (2)= (AGI) - Roma, 8 set. - "In modo esatto", scrive ancora la Cassazione, i giudici d'appello "hanno tenuto conto anche dei criteri fissati" dalla Cedu "in tema di rispetto dei principi della finalita' legittima (il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi), della proporzionalita' (il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalita' di adeguato controllo, quelle meno intrusive) e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilita', forme e modalita' del controllo - si legge ancora nella sentenza - in modo tale che, in ossequio alla necessita' di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente, non e' stata ritenuta consentita un'attivita' di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attivita' di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perche' si esulerebbe dal piano 'difensivo'". Nel caso in esame, osserva infine la Corte, i dipendenti avevano "precisato che non avevano impostato alcuna opzione per ricevere le mail personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul pc aziendale e di non avere concesso alcuna autorizzazione", mentre "la societa' non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalita' di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori". (AGI)Oll 081614 SET 25 NNNN
AGI0461 3 CRO 0 R01 / Cassazione: datore lavoro non puo' mai spiare email dipendenti (2)= (AGI) - Roma, 8 set. - "In modo esatto", scrive ancora la Cassazione, i giudici d'appello "hanno tenuto conto anche dei criteri fissati" dalla Cedu "in tema di rispetto dei principi della finalita' legittima (il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi), della proporzionalita' (il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalita' di adeguato controllo, quelle meno intrusive) e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilita', forme e modalita' del controllo - si legge ancora nella sentenza - in modo tale che, in ossequio alla necessita' di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente, non e' stata ritenuta consentita un'attivita' di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attivita' di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perche' si esulerebbe dal piano 'difensivo'". Nel caso in esame, osserva infine la Corte, i dipendenti avevano "precisato che non avevano impostato alcuna opzione per ricevere le mail personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul pc aziendale e di non avere concesso alcuna autorizzazione", mentre "la societa' non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalita' di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori". (AGI)Oll 081614 SET 25 NNNN
Nessun commento:
Posta un commento