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Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE- SOSTIENICI CON UNA RICARICA PAYPAL O POSTEPAY
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. (10A02576)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare,
l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di militari dell'Arma dei
carabinieri per servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche' la definizione
della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai ruoli organici
dell'Arma stessa;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
e, in particolare, il Capo II recante disciplina per l'Ispettorato
del lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni,
concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12 che disciplinano la
consistenza organica;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e, in
particolare, l'articolo 9-bis, comma 14, ad oggetto l'incremento
della dotazione di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale del personale
dei nuclei dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro dal
capo dell'ispettorato stesso, nonche' quella gerarchica dal
comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle
dirette dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 189 del 1997, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente l'istituzione del Comando carabinieri
ispettorato del lavoro, il quale ha successivamente modificato
denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in
particolare, l'art. 62 relativo all'autorizzazione ad assumere
ulteriori unita' dell'Arma dei carabinieri, in eccedenza alla
dotazione di cui ai citati articoli 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge
n. 510 del 1996, per le esigenze delle direzioni provinciali del
lavoro di nuove province;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato, e, in particolare, l'art. 11, che disciplina le attivita'
specializzate delle Forze di polizia, esclusa la Polizia di Stato,
presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
citata legge n. 78 del 2000, e, in particolare, l'articolo 4 che
contempla le consistenze organiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176 e successive modificazioni, concernente regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione delle funzioni ispettive nel settore della
previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10,
che attestano competenze in materia all'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 21 agosto 2006;
Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007), concernente incremento organico del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate per
l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge n. 296
del 2006;
Vista la nota n. 774/GAB del 19 ottobre 2009 della Regione
siciliana - Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale ed emigrazione, concernente il formale
assenso alla riorganizzazione delle unita' del Comando carabinieri
per la tutela del lavoro, operanti nell'Isola in regime di
avvalimento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di lavoro e di previdenza sociale, attraverso:
a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la tutela del
lavoro di Palermo, in sostituzione del Nucleo di coordinamento
regionale, che rimane soppresso, nonche' rimodulazione della
consistenza organica dei nuclei carabinieri ispettorato del lavoro
della Regione siciliana;
b) incremento del contingente complessivo di militari dell'Arma
dei carabinieri, impiegato nell'Isola per esigenze di tutela del
lavoro;
c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso
personale;
Vista la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
Ravvisata, altresi', la necessita' di strutturare nuove
articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di gruppi
carabinieri, al fine di adeguare le attivita' di vigilanza e
ispettiva alle accresciute esigenze istituzionali, connesse alla
tutela legale del lavoro, anche attraverso azioni piu' dirette,
dinamiche e flessibili a livello nazionale;
Accertata la necessita' di potenziare alcuni nuclei carabinieri
ispettorato del lavoro, in relazione ai rispettivi compiti di
maggiore impegno operativo;
Ritenuto necessario ridefinire, di conseguenza, l'organico
complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
D e c r e t a:
Art. 1
Ordinamento
1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro e' articolato
in:
a) un comando centrale, con sede a Roma;
b) un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi
carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma,
Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale,
nonche' centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati
nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Tale
tabella e' parte integrante del presente decreto.
2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni sono
definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
tenuto conto delle necessita' di dipendenza funzionale dallo stesso
Ministero, nonche' d'intesa con la Regione siciliana per quanto di
autonoma competenza. Art. 2
Dotazioni organiche
1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione
organica di cinquecentosei unita', ripartite secondo l'allegata
tabella B, che e' parte integrante del presente decreto.
2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente
decreto e' selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e utilizzato, agli
stessi fini, previa specifica formazione a cura e spese della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero. Art. 3
Compiti istituzionali
1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di
vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale,
nonche' delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero
dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza, fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del
28 aprile 2006, recante il riassetto dei comparti di specialita'
delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006. Art. 4
Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile
1. Al personale che presta servizio presso il Comando carabinieri
per la tutela del lavoro e' rilasciato apposto tesserino di
riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
2. Su disposizione dei comandanti del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o di nucleo, puo'
essere consentito al personale dipendente l'uso dell'abito civile,
anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere e alle
condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive in
materia. Art. 5
Spese per il personale e di funzionamento
1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative
all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro.
2. Le spese relative al trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale, nonche' le spese di funzionamento del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono a carico del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovvero
della Regione siciliana per l'impiego e le esigenze dei comandi e
delle unita' di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio.
3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al comma
1, restano comunque imputabili a norma del comma 2. Art. 6
Imputazione degli oneri
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con
esclusione di quelli previsti nell'art. 5, comma 1, gravano sulle
disponibilita' dei relativi capitoli di bilancio degli stati di
previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, nonche' della regione Sicilia.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti.
Roma, 12 novembre 2009
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'interno
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109 Ministero degli affari esteri Comunicato 31-8-2010 Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203. |
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