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venerdì 21 gennaio 2011
"PER IL PREMIER LA POLIZIA È FUORILEGGE LAVORA CON PROCEDURE “... IRRITUALI, VIOLENTE, INDEGNE DI UNO STATO DI DIRITTO” FANGO SULLA POLIZIA E SULLA QUESTURA DI MILANO NEL VIDEO DI BERLUSCONI AI SUOI CIRCOLI. I COLLEGHI HANNO AVUTO IL “PIÙ TOTALE DISPREZZO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE” FINITE NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO Comunicato stampa del 20 gennaio 2011"
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (11G00011) (GU n. 15 del 20-1-2011 )
testo in vigore dal: 21-1-2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 7 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2009, n. 128, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 3 agosto 2009, recante: «Organizzazione del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76, supplemento ordinario.
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62
giovedì 20 gennaio 2011
INTERNET: SICUREZZA 2011, SOTTO ATTACCO ANDROID E IPHONE F-SECURE, NEL 2010 SUCCESSI IN LOTTA CRIMINALI INFORMATICI
INTERNET: SICUREZZA 2011, SOTTO ATTACCO ANDROID E IPHONE
F-SECURE, NEL 2010 SUCCESSI IN LOTTA CRIMINALI INFORMATICI
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Ancora attacchi dal virus Stuxnet e
aumento del malware (software che danneggiano sistemi
informatici, ndr) mobile per colpire la piattaforma Android e
gli iPhone con jailbreak: sono queste le previsioni per il 2011
della societa' di sicurezza informatica F-Secure, che spiega
come nell'anno passato ha tenuto banco sempre il worm Stuxnet e
i successi nella lotta ai criminali informatici.
Secondo F-Secure ''la piu' importante novita' nel campo del
malware del 2010, e forse dell'intero decennio, e' stato il
sofisticatissimo worm Stuxnet che puo' colpire i sistemi
industriali e modificare i processi automatizzati, permettendo
al cyber-sabotaggio di provocare danni nel mondo reale.
Sfortunatamente - osserva Hypponen, Responsabile dei Laboratori
di Ricerca di F-Secure - e' probabile che assisteremo ad altri
attacchi di questo tipo in futuro''. Il rapporto spiega anche
''negli ultimi mesi del 2010 i riflettori del mondo della
sicurezza informatica sono rimasti puntati su Wikileaks e sugli
attacchi online condotti dai suoi sostenitori o dai suoi
detrattori. Non c'e' niente di nuovo nel tipo di attacchi
Distributed Denial of Service (DDoS) utilizzati per colpire
aziende che si sono dissociate da Wikileaks, come Mastercard,
Visa e Paypal - sottolinea Hypponen -. Oggi, tuttavia, sferrare
attacchi DDoS e' diventato molto piu' semplice e alla portata di
chiunque''.
Per la societa', inoltre, il numero di ''malware mobile non
e' incrementato in modo drammatico nel corso del 2010, tuttavia
dal punto di vista della sicurezza mobile ci aspettiamo di
vedere un numero crescente di malware progettato per colpire la
piattaforma Android e gli iPhone jailbreak''.
Secondo la societa', infine, il 2010 ''e' stato l'anno che
ha fatto registrare il maggior numero di arresti di persone che
hanno commesso crimini online: l'Fbi ha arrestato piu' di 90
persone, sospettate di appartenere a una rete internazionale di
criminali informatici e accusate di aver rubato circa 70 milioni
di dollari da conti bancari negli Stati Uniti. Avevano ottenuto
l'accesso ai dati di banking online inviando messaggi spam
infetti''. (ANSA).
SAM
20-GEN-11 16:40 NNNN
INTERNET:25 ANNI FA PRIMO VIRUS PER PC,ORA SI VENDONO ONLINE
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Sono passati 25 anni da quando due
fratelli pakistani inventarono il primo virus capace di
infettare i computer con sistemi operativi Dos, e oggi la
minaccia dei programmi 'cattivi' e' piu' che mai attuale.
Il programma inventato da Basit e Amjad Alvi nel gennaio del
1986 si chiamava Brain, e viaggiava infettando il settore boot,
quello che da' il via ai programmi, dei dischetti.
Brain non era particolarmente pericoloso, al punto che i due
fratelli, che hanno sempre ammesso di averlo creato per
proteggere i propri programmi, avevano inserito nel programma
anche il loro indirizzo e numero di telefono, poi preso
d'assalto da chiamate da tutto il mondo.
Intanto oggi spopolano sul web i kit per sferrare attacchi
informatici gi… 'confezionati', vere e proprie 'cassette degli
attrezzi' a disposizione anche dei criminali comuni con scarsa
competenza informatica.
A rilevarlo un rapporto di Symantec, uno dei colossi della
sicurezza informatica, secondo il quale questi 'pacchetti' per
cyber criminali, esperti e non, sono una delle maggiori minacce
della rete e generano un'economia sommersa di milioni di
dollari. Secondo gli esperti, Š proprio grazie a strumenti di
questo tipo che sono stati lanciati i due terzi degli attacchi
informatici individuati fra giugno 2009 e giugno 2010.(ANSA).
Y91-MRB
20-GEN-11 17:07 NNNN
SICUREZZA: SILP CGIL, CHIESTO INCONTRO CON CAPO POLIZIA MANGANELLI = GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI
SICUREZZA: SILP CGIL, CHIESTO INCONTRO CON CAPO POLIZIA MANGANELLI =
GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI
Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - I sindacati di polizia hanno
chiesto un incontro con il capo della polizia, prefetto Antonio
Manganelli per discutere sulle ''mancate promesse del governo nei
confronti del comparto sicurezza. I temi dell'incontro verteranno sui
tagli previsti nella finanziaria - ha detto all'ADNKRONOS Claudio
Giardullo, segretario generale Silp Cgil - e l'imposizione del tetto
salariale per il triennio 2011-2013 previsto dalla manovra correttiva
dello scorso luglio e tutti quegli impegni e promesse fondamentali e
non rispettate. Tagli che potrebbero portare a non poter rispondere
adeguatamente ad un aumento di operativita' perche' non ci sono i
fondi".
"Vogliamo capire se con il capo della Polizia possono esserci
delle convergenze - ha aggiunto Giardullo - e quali iniziative
congiunte o disgiunte possono essere intraprese perche' il governo
mantenga gli impegni presi e risponda alle esigenze di sicurezza del
Paese".
(Giz/Pn/Adnkronos)
20-GEN-11 16:06
NNNN
GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI
Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - I sindacati di polizia hanno
chiesto un incontro con il capo della polizia, prefetto Antonio
Manganelli per discutere sulle ''mancate promesse del governo nei
confronti del comparto sicurezza. I temi dell'incontro verteranno sui
tagli previsti nella finanziaria - ha detto all'ADNKRONOS Claudio
Giardullo, segretario generale Silp Cgil - e l'imposizione del tetto
salariale per il triennio 2011-2013 previsto dalla manovra correttiva
dello scorso luglio e tutti quegli impegni e promesse fondamentali e
non rispettate. Tagli che potrebbero portare a non poter rispondere
adeguatamente ad un aumento di operativita' perche' non ci sono i
fondi".
"Vogliamo capire se con il capo della Polizia possono esserci
delle convergenze - ha aggiunto Giardullo - e quali iniziative
congiunte o disgiunte possono essere intraprese perche' il governo
mantenga gli impegni presi e risponda alle esigenze di sicurezza del
Paese".
(Giz/Pn/Adnkronos)
20-GEN-11 16:06
NNNN
POLIZIA: SINDACATI CHIEDONO VEDERE MANGANELLI,C'E' MALESSERE 'DISATTESI IMPEGNI PRESI DA GOVERNO', CONTINUA STATO AGITAZIONE
POLIZIA: SINDACATI CHIEDONO VEDERE MANGANELLI,C'E' MALESSERE
'DISATTESI IMPEGNI PRESI DA GOVERNO', CONTINUA STATO AGITAZIONE
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tra i poliziotti c'e' ''malessere''
ed i sindacati chiedono un incontro al capo della polizia,
Antonio Manganelli, per conoscere la sua posizione su ''temi
importanti come l'imposizione del tetto salariale per il
triennio 2011-2013 previsto dalla manovra correttiva dello
scorso luglio e sulla circolare, piu' volte promessa ma non
ancora emanata, che avrebbe dovuto chiarire l'esclusione dei
poliziotti dall'applicazione della cosiddetta 'finestra mobile'
in tema previdenziale''.
''Su questi temi - sostengono Siulp, Sap, Siap, Silp-Cgil,
Ugl Polizia di stato e Coisp, che si sono riuniti in mattinata
ed hanno deciso di proseguire con lo stato di agitazione
proclamato nei mesi scorsi - gli impegni finora presi dal
ministro Maroni e dal Governo sono stati disattesi. Il Governo
aveva affermato che avrebbe promosso la copertura economica di
eventuali carenze relative al fondo perequativo di 80 milioni di
euro in ordine al completo riconoscimento economico oltre che
giuridico delle promozioni e della valorizzazione della funzione
di polizia nel triennio 2011-2013''. Quanto alla previdenza,
aggiungono, ''il Governo si era altresi' impegnato a fornire la
corretta interpretazione attraverso la quale, nel riconoscere
concretamente la specificita' attuata con apposita legge,
escludesse il personale del comparto Sicurezza e Difesa
dall'applicazione della finestra mobile di uscita per l'accesso,
sia alle pensioni d'anzianita' che di vecchiaia, per evitare lo
slittamento di dodici mesi della percezione del relativo
trattamento economico''. (ANSA).
NE
20-GEN-11 14:20 NNNN
Ruby/ Giardullo (Silp-Cigl): Berlusconi rispetti i poliziotti
Ruby/ Giardullo (Silp-Cigl): Berlusconi rispetti i poliziotti
Applicano legge senza guardare in faccia a nessuno
Roma, 20 gen. (TMNews) - Il presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, "deve rispettare le forze di polizia" perchè "i
poliziotti sono dei pubblici ufficiali che fanno un lavoro
difficile. Sono servitori dello Stato e svolgono le loro funzioni
nel rispetto della legge e senza guardare in faccia a nessuno".
E' quanto afferma il segretario nazionale del Silp-Ggil,
sindacato di polizia, Claudio Giardullo commentanto il
videomessaggio nel quale ieri sera il premier, in riferimento
all'inchiesta di Milano nelal quale è indagato, sostiene che 'le
perquisizioni siano state compiute con il più totale disprezzo
della dignità e dell'intimità delle persone interessate' e nella
quale parla 'di una procedura irrituale e violenta indegna di uno
stato di diritto, che non può rimanere senza punizione".
"C'è una esigenza di tutela del personale", aggiunge Giardullo
che esprime "piena solidarietà a tutti i colleghi di Milano" cui
"il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici
ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che
fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in
faccia nessuno".
Nes
201347 gen 11
Applicano legge senza guardare in faccia a nessuno
Roma, 20 gen. (TMNews) - Il presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, "deve rispettare le forze di polizia" perchè "i
poliziotti sono dei pubblici ufficiali che fanno un lavoro
difficile. Sono servitori dello Stato e svolgono le loro funzioni
nel rispetto della legge e senza guardare in faccia a nessuno".
E' quanto afferma il segretario nazionale del Silp-Ggil,
sindacato di polizia, Claudio Giardullo commentanto il
videomessaggio nel quale ieri sera il premier, in riferimento
all'inchiesta di Milano nelal quale è indagato, sostiene che 'le
perquisizioni siano state compiute con il più totale disprezzo
della dignità e dell'intimità delle persone interessate' e nella
quale parla 'di una procedura irrituale e violenta indegna di uno
stato di diritto, che non può rimanere senza punizione".
"C'è una esigenza di tutela del personale", aggiunge Giardullo
che esprime "piena solidarietà a tutti i colleghi di Milano" cui
"il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici
ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che
fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in
faccia nessuno".
Nes
201347 gen 11
AUTO RIMOSSA PER FINESTRINO GIU', AVVOCATO VINCE RICORSO
AUTO RIMOSSA PER FINESTRINO GIU', AVVOCATO VINCE RICORSO
(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - I vigili gli avevano rimosso l'auto
parcheggiata, perche' aveva lasciato il finestrino abbassato
dalla parte del marciapiede. Motivazione una questione di
sicurezza: non aveva preso tutte le precauzioni utili a evitare
incidenti o l'uso dell'auto senza il suo consenso. Era accaduto
in primavera a un avvocato di Trento, che ha fatto e vinto un
ricorso.
Il legale, come ricorda oggi il quotidiano locale 'Trentino',
era rimasto incredulo per la solerzia della polizia municipale e
si era visto recitare l'articolo del Codice della strada che
prevede cautele da parte del proprietario per la sicurezza dei
mezzi e con esse chiedere 153 euro di multa. Al ricorso
l'avvocato, Franco Moser, si era trovato la polizia municipale
costituita in giudizio a difendere l'operato dell'agente, ma con
l'annullamento del provvedimento per vizio di notifica.
Moser pero' e' andato fino in fondo, sottolineando che il
finestrino aperto metteva l'auto alla pari di un motociclo o un
cabrio e che in ogni caso il finestrino abbassato non prevedeva
la rimozione del mezzo.
Il giudice di pace gli ha dato ragione, annullando il verbale
della polizia municipale e condannandola a risarcire i danni,
cioe' le spese di rimozione, pari a 115 euro, e le spese legali,
ovvero altri 100 euro. (ANSA).
TOM
20-GEN-11 11:43 NNNN
Circolare n. 333-G/I/Sett2°/mco/n. 12/10 del 17 gennaio 2011 - Monetizzazione congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per infermità a cui consegue la cessazione dal servizio: modalità di corresponsione a seguito del parere Consiglio di Stato Commissione Speciale del 4.10.2010
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Circ. 17-1-2011 n. 300/A/502/11/106/15 Art. 180, comma 4, C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo. Sentenza Corte Costituzionale n. 280 del 23 luglio 2010. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 14-12-2010 n. 7966 Modalità operative per l'invio telematico del prospetto Informativo dei disabili secondo quanto previsto dal D.M. 2 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della L. 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della L. 6 agosto 2008, n. 133. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il mercato del lavoro, Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione.
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Agenzia delle Entrate. Cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Calabria - Ufficio risorse materiali.
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CONCORSO (scad. 18 giugno 2011) Concorso tra artisti per la realizzazione di sculture varie da collocare presso la caserma di Polizia di Stato e Polizia Stradale «Boris Giuliano» di Enna. (CIG. 0658472C45). (GU n. 5 del 18-1-2011 )
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria con sede in piazza Verdi n. 16 -90138 Palermo, bandisce un concorso tra artisti, singoli o associati in raggruppamento (di seguito indicati "concorrenti") ai sensi della legge 29 luglio 1949 n.717,come modificata dalla legge n.352 del 08.10,1997 per la realizzazione delle seguenti opere d'arte: 1) Busto Vice Questore "Boris Giuliano", in pietra naturale (marmo o altro), altezza naturale e poggiato su un piedistallo, in pietra naturale o metallo, dell'altezza di circa ml 1,00; € 20.000,00; 2) Corpo statuario che esprima la vicinanza della Polizia di Stato al cittadino, in pietra naturale (marmo o altro), da collocare all'esterno, nello spazio antistante l'ingresso principale sopra il corpo murario che si trova sulla sinistra dello stesso ingresso. Le dimensioni dello stesso non devono ingombrare le finestre poste in corrispondenza a detto corpo murario; € 50.000,00; 3) Mosaico con lo stemma della Polizia di Stato, in pietra naturale, (marmo o altro) della tipologia similare ai mosaici di Piazza Armerina delle dimensioni di ml 1,00 x 1,50; € 10.000,00; 4) Stemma della Polizia di Stato, in ceramica, delle dimensioni ml 0,35 x ml 0,50; € 3.500,00; 5) Stemma della Polizia Stradale, in ceramica, delle dimensioni di ml 0,70 x ml 1,00; € 6.000,00; 6) Stemma della Polizia Stradale, realizzato in ceramica, di dimensioni ml 0,35 x ml 0,50; € 3.500,00; 7) Mosaico con lo stemma della Polizia Stradale, in pietra naturale, (marmo o altro) della tipologia similare ai mosaici di Piazza Armerina, delle dimensioni di ml 1,00 x 1,50; € 10.000,00; PUBBLICAZIONE: Il presente bando e' affisso all'albo del Provveditorato Interregionale alle 00,PP, Sicilia - Calabria, nelle sedi di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Trapani, Enna, Agrigento, Siracusa e Ragusa all'albo pretorio del Comune di Enna (Enna) ed e' stato, altresl, inviato all'Accademia di Belle Arti di Palermo e di Catania e viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando e' inoltre disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it (una volta entrati nel sito, al riquadro «CONSULTAZIONE» scegliere «altre procedure di gara ed avvisi», alla voce regione inserire «Sicilia» ed alla voce tipo ente inserire «Ministeri»). RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Carlo Amato Responsabile del Settore Tecnico Provinciale di Enna del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia -Calabria con sede in via Roma n. 135 Enna Tel/Fax 093524900, ( indirizzo presso il quale potra' essere richiesta la planimetria ) potranno, altresi', essere chiesti chiarimenti in merito alla presente procedura di gara al Sig. Muzzicato Fabrizio presso il Settore Tecnico Provinciale di Enna, tel. 093524900 oppure 3293603613. SCADENZA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE I termini di scadenza per la partecipazione al succitato concorso sono le ore 13,00 di giorno 18 giugno 2011. Sara' considerata valida la data di arrivo presso la sede dell'Ufficio e non quella della spedizione Palermo 20 dicembre 2010.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 13-1-2011 n. 3/2011 Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003). Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 13-1-2011 n. 3/2011
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 3/2011 (1).
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla
Direzione generale del mercato del lavoro
Alla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica
Alla
Direzione generale per l'attività ispettiva
Alla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Alla
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
Alla
Direzione generale per le politiche previdenziali
Alla
Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Alla
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Alla
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'
INPS
Direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Al
Ministro dello sviluppo economico
Ai
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Al
Presidente dell'U.P.I.
Al
Presidente dell'A.N.C.I.
Al
Presidente di Unioncamere
Alle
Presidenze o segreterie generali di:
CGIL
fax 06/8476411
CISL
fax 06/8473314
UIL
fax 06/4753295
UGL
fax 06/3201944
CISAL
fax 06/3212521
Confsal
fax 06/5818218
Sinpa
fax 02/89540460
Confindustria
fax 06/5923713
Confcommercio
fax 06/5898148
Confesercenti
fax 06/4746886
Confapi
fax 06/6780930
A.B.I.
fax 06/6767457-313
A.N.I.A.
fax 06/3227135
Confservizi
fax 06/47865250-1
Confetra
fax 06/8415576
Confartigianato
fax 06/70454320
C.N.A.
fax 06/44249511
Casartigiani
fax 06/5755036
C.L.A.A.I.
fax 06/6877580
Confagricoltura
fax 06/68806908
Coldiretti
fax 06/4742993
C.I.A.
fax 06/3204924
Copagri
fax 06/42027007 - 06/42391397
Lega Cooperative
fax 06/84439370
Confcooperative
fax 06/68134236
U.N.C.I.
fax 06/39375080
A.G.C.I.
fax 06/58327210
UniCoop
fax 06/44249995
C.I.D.A.
fax 06/97605109
Confedirmit
fax 06/77204826
C.U.Q.
fax 011/5612042
C.I.U. - Unionquadri
fax 06/3225558
Confail
fax 02/29525692 - 06/44700197
Assolavoro
fax 06/32500942
Confedertecnica
fax 06/32500386
Confprofessioni
fax 06/54229876
U.S.A.E.
fax 06/4819080
Alleanza lavoro
fax 06/32500942
A.C.R.I.
fax 06/68184269
C.I.P.A.
fax 055/350418
Al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
fax 06/5408282
Loro sedi
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti operativi rispetto alle recenti novità introdotte dall'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262 che modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.
Il provvedimento legislativo sopra richiamato intende favorire, in un'ottica di sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, sia l'integrazione e la qualificazione delle prestazioni erogate, che il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficiente ed efficace la programmazione e la gestione delle politiche attive per il lavoro.
La novella legislativa ha disciplinato l'aumento della platea dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutte le informazioni "strategiche" in loro possesso ed ha operato anche sul piano della razionalizzazione delle procedure con la nuova disciplina dei termini di richiesta dell'autorizzazione a tempo indeterminato da parte delle Agenzie per il lavoro già autorizzate in via provvisoria.
Ciò premesso, appare opportuno fornire precisazioni in ordine ai termini utilizzati, con i chiarimenti che seguono:
a) per "Autorità concedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003" s'intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro;
b) per "Borsa continua nazionale del lavoro" si intende il "sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituito da "nodi regionali" che cooperano tra loro attraverso il nodo di coordinamento nazionale, per il tramite del sistema "Cliclavoro";
c) per "Informazioni strategiche per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. f) e 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 276/2003, si intendono tutte le notizie acquisite e condivise dagli operatori pubblici e privati competenti per l'incrocio della domanda e offerta di lavoro, volte a garantire la circolazione delle informazioni e la gestione efficace e integrata dei servizi al lavoro, in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo citato;
d) per "Associazioni territoriali" s'intendono i soggetti giuridici aderenti alle organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa;
e) per "Società di servizi controllate" si intendono i soggetti giuridici rispetto ai quali le organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro o gli enti bilaterali di cui sopra esercitano un'influenza dominante, di fatto e/o di diritto.
I. Il nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato
L'articolo 48, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto il termine perentorio di 90 giorni entro il quale le Agenzie per il lavoro, già in possesso di un'autorizzazione provvisoria, devono presentare la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato.
L'autorizzazione a tempo indeterminato può essere richiesta a condizione che siano decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, e non prima.
Le richieste presentate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza biennale dell'autorizzazione provvisoria saranno considerate tardive ed irricevibili. Decorso, comunque, il termine di 90 giorni senza che sia stata presentata la richiesta, l'autorizzazione provvisoria perde efficacia.
Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e alla disciplina ministeriale correlata.
Il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicata tutta la modulistica utile per la predisposizione delle domande di autorizzazione al seguente link: http://www. lavoro. gov.it/Lavoro/md/ AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/Agenzie+per+il+lavoro.htm.
II. Le informazioni strategiche
La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non ha modificato l'impianto normativo precedente in materia di obblighi per le Agenzie per il lavoro.
Il testo previgente dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 276/2003, infatti, già prevedeva gli obblighi di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché di invio all'Autorità concedente delle informazioni strategiche, mentre l'articolo 13 del citato decreto legislativo già disciplinava la comunicazione dei dati informativi sui lavoratori in mobilità coinvolti in processi di welfare to work, ovvero di erogazione di politiche attive di occupazione.
La novella legislativa ha esplicitato le informazioni strategiche che le Agenzie per il lavoro sono tenute obbligatoriamente a comunicare all'Autorità concedente, includendo anche i dati concernenti i «casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente».
Si sottolinea che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 qualifica gli adempimenti obbligatori in commento come requisiti richiesti per il rilascio e la conservazione del provvedimento di autorizzazione, al fine di garantire l'effettiva integrazione e condivisione delle informazioni strategiche tra Istituzioni ed operatori pubblici e privati autorizzati ed accreditati nel mercato del lavoro. Il mancato conferimento di ogni informazione strategica è sanzionato con la revoca dell'autorizzazione, previa procedura di diffida e sospensione, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Le Università
Con il conferimento delle informazioni strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro e, in particolare, dei curricula dei propri studenti le Università contribuiscono a rendere effettivo il monitoraggio della condizione occupazionale dei giovani laureati, in coerenza con i reali fabbisogni espressi dal sistema produttivo nazionale a salvaguardia del capitale umano, facilitando e rendendo trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, devono in primo luogo pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 183/2010 (cfr. articolo 48), i curricula dei propri studenti tramite i siti internet di ciascun Ateneo, dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curricula comporta ope legis il venir meno della autorizzazione per l'Università a operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate con il regime particolare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dovranno inoltre conferire nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del sistema "Cliclavoro'' i curricula vitae dei propri studenti compresi, come detto, anche i laureati per un periodo di dodici mesi dalla laurea. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno disciplinate e rese note le modalità di conferimento di tali dati.
L'operatività del sistema
La circolazione delle informazioni strategiche è garantita dalla cooperazione applicativa nell'ambito del sistema aperto della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro". Sul piano della effettività dello scambio di informazioni, considerata la valenza di requisito giuridico generale per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, si precisa che:
a) in fase di avvio del procedimento, ai fini del rilascio della autorizzazione, l'operatore richiedente dichiara, nel modulo di richiesta dell'autorizzazione, di aver provveduto all'interconnessione con il sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro" ovvero di aver ricevuto le credenziali per l'accesso al sistema informativo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà in ogni momento verificare che quanto dichiarato corrisponde al vero;
b) inoltre, in fase di svolgimento della attività e ai fini della conservazione del provvedimento di autorizzazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verificherà i dati di monitoraggio atti a comprovare l'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro e l'effettivo invio delle informazioni strategiche da parte degli operatori autorizzati, così come dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003.
Qualora, in sede di controllo del possesso dei requisiti dichiarati, emerga la violazione dell'obbligo di conferimento delle informazioni, si procederà, previa diffida, alla sospensione ed eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Gli obblighi di conferimento delle pubbliche Amministrazioni
L'articolo 15, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'articolo 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, estende anche alle pubbliche Amministrazioni l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite di "Cliclavoro", le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché le informazioni circa le procedure selettive e di avviamento del personale somministrato, per esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 citato. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto
dei principi di accessibilità e le modalità di conferimento delle stesse.
III. Sviluppo e qualificazione dei servizi al lavoro
Con le nuove previsioni normative è stato ampliato il novero degli operatori che possono svolgere in regime particolare di autorizzazione le attività connesse all'erogazione del servizio di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Innanzitutto, sono state ampliate le modalità di svolgimento dell'attività da parte delle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, nonché degli enti bilaterali. A tal fine sono state previste singole fattispecie disciplinate da specifiche disposizioni normative, individuate rispettivamente dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, come di seguito specificato.
Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro
Le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono svolgere attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, pur se non firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L'attività di intermediazione potrà essere svolta anche attraverso forme di collegamento con associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio. In tale accezione vanno ricompresi anche i patronati e i centri di assistenza fiscale, quali articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali. La medesima opportunità legislativa è prevista anche in caso di società di servizi controllate dalle medesime associazioni. Al riguardo si chiarisce che la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui detti soggetti aderiscono.
Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
Sono ora legittimate all'attività di intermediazione, non solo le associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, ma anche quelle con riconoscimento di rilevanza regionale. Si rileva, inoltre, che è stata inclusa, rispetto alla normativa previgente, la formazione tra gli scopi previsti nell'oggetto sociale.
Enti bilaterali
È consentito anche agli enti bilaterali, costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di svolgere attività di intermediazione con le medesime modalità previste dall'articolo 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003 per le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero anche mediante le associazioni territoriali aderenti alle associazioni (enti bilaterali) nazionali o regionali e le società di servizi controllate.
I gestori di siti Internet
In un'ottica di trasparenza del mercato del lavoro rispetto alla presenza sulla rete internet di numerosi operatori non abilitati a operare nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, all'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato introdotto il comma 3-bis che disciplina le condizioni di svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dei gestori di siti internet. Per essere lecita, detta attività dovrà svolgersi senza il perseguimento di finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet. Inoltre tali soggetti sono tenuti all'invio di ogni informazione strategica relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Sul punto, si precisa che i gestori di siti internet aventi scopo di lucro possono richiedere l'autorizzazione secondo il regime ordinario, previa presentazione di apposita istanza all'autorità concedente ai sensi dell'articolo 4 e con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003.
IV. La comunicazione preventiva di inizio attività
All'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stata introdotta, mediante l'inserimento del comma 8-ter, una procedura amministrativa di autorizzazione semplificata, che prevede la comunicazione preventiva di inizio attività, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 6 in commento, quali le Università, le associazioni datoriali e le organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, gli enti bilaterali, nonché i gestori dei siti internet.
Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti ai quali è consentito di dare avvio all'attività d'intermediazione attraverso il procedimento semplificato di cui sopra.
In altri termini, tali soggetti non dovranno presentare una richiesta di autorizzazione provvisoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003, ma dovranno comunicare preventivamente l'inizio dello svolgimento dell'attività di intermediazione all'autorità concedente l'autorizzazione, nonché autocertificare, ex D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti specificatamente previsti per ciascuna categoria dei soggetti in questione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, provvede ad iscrivere i soggetti che abbiano effettuato la comunicazione nella apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003, riservata alle attività di intermediazione.
Permane in capo all'autorità concedente un generale potere-dovere di controllo e verifica ex post circa il possesso dei requisiti richiesti. In caso di accertata carenza degli stessi, essa richiede di conformarsi alla normativa vigente e, qualora la situazione di illegittimità non dovesse venire rimossa nei termini prescritti, procede con l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.
Tali soggetti, autorizzati esclusivamente all'intermediazione, non possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, essendo espressamente esclusa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4, ai sensi del quale l'iscrizione alla sezione terza dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni quarta e quinta del predetto Albo (cfr. articolo 6, comma 8-ter del D.Lgs. n. 276/2003). Restano ferme le previsioni del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 del citato decreto.
V. Il potere sostitutivo dell'Amministrazione centrale nel rilascio di autorizzazioni regionali
La nuova previsione normativa dell'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di sostituirsi alle Regioni o alle Province autonome nel rilascio di autorizzazioni regionali o provinciali all'attività di intermediazione.
Tale potere, meramente sostitutivo, si esaurisce nel momento in cui le Regioni o le Province autonome provvedono a disciplinare la materia attraverso l'emanazione di legge regionale o provinciale e relativi regolamenti di attuazione, laddove previsti. Il comma 8 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo è destinato solo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo: Comuni singoli o associati in unioni di Comuni o in comunità montane, Camere di commercio (compresa Unioncamere in ragione delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 23/2010) nonché gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
Per questi soggetti resta in vigore la procedura di autorizzazione in regime particolare con le modalità di cui all'articolo 6, commi 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il potere sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esplica attraverso la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) ed f), del predetto decreto legislativo, preventivamente comunicati dai soggetti richiedenti e nella successiva iscrizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nell'apposita sezione sesta dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
Il Ministro
Maurizio Sacconi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4 e segg.
D.M. 23 dicembre 2003, art. 7
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 48
Circ. 13-1-2011 n. 3/2011
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 3/2011 (1).
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla
Direzione generale del mercato del lavoro
Alla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica
Alla
Direzione generale per l'attività ispettiva
Alla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Alla
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
Alla
Direzione generale per le politiche previdenziali
Alla
Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Alla
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Alla
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'
INPS
Direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Al
Ministro dello sviluppo economico
Ai
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Al
Presidente dell'U.P.I.
Al
Presidente dell'A.N.C.I.
Al
Presidente di Unioncamere
Alle
Presidenze o segreterie generali di:
CGIL
fax 06/8476411
CISL
fax 06/8473314
UIL
fax 06/4753295
UGL
fax 06/3201944
CISAL
fax 06/3212521
Confsal
fax 06/5818218
Sinpa
fax 02/89540460
Confindustria
fax 06/5923713
Confcommercio
fax 06/5898148
Confesercenti
fax 06/4746886
Confapi
fax 06/6780930
A.B.I.
fax 06/6767457-313
A.N.I.A.
fax 06/3227135
Confservizi
fax 06/47865250-1
Confetra
fax 06/8415576
Confartigianato
fax 06/70454320
C.N.A.
fax 06/44249511
Casartigiani
fax 06/5755036
C.L.A.A.I.
fax 06/6877580
Confagricoltura
fax 06/68806908
Coldiretti
fax 06/4742993
C.I.A.
fax 06/3204924
Copagri
fax 06/42027007 - 06/42391397
Lega Cooperative
fax 06/84439370
Confcooperative
fax 06/68134236
U.N.C.I.
fax 06/39375080
A.G.C.I.
fax 06/58327210
UniCoop
fax 06/44249995
C.I.D.A.
fax 06/97605109
Confedirmit
fax 06/77204826
C.U.Q.
fax 011/5612042
C.I.U. - Unionquadri
fax 06/3225558
Confail
fax 02/29525692 - 06/44700197
Assolavoro
fax 06/32500942
Confedertecnica
fax 06/32500386
Confprofessioni
fax 06/54229876
U.S.A.E.
fax 06/4819080
Alleanza lavoro
fax 06/32500942
A.C.R.I.
fax 06/68184269
C.I.P.A.
fax 055/350418
Al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
fax 06/5408282
Loro sedi
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti operativi rispetto alle recenti novità introdotte dall'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262 che modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.
Il provvedimento legislativo sopra richiamato intende favorire, in un'ottica di sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, sia l'integrazione e la qualificazione delle prestazioni erogate, che il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficiente ed efficace la programmazione e la gestione delle politiche attive per il lavoro.
La novella legislativa ha disciplinato l'aumento della platea dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutte le informazioni "strategiche" in loro possesso ed ha operato anche sul piano della razionalizzazione delle procedure con la nuova disciplina dei termini di richiesta dell'autorizzazione a tempo indeterminato da parte delle Agenzie per il lavoro già autorizzate in via provvisoria.
Ciò premesso, appare opportuno fornire precisazioni in ordine ai termini utilizzati, con i chiarimenti che seguono:
a) per "Autorità concedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003" s'intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro;
b) per "Borsa continua nazionale del lavoro" si intende il "sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituito da "nodi regionali" che cooperano tra loro attraverso il nodo di coordinamento nazionale, per il tramite del sistema "Cliclavoro";
c) per "Informazioni strategiche per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. f) e 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 276/2003, si intendono tutte le notizie acquisite e condivise dagli operatori pubblici e privati competenti per l'incrocio della domanda e offerta di lavoro, volte a garantire la circolazione delle informazioni e la gestione efficace e integrata dei servizi al lavoro, in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo citato;
d) per "Associazioni territoriali" s'intendono i soggetti giuridici aderenti alle organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa;
e) per "Società di servizi controllate" si intendono i soggetti giuridici rispetto ai quali le organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro o gli enti bilaterali di cui sopra esercitano un'influenza dominante, di fatto e/o di diritto.
I. Il nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato
L'articolo 48, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto il termine perentorio di 90 giorni entro il quale le Agenzie per il lavoro, già in possesso di un'autorizzazione provvisoria, devono presentare la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato.
L'autorizzazione a tempo indeterminato può essere richiesta a condizione che siano decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, e non prima.
Le richieste presentate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza biennale dell'autorizzazione provvisoria saranno considerate tardive ed irricevibili. Decorso, comunque, il termine di 90 giorni senza che sia stata presentata la richiesta, l'autorizzazione provvisoria perde efficacia.
Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e alla disciplina ministeriale correlata.
Il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicata tutta la modulistica utile per la predisposizione delle domande di autorizzazione al seguente link: http://www. lavoro. gov.it/Lavoro/md/ AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/Agenzie+per+il+lavoro.htm.
II. Le informazioni strategiche
La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non ha modificato l'impianto normativo precedente in materia di obblighi per le Agenzie per il lavoro.
Il testo previgente dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 276/2003, infatti, già prevedeva gli obblighi di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché di invio all'Autorità concedente delle informazioni strategiche, mentre l'articolo 13 del citato decreto legislativo già disciplinava la comunicazione dei dati informativi sui lavoratori in mobilità coinvolti in processi di welfare to work, ovvero di erogazione di politiche attive di occupazione.
La novella legislativa ha esplicitato le informazioni strategiche che le Agenzie per il lavoro sono tenute obbligatoriamente a comunicare all'Autorità concedente, includendo anche i dati concernenti i «casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente».
Si sottolinea che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 qualifica gli adempimenti obbligatori in commento come requisiti richiesti per il rilascio e la conservazione del provvedimento di autorizzazione, al fine di garantire l'effettiva integrazione e condivisione delle informazioni strategiche tra Istituzioni ed operatori pubblici e privati autorizzati ed accreditati nel mercato del lavoro. Il mancato conferimento di ogni informazione strategica è sanzionato con la revoca dell'autorizzazione, previa procedura di diffida e sospensione, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Le Università
Con il conferimento delle informazioni strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro e, in particolare, dei curricula dei propri studenti le Università contribuiscono a rendere effettivo il monitoraggio della condizione occupazionale dei giovani laureati, in coerenza con i reali fabbisogni espressi dal sistema produttivo nazionale a salvaguardia del capitale umano, facilitando e rendendo trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, devono in primo luogo pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 183/2010 (cfr. articolo 48), i curricula dei propri studenti tramite i siti internet di ciascun Ateneo, dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curricula comporta ope legis il venir meno della autorizzazione per l'Università a operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate con il regime particolare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dovranno inoltre conferire nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del sistema "Cliclavoro'' i curricula vitae dei propri studenti compresi, come detto, anche i laureati per un periodo di dodici mesi dalla laurea. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno disciplinate e rese note le modalità di conferimento di tali dati.
L'operatività del sistema
La circolazione delle informazioni strategiche è garantita dalla cooperazione applicativa nell'ambito del sistema aperto della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro". Sul piano della effettività dello scambio di informazioni, considerata la valenza di requisito giuridico generale per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, si precisa che:
a) in fase di avvio del procedimento, ai fini del rilascio della autorizzazione, l'operatore richiedente dichiara, nel modulo di richiesta dell'autorizzazione, di aver provveduto all'interconnessione con il sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro" ovvero di aver ricevuto le credenziali per l'accesso al sistema informativo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà in ogni momento verificare che quanto dichiarato corrisponde al vero;
b) inoltre, in fase di svolgimento della attività e ai fini della conservazione del provvedimento di autorizzazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verificherà i dati di monitoraggio atti a comprovare l'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro e l'effettivo invio delle informazioni strategiche da parte degli operatori autorizzati, così come dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003.
Qualora, in sede di controllo del possesso dei requisiti dichiarati, emerga la violazione dell'obbligo di conferimento delle informazioni, si procederà, previa diffida, alla sospensione ed eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Gli obblighi di conferimento delle pubbliche Amministrazioni
L'articolo 15, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'articolo 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, estende anche alle pubbliche Amministrazioni l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite di "Cliclavoro", le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché le informazioni circa le procedure selettive e di avviamento del personale somministrato, per esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 citato. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto
dei principi di accessibilità e le modalità di conferimento delle stesse.
III. Sviluppo e qualificazione dei servizi al lavoro
Con le nuove previsioni normative è stato ampliato il novero degli operatori che possono svolgere in regime particolare di autorizzazione le attività connesse all'erogazione del servizio di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Innanzitutto, sono state ampliate le modalità di svolgimento dell'attività da parte delle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, nonché degli enti bilaterali. A tal fine sono state previste singole fattispecie disciplinate da specifiche disposizioni normative, individuate rispettivamente dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, come di seguito specificato.
Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro
Le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono svolgere attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, pur se non firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L'attività di intermediazione potrà essere svolta anche attraverso forme di collegamento con associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio. In tale accezione vanno ricompresi anche i patronati e i centri di assistenza fiscale, quali articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali. La medesima opportunità legislativa è prevista anche in caso di società di servizi controllate dalle medesime associazioni. Al riguardo si chiarisce che la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui detti soggetti aderiscono.
Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
Sono ora legittimate all'attività di intermediazione, non solo le associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, ma anche quelle con riconoscimento di rilevanza regionale. Si rileva, inoltre, che è stata inclusa, rispetto alla normativa previgente, la formazione tra gli scopi previsti nell'oggetto sociale.
Enti bilaterali
È consentito anche agli enti bilaterali, costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di svolgere attività di intermediazione con le medesime modalità previste dall'articolo 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003 per le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero anche mediante le associazioni territoriali aderenti alle associazioni (enti bilaterali) nazionali o regionali e le società di servizi controllate.
I gestori di siti Internet
In un'ottica di trasparenza del mercato del lavoro rispetto alla presenza sulla rete internet di numerosi operatori non abilitati a operare nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, all'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato introdotto il comma 3-bis che disciplina le condizioni di svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dei gestori di siti internet. Per essere lecita, detta attività dovrà svolgersi senza il perseguimento di finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet. Inoltre tali soggetti sono tenuti all'invio di ogni informazione strategica relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Sul punto, si precisa che i gestori di siti internet aventi scopo di lucro possono richiedere l'autorizzazione secondo il regime ordinario, previa presentazione di apposita istanza all'autorità concedente ai sensi dell'articolo 4 e con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003.
IV. La comunicazione preventiva di inizio attività
All'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stata introdotta, mediante l'inserimento del comma 8-ter, una procedura amministrativa di autorizzazione semplificata, che prevede la comunicazione preventiva di inizio attività, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 6 in commento, quali le Università, le associazioni datoriali e le organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, gli enti bilaterali, nonché i gestori dei siti internet.
Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti ai quali è consentito di dare avvio all'attività d'intermediazione attraverso il procedimento semplificato di cui sopra.
In altri termini, tali soggetti non dovranno presentare una richiesta di autorizzazione provvisoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003, ma dovranno comunicare preventivamente l'inizio dello svolgimento dell'attività di intermediazione all'autorità concedente l'autorizzazione, nonché autocertificare, ex D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti specificatamente previsti per ciascuna categoria dei soggetti in questione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, provvede ad iscrivere i soggetti che abbiano effettuato la comunicazione nella apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003, riservata alle attività di intermediazione.
Permane in capo all'autorità concedente un generale potere-dovere di controllo e verifica ex post circa il possesso dei requisiti richiesti. In caso di accertata carenza degli stessi, essa richiede di conformarsi alla normativa vigente e, qualora la situazione di illegittimità non dovesse venire rimossa nei termini prescritti, procede con l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.
Tali soggetti, autorizzati esclusivamente all'intermediazione, non possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, essendo espressamente esclusa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4, ai sensi del quale l'iscrizione alla sezione terza dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni quarta e quinta del predetto Albo (cfr. articolo 6, comma 8-ter del D.Lgs. n. 276/2003). Restano ferme le previsioni del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 del citato decreto.
V. Il potere sostitutivo dell'Amministrazione centrale nel rilascio di autorizzazioni regionali
La nuova previsione normativa dell'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di sostituirsi alle Regioni o alle Province autonome nel rilascio di autorizzazioni regionali o provinciali all'attività di intermediazione.
Tale potere, meramente sostitutivo, si esaurisce nel momento in cui le Regioni o le Province autonome provvedono a disciplinare la materia attraverso l'emanazione di legge regionale o provinciale e relativi regolamenti di attuazione, laddove previsti. Il comma 8 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo è destinato solo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo: Comuni singoli o associati in unioni di Comuni o in comunità montane, Camere di commercio (compresa Unioncamere in ragione delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 23/2010) nonché gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
Per questi soggetti resta in vigore la procedura di autorizzazione in regime particolare con le modalità di cui all'articolo 6, commi 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il potere sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esplica attraverso la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) ed f), del predetto decreto legislativo, preventivamente comunicati dai soggetti richiedenti e nella successiva iscrizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nell'apposita sezione sesta dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
Il Ministro
Maurizio Sacconi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4 e segg.
D.M. 23 dicembre 2003, art. 7
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 48
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 19 gennaio 2011, n. 23/II/0000143 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nella riunione del 13 gennaio 2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica - oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali - anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.
Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:
1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;
2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmigrazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l'11 febbraio 2011;
3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno, Circ. 3 gennaio 2011, n. 8/2011.
La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all' art. 8 del D.P.C.M. 30 novembre 2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale.
D.P.C.M. 30 novembre 2010
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3
Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 19 gennaio 2011, n. 23/II/0000143 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nella riunione del 13 gennaio 2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica - oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali - anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.
Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:
1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;
2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmigrazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l'11 febbraio 2011;
3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno, Circ. 3 gennaio 2011, n. 8/2011.
La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all' art. 8 del D.P.C.M. 30 novembre 2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale.
D.P.C.M. 30 novembre 2010
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3
NOI DONNE, LA NOSTRA DIVISA - Coordinamento Donne Roma & Lazio ...non vogliamo più che la nostra esistenza pubblica e privata sia misurata solo da vecchi, muffiti parametri dettati da altri, che di noi donne si parli solo come oggetti sessuali o come esseri dalla limitata capacità di autodeterminarsi, che delle lavoratrici di polizia si possa fare scherno invece di preoccuparsi della loro vita lavorativa quotidiana. E’ ora di cambiare.....
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